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Estratto:per questa Corte il ricorso alle nozioni di "comune esperienza" (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. ed al principio di disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e quindi come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile”. Non si possono, dunque, reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie”.

Estratto: “Il giudice del gravame si è posto in una visuale di piena coerenza con l'orientamento consolidato di questa Corte (v. ex multis Cass. n. 17477 del 2007; Cass. n. 19547 del 2017), limitandosi a dare libera prevalenza ad alcuni elementi di prova al posto di altri e a offrirne idonea contezza argomentativa. Nè la parte processuale può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (da ultimo ed ex multis v. Cass. n. 29404 del 2017)”.

Estratto: “Nella sentenza impugnata la Commissione Centrale (...) afferma in maniera apodittica che, nella fattispecie in esame, «in presenza di precise contestazioni in ordine alla notevole disponibilità (evidenziata nella decisione impugnata), manifestata dal contribuente, lo stesso non ha in alcun modo fornito idonea giustificazione, per contestare l'accertamento sintetico». Ciò assume, tuttavia, senza alcun riferimento al concreto atteggiarsi dei fatti di causa, la cui evoluzione ed i cui riscontri fattuali sono del tutto pretermessi e non certamente autonomamente ricostruibili dal giudice di legittimità, essendo la ricostruzione del fatto devoluta al monopolio del giudice di merito”.

Estratto: “lo scostamento dai valori OMI, analoghi debbono essere per forza quelli FIAP, non è da solo sufficiente a dare dimostrazione della sottofatturazione, trattandosi di proiezioni statistiche che non possono essere automaticamente applicate a tutte le concrete fattispecie (Cass. sez. trib. n. 9474 del 2017); e, in secondo luogo, atteso che la Regionale non ha in alcun modo illustrato l'altro elemento indiziario ritenuto necessario a integrare la prova presuntiva semplice; e, in effetti, il giudice a quo non ha assolutamente chiarito rispetto a quale parametro lo scostamento del 14% fosse da considerarsi non remunerativo”.

Estratto: “il motivo investe la mancata considerazione di fatti, individuati nei rapporti esistenti tra le due società e nell'antieconomicità dell'operazione, che non appaiono tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, e da rendere la ratio decidendi priva di base”.