Estratto: “«La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili».
Estratto: “la sentenza impugnata, con espressione lapidaria, si limita ad affermare, come esclusivo argomento della motivazione, che "l'ampia documentazione fotografica presentata dall'Agenzia del Territorio, così come la metodologia e la verifica poste in essere durante il sopralluogo non possono essere confutate dalla perizia di parte", senza indicare in alcun modo le ragioni di una tale scelta, né alcun motivo per cui la "verifica" eseguita dalla Agenzia delle Entrate, ai fini della spettanza dei benefici fiscali, non potesse essere confutata dalla perizia prodotta in causa dal contribuente. Tale perizia, anzi, non risulta essere stata presa in alcun modo in esame, il che impedisce ancor più di comprendere i motivi della ritenuta irrilevanza. (...) Non si tratta, poi, di una valutazione di puro merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della mancanza ed insufficienza della motivazione, come sostenuto dalla Agenzia delle Entrate resistente, il che renderebbe inammissibile il motivo, bensì, alla luce del tenore dell'art. 360 n. 5 cpc, nel testo vigente ratione temporis, essendo stata la sentenza di appello depositata il 5 luglio 2011, di omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio posto all'esame del giudice del merito, che riguardava la sussistenza delle "caratteristiche" la cui presenza, in numero di almeno quattro, avrebbe consentito, a norma dell'art. 8 del D.M. Lavori Pubblici del 2.8.1969, di considerare "di lusso" o meno l'immobile, la cui controprova era stata offerta nel giudizio attraverso la perizia di parte sulla cui validità e concludenza nessuna motivazione è stata però fornita dalla sentenza impugnata. (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382)”.
Estratto: “dalla interpretazione delle leggi che si sono succedute nel tempo emerge in modo inequivocabile come il legislatore -nell'intervenire in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili in via principale o solidale del tributo in questione- abbia, di volta in volta, ampliato ovvero ridotto l'ambito della responsabilità attraverso disposizioni alle non è dato in alcun modo di potere assegnare carattere retroattivo ovvero natura di interpretazione autentica con portata retroattiva, peraltro esclusa da questa Corte”.
Estratto: “La CTR, che, dopo aver valutato le prove contrarie offerte dal contribuente, ha ritenuto non idonei gli elementi utilizzati dall'Ufficio per addivenire alla valutazione di un maggior valore dell'immobile, ed in particolare insufficiente il solo richiamo ad altro accertamento in tema di imposta di registro, ha fatto corretta applicazione di quel principio e sul punto non merita alcuna censura”.
Estratto: “In tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, il giudice tributario può autonomamente accertare l'esistenza dello "status" di coltivatore diretto, dovendo escludersi che l'esercizio del potere di certificazione relativo alla sussistenza o meno di tale "status" (…) possa svolgere alcun effetto preclusivo o condizionante rispetto alla piena tutela del diritto soggettivo all'agevolazione fiscale”.
Prestazione occasionale. Rischi di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Accertamento dell’Agenzia delle Entrate a carico dei tassisti. Esempi di casi in cui i tassisti hanno vinto il processo contro l’Agenzia.
Estratto: “con riguardo al lavoro altrui impiegato nell'esercizio dell'attività di medico convenzionato con il SSN, a proposito del caso in cui questi si faccia sostituire da un collega, si è escluso che le spese per compensi a terzi costituiscano dato sintomatico dell'autonoma organizzazione ove si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo (Cass., 06/10/2016, n. 20088, 03/10/2019, n. 24702); a proposito dell'utilizzo di prestazioni infermieristiche, si è altresì escluso che rilevi, quale elemento costitutivo del requisito dell'autonoma organizzazione, il ricorso a un cosiddetto "assistente di sedia", ossia un infermiere generico assunto part-time, che percepisca una retribuzione compatibile con lo svolgimento di mansioni esecutive nell'ambito medico (Cass., 17/05/2018, n. 12084); questa Corte ha infine affermato che non integra il requisito dell'autonoma organizzazione l'impiego di una segretaria o di un segretario”.
Estratto: “Dal contenuto dell'atto si evince quindi che risulta del tutto omessa l'esposizione dei criteri in base ai quali era stato individuato il valore di mercato ed attribuito il maggior valore al mq in relazione alle rispettive zone (…), né risultano indicati parametri astratti, atti di comparazione relativi ad immobili similari o altri elementi di valutazione attinenti all'andamento del mercato immobiliare della zona”.
Estratto: “una volta che, con la scadenza del novantesimo giorno dalla domanda di restituzione, si sia formato il cosiddetto silenzio-rifiuto, il ricorso avverso lo stesso può essere proposto «fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto»; questa Corte ha chiarito che tale prescrizione decorre dalla formazione del silenzio-rifiuto ed è, nel caso del rifiuto della restituzione dell'IRAP, quella ordinaria decennale dell'art. 2946 cod. civ.”.
Estratto: “Tale esame, in ordine allo svolgimento di una attività commerciale effettiva da parte della società estera o la sussistenza di un effettivo interesse economico sottostante alle operazioni, è stato effettuato in modo incompleto ed insufficiente dalla Commissione regionale”.
Estratto: “Preso atto della fondatezza, sul punto, di tali deduzioni, l'amministrazione provvedeva all'annullamento in autotutela del suddetto provvedimento di 'contestazione' ed alla sua sostituzione (…). Sennonchè, questa notificazione è avvenuta (…) ben oltre il termine annuale (…). Se è vero che l'amministrazione è sempre ammessa all'annullamento in autotutela, senza pregiudizio del successivo esercizio della potestà impositiva (che non si 'consuma' per il solo fatto di essere già stata esercitata con l'atto poi autoannullato), altrettanto indubbio è che tale successivo esercizio incontra pur sempre il limite del decorso, medio tempore, del termine decadenziale previsto dalla legge”.
Estratto: “è lo stesso indirizzo ad affermare la necessità che, prima di tale iscrizione, si instauri un contraddittorio endoprocedimentale a tutela del debitore: "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine (…) per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento”.
Estratto: “Secondo la ripetuta ed unanime giurisprudenza della Corte, sulla scorta della giurisprudenza unionale, in caso di deposito fiscale cd. «virtuale», in assenza di frodi, qui non in discussione, l'Amministrazione non può pretendere l'Iva all'importazione relativa alla merce immessa in libera pratica, concretandosi il «fisico» deposito in un semplice adempimento «formale» che non può incidere sul fondamentale principio di neutralità del tributo ove il contribuente «abbia già provveduto all'adempimento, sebbene tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile”.