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Attività di fotografo e verifiche fiscali dell’Agenzia delle Entrate

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Attività di fotografo e verifiche fiscali dell’Agenzia delle Entrate

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Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

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In un’epoca dominata dalle immagini e dall’uso quotidiano di una strumentazione fotografica altamente sofisticata ormai in dotazione ai più comuni smartphone, capita non di rado che da una passione possa nascere una professione.

L’uso dei social network e specie di Instagram ha attribuito un’importanza fondamentale alle immagini le quali, da scatti amatoriali, possono offrire al suo autore una vera e propria occasione di lavoro.

Ed ancora, magazine online, blog, campagne pubblicitarie richiedono l’uso di fotografie originali dotate di un forte impatto comunicativo.

Insomma, il ruolo del fotografo non è più solo quello incaricato per fare servizi fotografici ai matrimoni, book fotografici alle modelle o aspiranti tali o il paparazzo che insegue i vip alla caccia di scoop da vendere ai giornali scandalistici.

Il fotografo è diventato, più di altri, un comunicatore di emozioni e, talvolta, senza neppure averlo preventivato le sue fotografie assumo una rilevanza tale da voler essere acquistate da terzi.

Ecco quindi che, assieme ai fotografi professionisti, anche gli amatori decidono di intraprendere questa professione come vera e propria attività lavorativa.

Ha quindi avvio la procedura burocratica per aprire la P.Iva, aprire la posizione contributiva obbligatoria presso l’Inps e scegliere il regime fiscale più consono all’attività appena avviata.

Sotto quest’ultimo profilo, il regime fiscale che un fotografo può scegliere per svolgere la sua attività si divide tra quello semplificato o forfettario.

La scelta di uno dei due non è così scontata e dipende da molti fattori quali ad esempio i costi sostenuti, le spese da portare in detrazione (non ammesse per il regime forfettario).

Si hanno poi due diverse aliquote di imposta: nel regime semplificato si pagano IRPEF, IRAP, Addizionali, ecc), nel forfettario si paga l’imposta sostitutiva che racchiude tutte. Inoltre, nel regime semplificato le aliquote IRPEF vanno dal 23% al 43%, in quello forfettario le aliquote d’imposta sono del 15% e per i primi anni di attività del 5%.

Tra costi di avvio, contributi previdenziali obbligatori e scadenze, l’attività di un fotografo richiede una serie di adempimenti gravosi.

Ciò nonostante, così come diffuso dall’Agenzia delle Entrate con una sua nota, nei prossimi anni, aumenteranno i controlli in particolare rivolti ai liberi professionisti, compresi dunque i fotografi.

Sorvegliati speciali di questi controlli sono fatture, conti correnti bancari, spese d’ufficio, tenore di vita del fotografo.

Inoltre, in occasione degli accessi la polizia tributaria concentra le sue verifiche sulle commesse ricevute dal fotografo e già eseguite nel corso dell’anno (es. numero di servizi matrimoniali, book fotografici, ecc.) comparandoli con il numero di ricevute emesse e sul volume degli incassi.

Incrociando poi i dati, l’Agenzia arriva a determinare presuntivamente il volume di affari complessivo effettivamente realizzato dal fotografo nel corso dell’anno di imposta e quindi a definire le tasse evase.

Altra circostanza peculiare che può riguardare l’attività di un fotografo, in qualità di titolare della sua impresa individuale, è quello di applicare l’aliquota Iva agevolata prevista per i c.d. “oggetti d’arte” e quindi per le stampe fotografiche di ritenute di maggior pregio le quale dovrebbero essere firmate, numerate e limitate in massimo trenta copie.

Il fotografo che riceve una verifica fiscale è così tenuto a giustificare le sue operazioni ed i suoi movimenti, ivi compresa la classificazione di fotografie quali “oggetti d’arte”.

Altro problema che si mette è quello di documentare che alcuni dei servizi fotografici sono stati fatti a titolo gratuito, come fanno inizialmente molti fotografi (in alcuni casi in collaborazione con aspiranti influencer che poi menzionano il nome del fotografo con potenziali ritorni d’immagine).

