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Hai sentito parlare di società offshore ma pensi che siano illegali?
Stai pensando di aprire una società all'estero? Lo stai facendo per non subire la pressione fiscale italiana o anche per altri motivi?
Fai attenzione: “Offshore” non è sempre sinonimo di attività illegale.
La legislazione italiana non vieta in toto l'apertura di società offshore (entro i limiti della legge, certo).
Per questo è fondamentale farsi assistere da un professionista in quanto il confine tra consentito e illegale è davvero molto sottile.
In questa guida ti spieghiamo cosa sono le società offshore e quali sono i rischi che si corrono a costituire tali tipi di società.
Andiamo con ordine.
Cosa sono?
Il significato letterale di società offshore è “società al largo”. Infatti, sono società costituite in Paesi a fiscalità speciale o privilegiata, diversi dai Paesi in cui viene effettivamente svolta l'attività d'impresa.
Considera che in genere sono costituite in Paesi che assicurano la completa (o quasi) esenzione per i redditi prodotti all'estero (i c.d. Paradisi Fiscali).
Tali Stati si caratterizzano per:
- Tassazione nulla o particolarmente modesta;
- Riservatezza (la non previsione dello scambio di informazioni fiscali tra giurisdizioni estere e della osservanza del segreto bancario e l'emissione di carte di credito anonime);
- Burocrazia flessibile e semplice;
- Non riferibilità dei profitti della società offshore nella fiscalità ordinaria dello Stato dove vengono effettivamente prodotti e quindi la sottoposizione al regime fiscale previsto dal Paese a fiscalità privilegiata.
Società offshore: quali obiettivi?
La costituzione di società offshore, se guardiamo agli scopi che si prefigge chi le usa, potrebbe consentire alle imprese di sfruttare diversi vantaggi competitivi nei riguardi delle altre che, operando in Stati a fiscalità ordinaria, sono sottoposte ad una tassazione più consistente.
Tra i vantaggi spesso considerati si rilevano in particolare:
- la creazione di un centro d'imputazione degli utili che vengono realizzati in altri Stati;
- il trasferimento/spostamento dei profitti realizzati da società costituite in Paesi a fiscalità ordinaria a società offshore, sottoponendoli quindi ad un regime di tassazione agevolato.
Ma adesso, dai un'occhiata a queste 3 (tra tante altre) cose che devi assolutamente conoscere sui rischi delle società offshore:
1) Società offshore e scambio di informazioni fiscali a livello internazionale.
Il Fisco, in Italia, negli ultimi anni ha intensificato i meccanismi per lo scambio delle informazioni fiscali con i Paesi esteri, i quali hanno progressivamente determinato la caduta del segreto bancario a livello internazionale e contribuito a realizzare la trasparenza fiscale a anche con Paesi che notoriamente sembrava non volessero rinunciare alla riservatezza sui propri affari interni (pensa al caso della Svizzera o a quello del Principato di Monaco o a San Marino, per citarne alcuni).
Successivamente, con il nuovo modello Common Reporting Standard (CRS) elaborato dall'OCSE si è arrivati allo scambio automatico di informazioni finanziarie a livello dei paesi membri dell'Unione Europea.
IL RISCHIO:
Lo scambio automatico di informazioni finanziarie non fa che accrescere la banca dati dell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate per il compimento delle indagini sulle operazioni economiche internazionali.
Questo significa che per le società offshore costituite o utilizzate da soggetti fiscalmente residenti in Italia esiste un rischio molto alto di essere individuabili (e sanzionabili in misura elevatissima) da parte dell'Amministrazione Finanziaria italiana.
2) Società offshore come conduit companies e Abuso dei trattati.
Le società offshore vengono spesso utilizzate anche come c.d. conduit companies con lo scopo di far transitare gli utili tra diversi soggetti con una tassazione bassa, senza che la società offshore sia titolare dei beni strumentali che hanno determinato la produzione dei profitti.
Si tratta di manovre che essendo elusive di norme fisali possono integrare un esercizio abusivo delle prerogative riconosciute dalle convenzioni, in particolare attraverso la pratica c.d. di “treaty shopping”.
IL RISCHIO:
Per ostacolare tale pratica il modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni prevede la clausola del c.d. beneficiario effettivo, che tende ad escludere che i beneficiari finali dei dividendi e interessi possano interporre terzi soggetti per il solo fine i godere di un regime fiscale più favorevole.
Con la conseguenza che i benefici fiscali vengono riconosciuti solo ai beneficiari considerati effettivi.
3) Società offshore e pratiche di Transfer Pricing:
All'interno dei gruppi di imprese multinazionali le società offshore vengono utilizzate nell'ambito di operazioni che attraverso il “rigonfiamento” dei prezzi praticati, mirano a trasferire i redditi da paesi a fiscalità ordinaria (dove risiedono le altre società del gruppo) allo Stato a fiscalità privilegiata in cui effettivamente risiede la società offshore.
IL RISCHIO:
Contro tali pratiche, l'ordinamento interno prevede che l'Agenzia delle Entrate possa disconoscere i prezzi praticati nelle transazioni infragruppo tra la società italiana e la società offshore, rideterminando il loro valore alla luce dei normali prezzi di mercato.
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Abbiamo visto come le società offshore non rappresentano di per sè delle strutture illegali, ma possono creare problemi laddove vadano a realizzare degli scopi e degli effetti contrari alla legge.
Noi ciò che ti consigliamo è di evitare improvvisazioni e rivolgerti ad un esperto, come un avvocato tributarista, poiché nel nuovo scenario nazionale e internazionale la creazione o la gestione di società offshore necessita di un'attenta analisi circa i profili fiscali.
La verifica della legittimità fiscale di una società offshore può essere compiuta solo da un occhio esperto, in quanto coinvolge non solo la disciplina tributaria nazionale italiana ma anche quella sovranazionale/europea e quella internazionale.
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Queste sono solo alcune cose da sapere in materia dei rischi delle società offshore. Tuttavia, le cose da sapere sono molte di più e richiedono un esame ben più approfondito, e l’analisi di copiosa giurisprudenza, aspetti che non possono essere esaminati ora. Però puoi visionare le tante sentenze o articoli pubblicati in questo sito per farti un’idea da solo.
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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un dottore che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.
Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti, anche (ma non solo) per verificare che le informazioni siano aggiornate al momento in cui servono.
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