Estratto: “la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. (…) nel caso di specie. non può ritenersi soddisfatto, alla luce del principio sopra enunciato l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato, debitamente riprodotto nel corpo del ricorso in ossequio al principio di autosufficienza”.
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Estratto: “Il principio - che opera indiscutibilmente anche in materia tributaria (da ultimo Cass. n. 303 del 2019, cit.), atteso che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all'annullamento di atti autoritativi incontra, peraltro, due limiti: a) il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato (cfr. Cass. n. 19580 del 17/09/2014; Cass. n. 28881 del 09/12/2008; secondo Cass. n. 14814 del 05/07/2011 e Cass. n. 7255 del 04/08/1994, che ribadiscono il medesimo principio, la norma opera sul piano processuale, sicchè la sua applicazione, in favore del condebitore d'imposta, non trova ostacolo nell'inerzia di questi, la quale inerisce al rapporto sostanziale e non è equiparabile al giudicato (così anche Cass. n. 2231 del 30/01/2018 e Cass. n. 3105 del 01/02/2019); b) il condebitore non deve avere partecipato al giudizio in cui il giudicato si è formato, altrimenti operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti.”
Estratto: “a fronte di una analitica deduzione della prova contraria da parte della contribuente- come da elenco allegato al ricorso di primo grado riprodotto nel ricorso per cassazione- la CTR ha affermato in via meramente assertiva l’insufficiente giustificazione da parte di quest'ultima di tutte le movimentazioni bancarie oggetto di accertamento, senza effettuare una valutazione della detta prova in termini analitici e senza verificare se l'accertamento si fondasse sui soli versamenti e non anche sui prelievi”.
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Estratto: “la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" .
Estratto: “La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione(...)”.
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Estratto: “lo scostamento dai valori OMI, analoghi debbono essere per forza quelli FIAP, non è da solo sufficiente a dare dimostrazione della sottofatturazione, trattandosi di proiezioni statistiche che non possono essere automaticamente applicate a tutte le concrete fattispecie (Cass. sez. trib. n. 9474 del 2017); e, in secondo luogo, atteso che la Regionale non ha in alcun modo illustrato l'altro elemento indiziario ritenuto necessario a integrare la prova presuntiva semplice; e, in effetti, il giudice a quo non ha assolutamente chiarito rispetto a quale parametro lo scostamento del 14% fosse da considerarsi non remunerativo”.
Estratto: “il rappresentante diretto che si limiti alla mera stesura della dichiarazione doganale sulla scorta della documentazione e dei dati forniti dall'importatore rimane estraneo alla fattispecie impositiva, posto che detta dichiarazione, in quanto resa in base al ruolo di dichiarante in nome altrui (procurator), risale al rappresentato in nome e per conto del quale egli ha agito a termini dell'art. 5, Reg. (CEE) n.2913/1992”.