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Estratto: “(...) in materia di IVA la dichiarazione del contribuente affetta da errore, sia di fatto sia di diritto, è sempre emendabile qualora possa derivarne l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi più gravosi di quelli che sarebbero dovuti; solo laddove, ove in caso di concessione di un beneficio fiscale, la legge subordini la concessione di tale beneficio a una precisa manifestazione di volontà del contribuente da compiersi attraverso la compilazione di un modulo, detta dichiarazione assume il valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore (in quanto recante indicazioni volte a mutare la base imponibile e quindi inidonee a costituire oggetto di un mero errore formale: Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14859; Cass., Sez. VI, 16 settembre 2015, n. 18180); che, pertanto, deve essere affermato, salvi i casi di specifiche decadenze legate al riconoscimento di specifici benefici, anche in materia dichiarazione IVA il principio della «generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale», che può essere riconosciuto anche in fase contenziosa .”

Estratto: “questa Corte (Cass. civ., 15 febbraio 2017, n. 3987; Cass. civ., 14 luglio 2014, n. 16074; Cass. civ., n. 7274/2014 e n. 956/2014), ha precisato che la legge n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica la cartella) per l'azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal comma 1 dello stesso articolo e che tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15 dicembre 2002 l'amministrazione finanziaria fosse decaduta dall'azione di riscossione; è stato, in particolare, espresso il principio secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 1, decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'Ufficio”.

Estratto: “Va (...) disatteso l'assunto di Equitalia secondo cui avrebbe correttamente proceduto alla notifica delle cartelle esattoriali mediante invio di raccomandata a.r. senza l'osservanza delle formalità previste dall'articolo 140 c.p.c., nella considerazione che, trattandosi di notifica effettuata prima dell'intervento della sentenza della corte costituzionale numero 258/2012, non poteva trovare applicazione, trattandosi di rapporto esaurito con la semplice impugnazione della cartella. Come affermato da questa Corte, infatti, "nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito; sicché nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata tenendo conto della sua modificazione conseguita alla pronuncia di incostituzionalità, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto”.

Estratto: La sentenza impugnata, senza incorrere nel prospettato vizio di carenza dello sviluppo argomentativo, si rivela sufficientemente motivata e lineare, sul piano logico, laddove desume l'illegittimità dell'accertamento dalle circostanze di fatto (insindacabilmente accertate dal giudice di merito) dell'idoneità dei disinvestimenti effettuati e dell'apporto degli introiti della moglie a giustificare l'ingente spesa connessa ai riscontrati incrementi patrimoniali”.

Estratto: L'ordinanza ex art. 287 c.p.c. ha operato, quindi, non già una correzione di un errore materiale emendabile, ma una modifica concettuale sostanziale della pronuncia, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale la procedura in esame "non può toccare il contenuto concettuale della decisione".

Verifica fiscale nei confronti dei ristoratori. 3 esempi di casi in cui i ristoratori hanno vinto contro l’Agenzia delle Entrate.

Estratto: “non emergendo dagli atti alcun elemento, neppur prospettato, da cui desumere che l'Amministrazione finanziaria abbia anche solo astrattamente ipotizzato che il ruolo di amministratore delegato fosse strumentale alla copertura di un rapporto di lavoro subordinato, questo si è risolto con la conclusione del rapporto lavorativo di dirigente rivestita dal XXX sino al XXX, sicché le somme a lui corrisposte a titolo di incentivo all'esodo, ulteriori rispetto a quelle ricevute a titolo di trattamento di fine rapporto, relative all'anno d'imposta XXX, andavano fiscalmente regolate secondo la disciplina agevolativa”.

Estratto: “Giova, infatti, accogliere e ribadire il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui "In tema di IVA, l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere - dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ne consegue che, il relativo credito del contribuente è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale”.

Questa serie di articoli è pensata per gli avvocati, dottori, e collaboratori del nostro studio DLP, per un continuo esponenziale miglioramento.

All’interno della serie riporterò alcuni “discorsi” degni di pregio provenienti da personaggi noti, discorsi ricchi di significato e capaci di suscitare emozioni e di ispirare; ciò per darvi dei concreti esempi di “come”, tramite il linguaggio, sia possibile ispirare, emozionare, e “muovere” chi ci ascolta.

Estratto: “la questione di fondo del presente motivo di ricorso attiene alla riconoscibilità o meno del diritto alla detrazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, corrisposta per l'acquisto di beni strumentali all'attività di impresa, quando gli stessi siano installati su beni di proprietà di terzi (…) con la pronuncia sopra menzionata di questa Corte, si è quindi affermato, sulla base dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza unionale, il seguente principio di diritto: "Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purchè sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva (…) avendo il giudice del gravame accertato la natura strumentale degli impianti fotovoltaici con l'attività di impresa, correttamente ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'Iva versata per l'acquisto dei medesimi”.