In questi casi l’Agenzia delle Entrate probabilmente riterrà che, piuttosto che un servizio reso a titolo gratuito, si trattava di un servizio reso con pagamento in nero.

Sarà onere del fotografo documentare che si trattava di prestazioni rese a titolo gratuito (ad esempio producendo una scrittura privata con data certa), mentre eventuali dichiarazioni successive poco varranno (peraltro lo stesso percettore del servizio gratuito non è detto sia raggiungibile a distanza magari di 5 o 7 anni quando vi sarà la verifica).

Vediamo alcuni casi in cui, avviato il contenzioso, i giudici hanno dato ragione al fotografo, che aveva presentato ricorso contro l’Agenzia delle Entrate.

CTR per il Piemonte, sentenza n. 1537 del 24 novembre 2016

Questo caso ha avuto origine dai controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una fotografa professionista in cui venivano rilevati degli accrediti bancari non giustificati da idonea documentazione fiscale. A seguito di tali verifiche venivano accertati maggiori ricavi per un importo superiore a 50 mila euro da recuperare ai fini Irpef, Irap ed Iva.

Accolto il ricorso della contribuente nei gradi di merito, l’Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione per confermare la legittimità dell’avviso di accertamento. In questa sede la contribuente ha avuto ragione ritenendo i giudici che la contribuente avesse dimostrato che le somme sospette erano relative ad anticipi, per i servizi resi, omettendo però di procedere alla loro registrazione ai fini fiscali.

L'attività svolta riguardava infatti i servizi fotografici per i matrimoni dove generalmente si da al fotografo una caparra in previsione del servizio che verrà svolto successivamente e poi la fatturazione e la regolarizzazione fiscale avvengono dopo il matrimonio.

Pertanto, il Collegio ha ritenuto che le presunzioni dell’Ufficio non fossero precise e concordanti e dunque idonee a giustificare una presunzione di occultamento di maggiori ricavi al fisco.

Comm. Trib. Reg. per la Lombardia, sentenza n. 2544 del 10 giugno 2015

In questo caso il contribuente esercente l'attività di fotografo aveva ricevuto due avvisi di accertamento per mancato versamento dei tributi e relativi all’esercizio della sua attività.

In particolare. l’Agenzia aveva ricostruito in maniera induttiva i suoi ricavi annuali ed il volume di affari basandosi sulle società operanti nel settore editoriale. Inoltre. era emerso che durante i controlli non era neppure stato accertato il suo reale fatturato attraverso la verifica delle movimentazioni bancarie.

La Cassazione ha così dichiarato l’illegittimità dell’accertamento induttivo del reddito del fotografo sulla base dei dati medi delle società operanti nel settore editoriale. Ciò in quanto il maggiore imponibile avrebbe dovuto essere fondato sull’esame dei conti correnti e del fatturato dichiarato.

Corte Ue, causa C-145/2018 del 5 settembre 2019

La Corte di Giustizia con questa pronuncia ha preso una posizione netta in merito alla qualifica di opere d’arte delle fotografie e dei ritratti scattati da un fotografo professionista in occasione di un matrimonio.

La vicenda ha avuto origine da un contenzioso tra una società di diritto francese e l’amministrazione fiscale relativamente alla qualifica di oggetto d’arte attribuito alle fotografie, cosa che comporterebbe l’applicazione di un’aliquota Iva più favorevole.

La Corte, investita ad affrontare la questione per dare un orientamento conforme a tutti gli Stati Ue, ha precisato che le fotografie scattate in occasione di un matrimonio sono considerate oggetti d’arte e, pertanto, possono beneficiare dell’aliquota ridotta solo se sono prodotte da un fotografo professionista, siano firmate e numerate fino al limite massimo di 30 copie originali.

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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un avvocato che collabora con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti, anche (ma non solo) per verificare che le informazioni siano aggiornate al momento in cui servono.

 

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