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Estratto: a fronte della difesa e delle ragioni allegate dalla contribuente, la motivazione della sentenza sorvola su fatti che assumevano invece valenza decisiva ai fini della decisione -ad es. la circostanza che i soci fossero gli ex dipendenti di una società fallita, riuniti nella forma cooperativa a mutualità prevalente-. Ma soprattutto non tiene conto del principio, ormai consolidato, secondo cui, a fronte delle allegazioni e delle ragioni esposte dal contribuente a giustificazione dello scostamento del reddito dallo studio di settore applicato, sorge l'onere della Agenzia di dimostrare l'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto, nonché di esporre le ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le allegazioni del contribuente. La sentenza impugnata non fa corretta applicazione dei suddetti principi, non avvedendosi che in tal modo manca la presenza di indizi gravi e concordanti, idonei a provare presuntivamente il maggior reddito contestato dalla Agenzia alla società”.

Estratto: “è noto che, in generale, l'"errore di fatto" rilevante ex art. 395 c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi, e sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta pronuncia, sicché l'errore deve apparire immediatamente rilevabile senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, non potendo consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nell'ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione (…); né rientrano nella nozione di errore di fatto, denunciabile mediante impugnazione per revocazione, i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale (Sez. 6-L, 15 marzo 2018, n. 6405), così come la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata costituisce errore di giudizio e non di fatto".

Estratto: “Il rapporto di diritto tributario esistente tra l'amministrazione finanziaria, la quale chieda la restituzione del rimborso d'imposta, ed il contribuente ha natura distinta dal rapporto di diritto privato esistente tra la stessa amministrazione e la società assicuratrice che abbia garantito con polizza fideiussoria la restituzione del rimborso. Ne consegue che l'accertamento fiscale compiuto dall'erario nei confronti del contribuente, e la cartella esattoriale conseguentemente emessa, non costituiscono titolo esecutivo nei confronti della compagnia garante”.

Estratto: “Tanto premesso, in ordine alla ricorrenza, in punto di fatto, della "novità" dell'immobile acquisito dalla contribuente, la motivazione della sentenza impugnata appare oscura, e comunque apodittica, laddove riferisce di una «evidente» discrasia tra le dichiarazioni della contribuente e della terza S. s.p.a., senza precisare né quali siano gli «atti prodotti» dai quali risulterebbe tale contrasto, né quale sarebbe l'oggetto della contraddizione. Tanto meno risultano comprensibili i riferimenti alla mancanza del «requisito della volontà al momento richiesto», all' «adempimento dell'onere della prova durante l'accertamento» ed alla «identica» «decisione dell'atto di acquisto». In tale contesto, assolutamente insufficiente a dare cognizione delle ragioni della decisione sul punto, neppure è identificabile un riferimento univoco e concreto alle circostanze, attinenti le caratteristiche del bene ed i lavori sullo stesso eseguiti, cui si riferisce la documentazione che la ricorrente ha prodotto nel giudizio di merito (come risulta dalle plurime indicazioni contenute nel ricorso e non contestate dalla controricorrente)”.

Estratto: “(...) Tali rilievi critici, però, superano il limite del vizio della violazione di legge e sono diretti, in modo non consentito, a sollecitare la Corte, cui è demandato esclusivamente il controllo sulla legalità e sulla logicità della decisione (Cass. 24/11/2016, n. 24012), ad un accertamento di fatto - e cioè se il C. avesse o meno i caratteri dell'ente commerciale - già compiuto dal giudice di merito”.

Estratto: “(...) in base al consolidato orientamento della Corte di giustizia, (...)gli Stati membri indubbiamente dispongono di una certa libertà quanto alla determinazione delle modalità di rimborso dell'eccedenza di iva, purché, però, il sistema di rimborso adottato non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo”.

Estratto: “(...) in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento, vincolante ai fini dell'esercizio del potere impositivo possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo”.

Estratto: “la Commissione regionale, nell'escludere l'applicabilità della menzionata disposizione a causa della mancanza di una valida notifica dell'avviso di accertamento nei confronti della società e, dunque, per assenza di un accertamento definitivo sulla sussistenza della pretesa erariale, ha fatto corretta applicazione dei (...) principi di diritto, evidenziando il difetto del presupposto rappresentato dalla previa iscrizione a ruolo dei tributi vantati a carico della società”.

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