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Omesso esame su fatti decisivi per il giudizio. Giudici danno ragione al contribuente e cassano la sentenza impugnata

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Estratto: “lo scostamento dai valori OMI, analoghi debbono essere per forza quelli FIAP, non è da solo sufficiente a dare dimostrazione della sottofatturazione, trattandosi di proiezioni statistiche che non possono essere automaticamente applicate a tutte le concrete fattispecie (Cass. sez. trib. n. 9474 del 2017); e, in secondo luogo, atteso che la Regionale non ha in alcun modo illustrato l'altro elemento indiziario ritenuto necessario a integrare la prova presuntiva semplice; e, in effetti, il giudice a quo non ha assolutamente chiarito rispetto a quale parametro lo scostamento del 14% fosse da considerarsi non remunerativo”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 33334 del 17 dicembre 2019

Rilevato e considerato:

1. che con l'impugnata sentenza, in riforma della prima decisione, la Regionale della Lombardia respingeva il ricorso coltivato in appello dalla incorporante RS.r.l. avverso un avviso di accertamento con il quale veniva recuperato a tassazione un maggior imponibile ai fini IVA IRPEG IRAP 2003 in relazione alla vendita di undici unità immobiliari;

2. che la Regionale riteneva legittima la ripresa analitico induttiva perché la giudicava fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti;

presunzioni costituite dallo scostamento del prezzo di vendita rispetto ai valori OMI, quest'ultimi del resto conformi a quelli FIAP, oltreché da una percentuale di ricarico sul venduto del 14% che dalla Regionale veniva considerata insufficiente a remunerare il capitale investito;

3. che la contribuente ricorreva per due motivi, mentre l'ufficio resisteva con controricorso; 4. che con il primo motivo, formulato con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la contribuente rimproverava alla Regionale di aver erroneamente giudicato legittimo l'impugnato avviso di accertamento; e, questo, secondo la contribuente, perché l'ufficio aveva basato la ripresa sulla sola presunzione legale del valore normale degli immobili rappresentato dalle elaborazioni statistiche OMI; una presunzione, concludeva la contribuente, che era stata invece abrogata con effetto retroattivo dall'art. 24, comma 4, lett. f) e 5, I. 7 luglio 2008 n. 88;

4.1. che questo primo motivo è infondato, atteso che la Regionale ha invece utilizzato lo scostamento dai valori OMI come presunzione semplice; all'evidenza, difatti, la Regionale ha reputato che lo scostamento dai valori OMI fosse stato avvalorato da un ulteriore elemento indiziario, quest'ultimo costituito da una percentuale di ricarico troppo esigua per essere remunerativa; i valori OMI, quindi, non sono stati adoperati dalla Regionale come presunzione legale, com'era in effetti previsto prima dell'abrogazione ex art. 24 I. n. 88 cit. (Cass. sez. trib. n. 2155 del 2019);

5. che con il secondo motivo, formulato con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, la contribuente addebitava alla Regionale, tra l'altro, di non aver spiegato in alcun modo perché la percentuale di ricarico del 14% non potesse essere giudicata adeguata a remunerare il capitale investito;

4.2. che questo secondo motivo è fondato, osservato dapprima che lo scostamento dai valori OMI, analoghi debbono essere per forza quelli FIAP, non è da solo sufficiente a dare dimostrazione della sottofatturazione, trattandosi di proiezioni statistiche che non possono essere automaticamente applicate a tutte le concrete fattispecie (Cass. sez. trib. n. 9474 del 2017); e, in secondo luogo, atteso che la Regionale non ha in alcun modo illustrato l'altro elemento indiziario ritenuto necessario a integrare la prova presuntiva semplice; e, in effetti, il giudice a quo non ha assolutamente chiarito rispetto a quale parametro lo scostamento del 14% fosse da considerarsi non remunerativo;

5. che la sentenza deve essere pertanto cassata e rinviata per gli opportuni accertamenti.

P.Q.M.

La Corte respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo;

cassa l'impugnata sentenza;

rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia, regolando altresì le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 giugno

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