Estratto: «In tema di imposte sui redditi di impresa, la sopravvenienza attiva, di cui all'art. 88, TUIR (già art. 55), si realizza quando viene meno una passività effettivamente esistente e non in presenza di una passività fittizia, ossia della originaria insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi».
Estratto: “poiché la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con a spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l'inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, mancando la costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912; Cass. 10 aprile 2013, n. 8717; Cass. 7 settembre 2018, n.21852)”.
Estratto: “L'unico atto cui era tenuto a quel punto il giudice regionale era la declaratoria di interruzione del giudizio. Invece, al contrario ed erroneamente, la Commissione Tributaria Regionale dichiarò l'estinzione del giudizio e, altrettanto inspiegabilmente, annullò la decisione di primo grado. L'error iuris in procedendo comporta in conclusione la declaratoria di nullità della sentenza impugnata”.
Estratto: “La risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 d.Ig. n. 546/1992. Esso, infatti, ha la capacità di incidere immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario e quindi non può negarsi che il contribuente abbia l'interesse, ex art. 100 c.p.c., ad invocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'atto in esame". Come chiarito, infatti, nella pronuncia 05/10/2012 n.17010 "La natura tassativa - e quindi soggetta ad interpretazione rigorosa - dell'elencazione degli atti contenuta nel citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art, 19, con il correlato onere di impugnazione a pena di cristallizzazione della pretesa in essi contenuta, non comporta, tuttavia, che l'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati sia in ogni caso da ritenere inammissibile (...)”.
Estratto: “Va anche detto, peraltro, sempre ai fini della valutazione sulla corretta interpretazione delle norme, che i fatti di causa non emergono in maniera così chiara dalla sentenza, la quale in apertura di motivazione esclude che il consorzio abbia reso un servizio alla società ricorrente nell'anno di riferimento, ma poi, nella seconda parte, qualifica i costi di cui alle fatture come "costi di gestione" dell'area assegnata alla ricorrente, e non potendosi, allo stato, interpretare la situazione se non nel senso che la gestione suddetta fosse svolta da parte del consorzio, evidentemente nell'interesse della ricorrente e per lo svolgimento dell'attività di impresa”.
Estratto: “Il Giudice di legittimità ha poi avuto occasione, più di recente, anche di precisare che "in tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre - e la cui assenza deve essere provata dall'interessato - quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui" Cass. sez. V, 28.11.2014, n. 25311, non mancando la Suprema Corte di precisare, ancor più di recente, che "per la soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo è necessario che la struttura organizzata di cui questi si avvalga faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo”.
Estratto: “La sentenza impugnata consta di sei pagine di motivazione, la cui quasi totalità è dedicata all'esplicitazione delle ragioni dell'adesione a una tesi di dottrina generale sull'identificazione dei presupposti applicativi della disciplina dell'Irap. La sussunzione degli esplicitati principi nel caso concreto è affidata alle sole poche righe trascritte nella superiore fase descrittiva del processo. Da tali parole, tuttavia, non è dato assolutamente comprendere quali concreti riscontri nelle prove in atti abbiano potuto formare il convincimento della CTR sulla sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla tassazione, limitandosi la sentenza a richiamare il registro dei cespiti ammortizzabili e le dichiarazioni fiscali, senza ulteriormente esplicitare le ragioni del proprio convincimento. Si tratta di una motivazione meramente apparente, per come espressamente interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte nel vigore della novella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016)”.
Analisi casi processuali – Ricorso contro avviso di liquidazione. Imposta sulle donazioni. Annullamento totale dell’avviso.
Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, la quale, in accoglimento del nostro ricorso, ha confermato l’integrale annullamento dell’avviso di liquidazione emesso dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate (che chiedeva un ingente pagamento - ritenuto non dovuto dalla sentenza in accoglimento del ricorso - a titolo di imposta sulle donazioni).
Allevatori e Fisco: quando l’impresa agricola non può dirsi attività commerciale
Macellai accusati di introiti milionari: quanto c’è di vero negli accertamenti condotti dal Fisco
Estratto: “Il giudice del gravame si è posto in una visuale di piena coerenza con l'orientamento consolidato di questa Corte (v. ex multis Cass. n. 17477 del 2007; Cass. n. 19547 del 2017), limitandosi a dare libera prevalenza ad alcuni elementi di prova al posto di altri e a offrirne idonea contezza argomentativa. Nè la parte processuale può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (da ultimo ed ex multis v. Cass. n. 29404 del 2017)”.
Regolamentazione dell'Iva per la cessione di auto aziendale
Spese di pubblicità / Sponsorizzazioni. Contestazioni dell’Agenzia ritenute sbagliate a seguito del ricorso. Un altro esempio di annullamento degli avvisi.