I controlli fiscali stanno diventando sempre più serrati ed è per questo che spesso i contribuenti hanno dubbi riguardanti la conformità o meno del loro operato rispetto alla disciplina fiscale.
Trattamento IVA ai sensi dell’articolo 7-quater del D.P.R. 633/1972 delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili
Estratto: “I motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente, sono fondati. Ed invero, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dal contribuente in sede di proposizione dell'atto di appello, la CTR non motiva adeguatamente sulle questioni facendo, invece, genericamente riferimento a "conteggi effettuati a seguito di istruttoria nel contraddittorio con il contribuente" non chiarendo altresì le ragioni per cui le prestazioni di denaro sono state considerate trasferimenti verso l'estero con conseguente applicazione della relativa disciplina”.
Istruzioni per la compilazione modello F-24 on line
Estratto: “come emerge dalla pronuncia impugnata, e le circostanze non risultano contestate, la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, in ordine di tempo, è l'ultimo atto posto in essere il 30 ottobre 2012 dall'Equitalia Sud S.p.a. dopo che la stessa aveva notificato alla contribuente, in data 18 luglio 2006, la sottostante cartella di pagamento relativa agli avvisi di accertamento di dazi doganali notificati alla stessa nel gennaio 2006, sospesi dalla Commissione tributaria provinciale”
Estratto: “Pertanto, constatato il difetto d'integrità del contraddittorio, va dichiarata la nullità dei giudizi di merito e disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla competente Commissione tributaria provinciale per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, provvedendo il giudice del rinvio a disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14”.
Estratto: “Trattasi di motivazione eccentrica rispetto all'oggetto della decisione, probabilmente riferentesi al primo accertamento compiuto dall'Amministrazione finanziaria e non già a quello integrativo oggetto del presente giudizio. 5.4. Tale motivazione, pertanto, è illogica e non è idonea a supportare la decisione di respingere la censura puntualmente proposta da XXX in ordine alle modalità con le quali sono stati determinati i ricavi da parte dell'Ufficio”.
Estratto: “la CTR si è limitata ad affermare che mobili e impianti non rientrano nell'ambito della vendita, omettendo di spiegarne le ragioni; né la CTR ha chiarito i motivi per i quali l'esclusione di detti beni dalla vendita avrebbe dovuto lasciare inalterato il prezzo della cessione, così determinando l'esistenza di una ulteriore plusvalenza tassabile, senza che si incorra nel divieto di doppia imposizione”.
Estratto: “l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 30/10/2018, n. 27616; Cass., 27/05/2015, n. 10934). Dunque, non v'è chi non veda come sussisteva in secondo grado litisconsorzio processuale necessario, tra società e soci in relazione agli avvisi impugnati e, dunque, ha errato il giudice d'appello nel non disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci dell'appellante”.
Estratto: “presenza di una cessione di beni trasportati o spediti, dal venditore o per suo conto, fuori da dall'Unione Europea, il diritto del contribuente all'esenzione dall'imposta sussiste anche qualora l'esportazione risulti illecita e "a fortiori" formalmente irregolare secondo il diritto nazionale, che va disapplicato se in contrasto con il principio comunitario di neutralità fiscale, diretto ad equiparare le esenzioni nazionali degli Stati membri (e proprio in applicazione di tale principio, si è riconosciuto il diritto all'esenzione da IVA in presenza di una cessione ' all'esportazione effettuata nella Repubblica di San Marino”.
Estratto: “si denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancanza della motivazione, per avere la stessa in sostanza unicamente riprodotto integralmente e letteralmente le difese svolte dalle parti; - il motivo è fondato; invero, dalla lettura della sentenza, sia nella parte narrativa sia nella parte motiva, non è dato in alcun modo comprendere quale sia stato l'iter logico - giuridico seguito dalla CTR per addivenire a decisione, risultando concretamente prive di rilevanza le osservazioni in diritto e le citazioni giurisprudenziali in quanto non collegate con le ragioni del decisum”.
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