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L’Agenzia prova a pretendere IVA che nel merito non le spettava rivendicando ragioni di “pura forma”. I giudici annullano la cartella e la nullità è confermata in ogni grado di giudizio. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “l'Amministrazione non può pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza; il suddetto principio è coerente con la giurisprudenza unionale, secondo cui "il principio fondamentale di neutralità dell'i.v.a. esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi" e che "l'amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta, condizioni supplementari che possano produrre l'effetto di vanificare l'esercizio del diritto medesimi”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 22744 del 12 settembre 2019

rilevato che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: la società contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno avverso la cartella di pagamento relativa alla dichiarazione Iva anno di imposta 2001; l'impugnazione era stata proposta per ritenuta infondatezza della pretesa, atteso che l'importo richiesto era stato indicato a credito nella dichiarazione Iva; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello, nel contraddittorio con la contribuente; la Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato l'appello, confermando la decisione del giudice di primo grado, avendo ritenuto infondata l'eccezione di ultrapetizione proposta dall'Agenzia delle entrate e, inoltre, che non era stata data dall'Ufficio finanziario alcuna prova della inesistenza del credito e che non vi era prova che la contribuente non avesse indicato il credito nella dichiarazione relativa all'anno di competenza; l'Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche in epigrafe; si è costituita la società contribuente con controricorso contenente ricorso incidentale; la contribuente ha depositato memoria;

considerato che:

deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente per essere stato lo stesso notificato oltre il termine di cui all'art. 327, cod. proc. civ.; l'eccezione è infondata; invero, tenuto conto che la sentenza impugnata, non notificata, era stata depositata il giorno 12 ottobre 2010, e del periodo di sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, applicabile ratione temporis, l'ultimo giorno utile per la notifica del ricorso, ai sensi dell'art. 327, comma primo, cod. proc. civ., era il 28 novembre 2011; dall'esame della documentazione allegata al ricorso si evince che lo stesso è stato spedito il 28 novembre 2011, sicchè è da considerarsi tempestivo, non rilevando, come invece sembra evincersi dalla prospettazione contenuta nel controricorso, la data di ricezione della notifica, atteso il costante orientamento di questa Suprema Corte (Cass. civ. Sez. V Sent., 20/02/2013, n. 4166) secondo cui "Ai fini del rispetto del termine "lungo" di impugnazione della sentenza di cui all'art. 327 c.p.c. vale il principio conseguente alla declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, terzo comma della legge 20 novembre 1982, n. 890, per cui la notificazione dell'impugnazione si perfeziona, per il notificante, non già alla data di ricezione dell'atto da parte del suo destinatario, bensì nella diversa e antecedente data di consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario"; con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4) cod. proc. civ., in quanto nel ricorso introduttivo la contribuente non aveva contestato il merito della pretesa, ma la non fondatezza della pretesa per omesso invito a fornire i chiarimenti necessari, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 212/2000 e per intempestività della liquidazione dell'imposta, mentre il giudice di appello ha argomentato ritenendo non assolto, da parte dell'ufficio, l'onere di provare la non esistenza del credito; il motivo è inammissibile; va difatti ribadito il consolidato orientamento di questa Suprema Corte (Cass. civ. Sez. Unite, 20 novembre 2017, n. 27435) in base al quale l'interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, inoltre, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutica assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale; nella fattispecie, il giudice di appello ha ritenuto che, con ricorso in primo grado, la contribuente aveva espressamente rilevato che la pretesa non era fondata in quanto il credito era stato indicato nella dichiarazione e, quindi, implicitamente, aveva contestato la cartella anche con riferimento alla effettiva esistenza del credito; in tal modo, secondo quanto ritenuto dal giudice di appello, il profilo sostanziale conseguente alla presentazione del ricorso avverso la pretesa impositiva doveva essere inteso anche con riferimento alla esistenza del credito Iva, tanto da precisare che, dinanzi alla contestazione della contribuente, era onere dell'Ufficio finanziario fornire la prova contraria; il giudice di appello, quindi, ha espresso una propria valutazione del contenuto della domanda, ritenendo, da un lato, che il credito era stato regolarmente indicato nella dichiarazione Iva e che, d'altro lato, ove l'ufficio avesse voluto contestare la veridicità dell'esposizione, avrebbe dovuto fornire elementi, anche presuntivi, della fondatezza della pretesa; rispetto alla suddetta valutazione, per quanto precisato, il presente motivo non contiene ragioni di censura che attengono alla valutazione della logicità e congruità della motivazione, unici profili che, nel caso di specie, avrebbero potuto condurre al controllo di legittimità di questa Suprema Corte, con conseguente inammissibilità del medesimo; con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697, cod. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod, proc. civ., per non avere fatto buon governo dei principi in ordine alla ripartizione dell'onere di prova, avendo posto a carico dell'ufficio l'onere di provare la insussistenza del credito, dovendo, invece, la contribuente dare la prova in esame; la questione è stata prospettata dalla ricorrente sulla base della considerazione che, avendo la contribuente omesso la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2000, non avrebbe potuto riportare il suddetto credito nella dichiarazione relativa all'anno 2001; il motivo è infondato; sul punto, si osserva che di recente si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno così statuito: «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad iva e finalizzati ad operazioni imponibili»"(Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757); il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purchè siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione: la sussistenza di tali requisiti esclude, infatti, la rilevanza dell'assenza di quelli formali, ivi comprese le liquidazioni periodiche, purchè sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, per l'esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, e confermate, tra le altre, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401); a tale cornice biennale hanno fatto espresso riferimento, nel dettare il principio di diritto, le sezioni unite con la sentenza in precedenza richiamata, nella parte in cui hanno precisato, al punto 5.8., che essa identifica "il rilievo generale e interno" che governa l'esercizio del diritto di detrazione; non c'è, invece, necessità di procedere ad accertamento induttivo, in quanto l'Amministrazione non può pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza; il suddetto principio è coerente con la giurisprudenza unionale, secondo cui "il principio fondamentale di neutralità dell'i.v.a. esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi" e che "l'amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta, condizioni supplementari che possano produrre l'effetto di vanificare l'esercizio del diritto medesimi", in quanto "i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l'estensione di tale diritto, quali previsti all'art. 17 della sesta direttiva" (così, Corte Giust., 11 dicembre 2014, Idexx Laboratories Italia; più recentemente, Corte Giust., 15 novembre 2017, Rochus Geissel; Corte Giust., 15 settembre 2016, Senatex); ciò posto, la questione si sposta su un piano esclusivamente di natura probatoria: l'infrazione è da ritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l'imposta pagata a titolo di rivalsa, semprechè non risulti in concreto impedita la prova dell'adempimento dei requisiti sostanziali (da ultimo, Cass. 17 marzo 2017, n. 6921); nel caso in esame, come precisato, la contestazione ha avuto riguardo solo al mero fatto formale della mancata indicazione del credito nella dichiarazione Iva anno 2000, senza alcuna specifica contestazione in ordine a profili di ordine sostanziali; è su questa linea, quindi, che si ritiene si sia orientato il giudice di appello laddove ha ritenuto che, dinanzi alla indicazione del credito nella dichiarazione Iva operato dalla contribuente, l'ufficio non aveva assolto al proprio onere di prova; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per avere ritenuto che il contribuente non poteva essere considerato decaduto dal diritto alla detrazione del credito Iva in quanto l'ufficio non aveva offerto la prova che il credito non era stato indicato nella dichiarazione relativa all'anno di competenza, non avendo considerato la circostanza che per il periodo di imposta 2000 era stata omessa la dichiarazione Iva; il motivo è infondato; il giudice del gravame ha affermato che non vi era prova che il credito Iva non era sorto nell'anno di competenza (quindi credito 1999 da riportare nella dichiarazione Iva anno 2000); sul punto il fatto, ritenuto decisivo dalla ricorrente, risiederebbe nella circostanza che era stata omessa la dichiarazione Iva anno 2000; tuttavia, tale profilo non può assumere rilevanza, atteso che, come già osservato, il contribuente può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto; con il presente motivo, invero, la ricorrente non ha evidenziato di avere prospettato che il credito era maturato in data antecedente alla cornice biennale sopra indicata, limitandosi a riaffermare la mancata presentazione della dichiarazione Iva per l'anno 2000, sicchè la considerazione del giudice del gravame circa l'inesistenza della decadenza è da ritenersi conforme ai principi sopra indicati; le considerazioni sopra espresse, che comportano il rigetto del ricorso, hanno valore assorbente sul ricorso incidentale proposto dalla controricorrente; con riferimento alle spese di lite, tenuto conto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale al momento della presentazione del ricorso che ha comportato l'intervento delle Sezioni unite sopra citato, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso principale assorbito il ricorso incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, addì 11 aprile 2018.

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