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Nel processo tributario l'inquadramento giuridico della tematica in oggetto si trova nell'art. 32 D.Lgs n.546/1992, il quale dispone che: "Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l’articolo 24, comma 1. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio, sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio”.
Il suddetto articolo rappresenta una disposizione normativa di fondamentale importanza nel procedimento tributario poiché è l'ultima norma che tratta delle difese che possono essere svolte prima dell'udienza di trattazione. I termini indicati nell'articolo citati sono previsti per scopi pubblicistici, in quanto hanno la funzione di dar attuazione al principio del contraddittorio ed anche per fare in modo che venga esposta in anticipo ed in modo completo la controversia. Difatti, garantendo il principio del contraddittorio si tutela un altro aspetto correlato di rilevante importanza, ovvero l'art. 24 cost. il diritto di difesa.
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I termini previsti dall'art. 32 D. Lgs.546/1992, non avendo la legge espressamente disposto nulla, hanno suscitato un dubbio relativo alla loro natura, ossia se sono termini ordinatori o perentori.
La giurisprudenza è intervenuta su tale aspetto più volte ribadendo che i termini indicati nell'articolo 32 sono perentori.
Quanto detto è stato ribadito in una sentenza della Cassazione Sez. V, n. 1771 del 30.01.2004: “In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell’art. 58, secondo comma, D. Lgs. citato ) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice"...... " La norma scandisce temporalmente l’attività difensiva delle parti sia per quanto riguarda la difesa probatoria che per quella propriamente tecnica. La scansione (...), all’evidenza, non riguarda solo l’attività processuale di una parte ma assume preciso significato di tutela (sia per rispetto del diritto di difesa che del principio del contraddittorio) della controparte stabilendo dei termini precisi di scadenza entro i quali l’attività difensiva avversa può essere espletata e, di conseguenza, controllata. L’osservanza dei limiti in questione, pertanto, deve ritenersi obbligatoria in quanto diretta a tutelare il suddetto diritto di difesa di controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste e il giudice per cui correttamente i termini in questione sono stati ritenuti perentori da questa Corte, anche in difetto di una espressa previsione legislativa".
I principi sopra richiamati, quello della inderogabilità e della perentorietà dei termini, sono stati ribaditi anche dalla giurisprudenza di merito: Comm. Trib. Prov. Lecce, 13 maggio 2005, n. 85/1/05. Ed anche di recente, la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento con la sentenza n. 195/01/2019 pronunciata il 14/12/2018 e depositata il 01/02/2019, ha accolto il ricorso del contribuente disponendo sulla base della giurisprudenza consolidata che i termini di cui all’art. 32 c. 1 D.Lgs, 546/1992 sono perentori e non possono essere sostituiti mediante l’utilizzo dei poteri residui attribuiti alle Commissioni Tributarie dall’art. 7 D.lgs. n. 546 del 1992.
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Che cosa accade se non vengono osservati i termini disposti dall'art. 32 D.Lgs.546/92?
La giurisprudenza nella stessa sentenza n.1771 del 30.01.2004 ha affermato che: "... ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo."
Pertanto, quando non vengono rispettati i termini stabiliti ne consegue la preclusione di ogni produzione difensiva.
Dunque, per fare un esempio pratico, se si procede a fare ricorso contro un’intimazione di pagamento, contestando tra le altre cose la mancata notifica di una cartella di pagamento pregressa, se anche l’Agenzia delle Entrate – Riscossione deposita la ricevuta di consegna ma la deposita oltre il termine previsto per il deposito dei documenti, la produzione sarà inutilizzabile, e si considererà assente la prova di notifica della cartella da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
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