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Estratto: “La notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento del decesso del contribuente sia, comunque, noto all'Ufficio, deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile (con conseguente inoperatività dell'art.156, comma 3, c. p. c.) della notifica e degli atti stessi, nei confronti di tutti gli eredi, qualora non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65 del d. P.R. n. 600 del 1973, presso l'ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente”.

Estratto: “si denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancanza della motivazione, per avere la stessa in sostanza unicamente riprodotto integralmente e letteralmente le difese svolte dalle parti; - il motivo è fondato; invero, dalla lettura della sentenza, sia nella parte narrativa sia nella parte motiva, non è dato in alcun modo comprendere quale sia stato l'iter logico - giuridico seguito dalla CTR per addivenire a decisione, risultando concretamente prive di rilevanza le osservazioni in diritto e le citazioni giurisprudenziali in quanto non collegate con le ragioni del decisum”.

Estratto: “Va (...) disatteso l'assunto di Equitalia secondo cui avrebbe correttamente proceduto alla notifica delle cartelle esattoriali mediante invio di raccomandata a.r. senza l'osservanza delle formalità previste dall'articolo 140 c.p.c., nella considerazione che, trattandosi di notifica effettuata prima dell'intervento della sentenza della corte costituzionale numero 258/2012, non poteva trovare applicazione, trattandosi di rapporto esaurito con la semplice impugnazione della cartella. Come affermato da questa Corte, infatti, "nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito; sicché nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata tenendo conto della sua modificazione conseguita alla pronuncia di incostituzionalità, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto”.

A volte i contribuenti si vedono recapitare atti tributari attraverso i servizi postali privati. È questo un motivo per poter impugnare il relativo atto? In questo articolo, attraverso richiami oltre che legislativi anche giurisprudenziali, cercheremo di spiegare una questione che ha suscitato sempre molte perplessità, ovvero quella relativa alla notifica degli atti giudiziari.

Estratto: “La garanzia di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212/2000 si applica, quindi, a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, sia in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest'ultimo caso, come prescrive il citato art. 52, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Cass. n. 15624 del 9/7/2014; Cass. 2593 del 5/2/2014), sia perché, anche in caso di «accesso breve», si verifica quella peculiarità che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte n. 24823 del 9/12/2015, giustifica, quale controbilanciamento, le garanzie di cui al citato art. 12; peculiarità consistente «nell'autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca dì elementi valutati a lui sfavorevoli”.

Estratto: “corretta si mostra la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l'invito a pagamento, che rinviava ad un processo verbale di constatazione di cui semplicemente si metteva il contribuente in condizione di «trarre copia ai sensi della legge 241/1990 e succ. mod.”.