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Il Modello di Convenzione OCSE prevede particolari benefici (anzitutto, in termini di limitazione della tassazione) a favore di contribuenti residenti in un determinato Paese che percepiscono dividendi, interessi e canoni provenienti da un altro Paese i quali vengono riconosciuti solo nei riguardi del soggetto individuabile come beneficiario effettivo.
Ma chi è il Beneficiario Effettivo?
In questa guida faremo luce su tale concetto alla luce delle attuali pratiche internazionali di pianificazione e di abuso delle Convenzioni.
Eccoti, quindi, 3 (tra tante altre) cose che devi assolutamente conoscere sul concetto di beneficiario effettivo:
1) L'individuazione del concetto.
Per l'individuazione della nozione di beneficiario effettivo cominciamo con una prospettiva “patologica” ovvero partendo dal disconoscimento del diritto previsto dalle Convenzioni Internazionali del percipiente di dividendi, interessi e canoni di godere dei benefici convenzionali che può venir meno qualora lo stesso percipiente non sia l'effettivo beneficiario ma abbia invece assunto l'obbligazione di retrocedere i predetti proventi a terzi allo stesso titolo e nella misura in cui li abbia percepiti, ovvero tenendo in considerazione il diverso caso in cui la posizione del percipiente di dividendi, interessi e canoni (pur essendo effettivo beneficiario) possa essere idonea alla contestazione di un abuso di Convenzioni internazionali.
É proprio in questo specifico scenario che trova giustificazione la “beneficial ownership clause” che rappresenta lo strumento di contrasto principale al fenomeno di abuso delle Convenzioni Internazionali, per questo si parla anche di clausola antiabuso specifica ed è generalmente contenuta negli accordi internazionali sottoscritti tra i vari Paesi a livello internazionale.
L'obiettivo principale di questa clausola è quello di ostacolare i fenomeni di pianificazione fiscale internazionale e contrastare l'interposizione reale di un soggetto terzo tra l'erogante dei redditi e il beneficiario degli stessi.
Tieni conto che, nella prassi, la rilevanza applicativa di tale clausola è strettamente connessa al fenomeno dell'abuso di Convenzioni (il c.d. Treaty shopping) che rappresenta una forma di elusione fiscale internazionale particolarmente aggressiva posta in essere attraverso l'indebito utilizzo delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sui redditi.
In particolare, consente al contribuente con residenza fiscale in uno Stato contraente di ottenere un risparmio indebito attraverso l'applicazione di un regime convenzionale illegittimo.
La struttura per realizzare l'indebito risparmio fiscale si realizza, di norma attraverso l'inserimento di uno o più soggetti di comodo (meri intermediari) tra il Paese di origine del reddito (c.d. Paese fonte) e quello in cui risiede il destinatario finale del reddito stesso (beneficiario effettivo).
La fonte fondamentale in materia è rappresentata dal modello di Convenzione OCSE che, tuttavia, non fornisce una definizione ad hoc di beneficiario effettivo.
Per questo occorre far riferimento al Commentario al modello di Convenzione, secondo cui agli articoli 10, 11 e 12 è precisato come:
“the term beneficial owner is not used in a narrow technical sense, rather, it should be understood in its context and light of the object and purpose of the convention, including avoiding double taxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance”.
L'OCSE ha chiarito che la nozione di beneficiario effettivo è stata introdotta per superare le difficoltà derivanti dall'espressione “pagati...ad un residente” tale nozione dovrebbe essere interpretata in tale contesto, specificando come tale concetto non deve essere inteso nel significato tecnico ristretto che potrebbe essergli attribuito dalla normativa dello Stato che applica la Convenzione ma alla luce dello scopo e dell'oggetto della Convenzione medesima, ossia non solo quello dell'eliminazione della doppia imposizione ma anche quello della più generale prevenzione dell'elusione e dell'evasione fiscale.
2) Le condizioni per il disconoscimento della qualità di effettivo beneficiario.
Secondo l'OCSE per poter essere negata la qualità di effettivo beneficiario del diretto percipiente di dividendi, interessi e canoni sono necessarie due condizioni ovvero:
1. la condizione che sia vincolato dall'obbligazione di trasferire il relativo controvalore economico ad un terzo;
2. la condizione che tale obbligazione sia dipendente dalla percezione di tali proventi (e quindi la qualità di effettivo beneficiario dell'ente non può essere negata per il fatto che tale ente abbia distribuito alla propria controllante l'utile alimentato da tali proventi).
3) Le norme antielusive.
Tieni conto che, in concreto, la negazione dei benefici convenzionali al diretto percipiente di dividendi, interessi e canoni che ne sia effettivo beneficiario è ammissibile solo sulla base di specifiche norme convenzionali antielusive.
L'OCSE ha inoltre chiarito come la fruizione dei benefici fiscali può essere disconosciuta ai diretti percipienti di dividendi, interessi e canoni, anche se ne siano effettivi destinatari, quando la loro fruizione comporti un abuso di tali norme.
Proprio tale considerazione chiarisce l'obiettivo di colpire la condotta elusiva di chi percepisce dividendi, interessi o canoni con l'obbligazione di retrocederli a terzi.
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In conclusione, l'esatta individuazione del beneficiario effettivo rappresenta un argomento di centrale importanza nel nuovo panorama tributario internazionale.
Per questo è fondamentale rivolgersi ad un esperto, come un avvocato tributarista, poiché nel nuovo scenario nazionale e internazionale, l'approccio e l'utilizzo dei Trattati Internazionali necessita di un'attenta analisi circa le Convenzioni e le norme antielusive nonché i relativi profili fiscali , coinvolgendo non solo la disciplina tributaria nazionale italiana ma anche quella sovranazionale/europea e internazionale.
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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia di Beneficiario effettivo e di Abuso dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni.
Tuttavia, le cose da sapere possono essere molte di più e poiché richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, anche internazionale, non possono essere esaminati ora. Però puoi visionare le tante sentenze pubblicate in questo sito per farti un’idea da solo.
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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un dottore che collabora con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.
Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti, anche (ma non solo) per verificare che le informazioni siano aggiornate al momento in cui servono.
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