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Annullata la sentenza che aveva dato torto al contribuente. Non era motivata. Riportava letteralmente solo le difese delle parti. Accolto il ricorso del contribuente. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “si denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancanza della motivazione, per avere la stessa in sostanza unicamente riprodotto integralmente e letteralmente le difese svolte dalle parti; - il motivo è fondato; invero, dalla lettura della sentenza, sia nella parte narrativa sia nella parte motiva, non è dato in alcun modo comprendere quale sia stato l'iter logico - giuridico seguito dalla CTR per addivenire a decisione, risultando concretamente prive di rilevanza le osservazioni in diritto e le citazioni giurisprudenziali in quanto non collegate con le ragioni del decisum”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 34507 del 27 dicembre 2019

Rilevato che:

- con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha riformato la pronuncia di primo grado, conseguentemente dichiarando legittimo l'atto impugnato, avviso di accertamento per IVA 2003;

- avverso la sentenza della CTR bresciana propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato a due motivi;

l'Amministrazione Finanziaria è rimasta intimata;

Considerato che:

- con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancanza della motivazione, per avere la stessa in sostanza unicamente riprodotto integralmente e letteralmente le difese svolte dalle parti; - il motivo è fondato; invero, dalla lettura della sentenza, sia nella parte narrativa sia nella parte motiva, non è dato in alcun modo comprendere quale sia stato l'iter logico - giuridico seguito dalla CTR per addivenire a decisione, risultando concretamente prive di rilevanza le osservazioni in diritto e le citazioni giurisprudenziali in quanto non collegate con le ragioni del decisum;

- pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza cassata con rinvio al secondo giudice per nuovo esame; i restanti motivi di ricorso, alla luce della decisione del primo motivo, sono conseguentemente assorbiti in quanto divenuti irrilevanti al fine del decidere;

p.q.m.

accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

 

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