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Estratto: “la censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata in quanto la CTR non ha fondato la decisione sulla nullità della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'emissione del fermo ma ha invece ritenuto venuto meno il presupposto in base al quale il fermo era stato emesso in ragione dello sgravio della cartelle annullate e del fatto che per alcune pretese fosse maturata la prescrizione”.

Estratto: “Nel caso in esame, non solo la ricorrente non ha riprodotto, neppure per sintesi, idonea allo scopo, il contenuto dell'avviso di accertamento, ma si è limitata a riprodurre brani di sentenze di questa Corte senza alcuna censura specifica alla sentenza impugnata, ribadendo in ogni caso la legittimità dell'atto impositivo motivato per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale della Guardia di finanza, mentre il Giudice di merito aveva escluso la sufficienza della motivazione su diversi presupposti, quali la verifica effettuata nei confronti di altra società e l'assenza dell'iter logico giuridico seguito dagli accertatori per ritenere le fatture irregolari”.

Estratto: “l'eventuale maggior valore dei beni esportati doveva costituire oggetto di un puntuale accertamento non ad opera del giudice ma da parte dall'Ufficio, venendo in rilievo una verifica concernente il presupposto della pretesa impositiva”.

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