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Estratto: “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.

Estratto: “In particolare si è riconosciuto che la prova contraria a carico del contribuente può essere assolta mediante la produzione del contratto di mutuo, idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l'acquisto del bene (cfr. Cass., 31124/2018, nella quale si afferma la sufficienza della prova costituita dalla allegazione del mutuo, senza necessità di dover dimostrare anche le motivazioni dell'erogazione e le garanzie che la supportano)”.

RIDETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO: QUANDO LA  DOCUMENTAZIONE OFFERTA DAL CONTRIBUENTE PUÓ CONSIDERARSI IDONEA A GIUSTIFICARE GLI INCREMENTI PATRIMONIALI E LE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO D'IMPOSTA? UN CASO IN CUI LA CASSAZIONE HA RITENUTO SODDISFATTO L'ONERE PROBATORIO IN CAPO AL CONTRIBUENTE.

Estratto: “Tale ragionamento disattende la giurisprudenza di legittimità, che marca i confini della prova, di cui il contribuente è onerato, ritenendo idonea la produzione di documenti atti a dimostrare la disponibilità e l'entità dei redditi necessari a sostenere le spese, di cui non deve dimostrare l'effettivo utilizzo, ma la sussistenza di elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass., 1510/2017 cit.) Risulta allora priva di pregio la pretesa dell'Agenzia, di fatto condivisa dal giudice regionale, secondo cui non era sufficiente quella scrittura privata, perché occorreva la produzione di documentazione bancaria, quale prova della effettiva disponibilità, in capo alla P., delle somme concesse a mutuo dal G. Al contrario di quanto preteso dall'Ufficio, la documentazione bancaria non costituisce l'unica prova della disponibilità della provvista con cui affrontare le spese, essendo invece idonea e sufficiente una documentazione che sostenga, con elementi certi o anche indiziari, purchè gravi, precisi e concordanti, la disponibilità di mezzi economici che spieghino e giustifichino la manifestazione di spesa del contribuente”.

LA CRISI DI LIQUIDITA’ DEL DEBITORE E L’ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ PER OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA: SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI IN SENSO FAVOREVOLE

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