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Calciatori sotto il mirino del Fisco: quando lo sportivo professionista ha ragione

In questa guida faremo luce sulla tassazione dei redditi percepiti da contribuenti che sono dipendenti delle organizzazioni internazionali.

Estratto: “la CTR ha fondato la decisione sul presupposto, del tutto errato, che la società non avesse "mai contestato in passato" l'applicabilità alla propria attività dello studio di settore SM84U, ed ha pertanto valorizzato esclusivamente il dato matematico statistico della reiterazione dello scostamento dei risultati d'esercizio di S. da quelli previsti da detto studio; in buona sostanza, sulla base di detta errata premessa, il giudice d'appello non ha affrontato la questione, logicamente preliminare e decisiva per il giudizio, dell'adeguatezza dello studio medesimo alla realtà economica dell'impresa accertata e non ha svolto la dovuta indagine in ordine alla fondatezza degli elementi addotti dalla ricorrente, prima in sede precontenziosa e poi in fase giudiziale, per contrastare l'applicabilità di studio e cluster. Inoltre, come lamentato nel secondo motivo, la CTR non ha dato risposta all'eccezione dell'appellata di irrilevanza degli scostamenti contestati, sia in quanto difformi dai risultati civilistici positivi sia in quanto determinati dalle specifiche, dedotte, e già ritenute provate dai primi giudici, sue caratteristiche operative”.

Estratto: “Va (...) ribadito e dato seguito al principio di diritto che «in tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi»”.

Estratto:la pronuncia censurata ha motivato unicamente sulla questione prospettata con il motivo principale dell'Agenzia delle entrate, relativo alla non applicabilità della sanzione in misura ridotta, atteso il fatto che la proposto, di conciliazione non era stata accettata dalla società contribuente, senza, tuttavia, pronunciare sugli specifici motivi di appello incidentale; in particolare, la pronuncia impugnata si limita a rigettare l'appello incidentale limitandosi a precisare che lo stesso non sarebbe conforme a legge, per i motivi già esposti”.

Estratto: “Successivamente il legislatore, con il comma 35, dell'arti della legge 24 dicembre 2007 n.244, norma qualificata di interpretazione autentica, ha previsto la deducibilità degli interessi passivi sostenuti per l'acquisizione di immobili non strumentali. I giudici di merito, quindi, non hanno fatto corretta applicazione della normativa in oggetto, avendo ritenuto indeducibili gli interessi passivi, sui finanziamenti richiesti dalla società contribuente per l'acquisto dell'immobile "meramente patrimoniale", per la mancata inerenza all'attività sociale, stante l'assenza di collegamento alla produzione del reddito d'impresa”.

Estratto: “la CTR si è attenuta al suddetto principio in merito- che ha fissato i criteri per l'elaborazione del giudizio sull'inerenza avendo ritenuto deducibili, ai fini delle imposte dirette, e detraibili, ai fini Iva, i costi sostenuti dalla contribuente per l'acquisto di beni di arredo in quanto inerenti all'attività di impresa della medesima di produzione e commercio di prodotti agricoli, e ciò in proiezione futura, quale quella di un possibile "incremento delle vendite di olio e vino" mediante l'allestimento dei locali di ristorazione della controllante in svizzera con i mobili acquistati e rivenduti a quest'ultima dalla controllata”.

Estratto: “motivo è inammissibile, (a) non confrontandosi esso con la ratio decidendi della gravata decisione, ove non si discute affatto delle tematiche in questione, e (b) non risultando, in ogni caso, che esso affronti questioni già sollevate dall'Ufficio nel corso del giudizio di merito (cfr., in proposito, Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038, Rv. 652251-02); che, in conseguenza di quanto precede, il ricorso va rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate”.

Estratto: “all'art. 5 comma 3 del d.lgs n147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecario o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo”.

Estratto: “la ricorrente, pur denunciando apparentemente vizi di violazione di legge, chiede in realtà a questa Corte di rimettere in discussione la valutazione espressa dal giudice di appello in ordine alla ricorrenza di circostanze di fatto (la messa in mobilità di undici dipendenti e il fitto di ramo d'azienda) che giustificavano l'incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, posta alla base dell'atto impositivo; - la ricorrente mira dunque, inammissibilmente, alla rivalutazione dei fatti”.