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Il seguente articolo tratta della certificazione unica ed in particolar modo della sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo, fornendo informazioni in merito alla sua compilazione e alle relative scadenze. È importante tale guida per molti professionisti che si sono ritrovati a pagare un lavoratore autonomo occasionale con ritenuta d’acconto (o anche senza nel caso il soggetto fosse in regime forfettario) poiché, molti di loro non sono a conoscenza del fatto che hanno l’obbligo di inviare la certificazione unica non solo per i dipendenti ma anche per gli stessi lavoratori autonomi. Pertanto, si consiglia di leggere la seguente guida che cercherà di rispondere ai dubbi più comuni ed offrire utili informazioni per evitare di farti commettere eventuali errori.
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Che cos’è la certificazione unica?
La certificazione unica (ex modello cud) è il documento mediante il quale vengono certificati i redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati, provvigioni e redditi diversi, che sono corrisposti dal sostituto d’imposta (con tale espressione si indica un soggetto che deve pagare le tasse al posto di colui che è in realtà il vero debitore d’imposta), importanti ai fini della dichiarazione dei redditi. Pertanto, tale documento riassume tutti i redditi che sono corrisposti dal datore di lavoro o dal relativo ente pensionistico durante un anno solare.
La certificazione unica è composta da due sezioni, una è quella relativa ai redditi di lavoro dipendente e l’altra, invece, riguarda i redditi di lavoro autonomo, che potranno essere inviate o in modo separato o anche assieme, a discrezione del sostituto d’imposta.
Come già detto, in questo articolo ci soffermeremo sulla sezione concernente i redditi di lavoro autonomo.
Termini e relative scadenze
Entro il mese di gennaio di ogni nuovo anno, l’Agenzia delle entrate approva il nuovo modello cu sintetico e quello ordinario che dovrà poi essere usato dai sostituti di imposta per certificare i relativi redditi. Successivamente, il datore di lavoro o l’ente che eroga la pensione deve, entro il 7 marzo (per il periodo d’imposta, ad esempio 2019, il termine slitta al 9 marzo 2020 dato che cade di sabato) dell’anno successivo a quello d’imposta di riferimento, provvedere ad inviare all’Agenzia delle entrate le certificazioni relative ai lavoratori, in via telematica ed entro il 31 del medesimo mese deve consegnarle, tramite il modello sintetico, al percipiente. Preme sottolineare che un’altra data da ricordare è quella del 31 ottobre (che anche quest’anno cade di sabato e di conseguenza, slitta al 2 novembre 2020), che segna la scadenza relativa alla trasmissione del modello cu all’agenzia dell’entrate, se quest’ultima riguarda redditi esenti o che non devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi precompilata.
Difatti, si sottolinea altresì che la scadenza e le relative sanzioni sono differenti a seconda che si tratti di certificazione unica di dipendenti o autonomi. Infatti, nel primo caso si fa riferimento alle date sopra indicate ed il termine è da considerarsi perentorio dato che i dati poi devono confluire nel modello 730 precompilato entro le date previste dalla legislazione fiscale, invece, nella certificazione unica autonomi il termine non è perentorio, e la consegna può avvenire anche entro il 31 ottobre (termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770), salvo il caso in cui i compensi non servono poi per il modello 730 precompilato. La differente data di scadenza prevista per la certificazione unica autonomi non può, però, ritenersi una proroga, bensì un periodo di tolleranza in cui la documentazione tardiva non viene sanzionata.
Guida per la compilazione della certificazione unica per redditi di lavoro autonomo
In merito a tale sezione voglio cercare di evidenziare quelle che sono le caratteristiche legate alla compilazione di tale sezione e i controlli che è necessario effettuare in merito alle ritenute d’acconto che ricordiamo devono essere effettuate dal sostituto d’imposta entro dati termini.
Nella certificazione unica autonomi dopo aver riportato i dati del soggetto interessato, nel riquadro inerente le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nella casella 1 “causale” deve essere indicato un codice in base al reddito del lavoratore, ovvero:
- A: prestazioni di lavoro autonomo che rientrano nell’esercizio di arte o professione abituale;
- H: indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;
- M: prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- M1: redditi che derivano da obblighi di fare, di non fare o permettere;
- O: prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non c’è l’obbligo d’iscrizione alla gestione separata;
- O1: redditi che derivano da obblighi di fare, di non fare o permettere per i quali non c’è l’obbligo d’iscrizione alla gestione separata;
- Q: provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- R: provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
- S: provvigioni corrisposte a commissionario;
- T: provvigioni corrisposte a mediatore;
- U: provvigioni corrisposte a procacciatori di affari.
Per quanto riguarda i dati fiscali nella casella 4 bisogna riportare il compenso lordo, nella casella 7 eventuali somme non soggette a ritenuta e nella casella 6 il relativo codice, già incluso nell’ammontare lordo, nella casella 8 l’imponibile sul quale va calcolata la ritenuta e nella 9 la relativa ritenuta a titolo di acconto.
Si precisa che relativamente al contributo integrativo da versare alle casse professionali non rientra in nessun riquadro in quanto non fa parte del compenso, a differenza del contributo per la gestione separata Inps che, invece, è compreso nel compenso e di conseguenza è soggetto alla ritenuta d’acconto.
Per quanto riguarda i compensi per i soggetti con regime dei minimi o forfettari che non sono soggetti alla ritenuta d’acconto, i sostituti d’imposta devono rilasciare anche a loro la certificazione unica, al fine di consentire un controllo fiscale in maniera più agevolata. A tal proposito bisogna compilare la certificazione con causale “A” e riportare l’ammontare lordo del compenso sia nella colonna “4” (ammontare lordo corrisposto) che nella colonna “7” (altre somme non soggette a ritenuta), ricordandosi anche di inserire il relativo codice nella colonna “6” per indicare che sono redditi non soggetti a ritenuta o esenti.
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Alla luce di quanto sopra detto, è opportuno richiedere e rilasciare prima della scadenza il modello per evitare di non poter rispettare i termini previsti per la dichiarazione dei redditi e anche per verificare sia il proprio reddito imponibile che la correttezza dei dati riportati nella relativa certificazione. Naturalmente, se ancora hai dubbi circa l’argomento trattato ti consiglio, vista la complessità della materia e gli adempimenti obbligatori che sono previsti, di rivolgerti ad un consulente del settore, per essere preparato in merito alla certificazione unica.
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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un avvocato che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.
Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti, anche (ma non solo) per verificare che le informazioni siano aggiornate al momento in cui servono.
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