L'ARCHIVIAZIONE NEI REATI TRIBUTARI
Contratti di assicurazione estera: compilazione del quadro RW
Estratto: “La "previsione", per il caso di omesso o ritardato versamento dei canoni della locazione, oggetto del contendere, sancita nell'art. 9, del pagamento di un interesse legale di mora, non integra una clausola penale, non avendo obiettivamente una funzione rafforzativa del vincolo contrattuale, anche se l'adempimento o l'inadempimento cui è connessa sono eventi, non esterni, ma intrinseci alla causa del contratto, e non essendo frutto di una ulteriore e particolare volontà pattizia andatasi ad aggiungere, per volontà discrezionale delle parti, ad una regolamentazione contrattuale già di per sé compiuta e autosufficiente”.
Estratto: “il contribuente, in qualità di dipendente della società E. S., ha svolto la propria attività lavorativa all'estero, nell'annualità 2009, presso la consociata estera in Algeria. Nonostante il periodo di lavoro svolto interamente all'estero, il contribuente, in base a quanto previsto dall'art. 2 del TUIR, si è comunque qualificato come fiscalmente residente in Italia, avendo lì mantenuto il centro degli interessi vitali (ovvero la famiglia) per la maggior parte dei predetti periodi d'imposta. Pertanto, in virtù della predetta normativa interna e della normativa del paese estero, il contribuente ha subito una doppia imposizione: il medesimo reddito è stato, infatti, assoggettato ad imposizione in Italia ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis del TUIR (Stato di residenza fiscale del contribuente), ma anche in Algeria (Stato fonte in cui il reddito è stato prodotto)”.
Estratto: “Il (...) principio dell'alternatività trova applicazione in linea generale, non soltanto con riferimento alle operazioni imponibili ai fini Iva, ma anche con riferimento ad operazioni Iva non imponibili, a quelle fuori campo a quelle escluse per effetto della norma sulla territorialità ed alle operazioni esenti. Quindi l'imposta di registro sui decreti ingiuntivi si applica in buona sostanza proprio in relazione al principio di alternatività Iva/registro ex articolo 40 d.p.r. 131/86 avuto riguardo all'operazione sottostante.
Estratto: "In tema d'imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell'aliquota progressiva in forza della L. n. 342 del 2000, art. 69, deve ritenersi implicitamente abrogato il D. Lgs. n. 346 del 1990, art. B, comma 4, che prevedeva il cumulo del donatum con il relictum al solo fine di determinare l'aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall'aliquota fissa sul valore non dell'asse, ma della quota di eredità o del legato" .
TASSAZIONE A SOCIETA' ITALIANA SUI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE TELEVISIVA SVOLTE DA PARTE DI UN EX CALCIATORE RESIDENTE NEL REGNO UNITO SENZA SEDE FISSA IN ITALIA. ANNULLATO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO STANTE L'ASSENZA DI OBBLIGO D RITENUTE FISCALI IN MANCANZA DI SEDE FISSA DEL COLLABORATORE (ai sensi dell'art. 14, comma 1 della Convenzione Italia-Regno Unito).
Estratto: “le tesi dell'Agenzia sono infondate ed illegittime, in riferimento al preciso disposto ex art. 14 della Convenzione Italia- Regno Unito, considerando che la presenza del signor X presso gli studi della società XX, è limitata nel tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività collaborativa concordata con la società medesima, presso cui lo stesso non ha una base fissa, nè si avvale della struttura della società, di un ufficio, di personale, di linee telefoniche dedicate o d'altro, stante la mera presenza in date concordate tra le due parti. Inoltre sussiste una clausola di esclusiva, stabilita nel contratto di collaborazione, in base alla quale il signore può ricevere clienti, nè rilasciare interviste ad altri operatori televisivi, per cui non sussiste alcuna autonomia nello svolgimento dell'attività presso la società. Quanto testè esposto dimostra palesemente la carenza di una base fissa, presso la società, nello Stato Italiano”.
Estratto: “si precisa che necessitano , per qualificare un prodotto come "videocamera" le seguenti condizioni;-essere in grado di registrare filmati sia sulla memoria interna , sia su supporti esterni;- poter utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video Nessuna di queste caratteristiche e' presente negli apparecchi in discussione e quindi nell'ambito della Tariffa doganale non possono essere classificati come ''videocamera digitale,'"ma devono essere classificati come "fotocamera digitale" Quanto alle ITV ( informazioni Tariffe Vincolanti) invocate dalla Dogana riguardano altri prodotti”.
Estratto: “a mente dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 23/11, nel caso di atto traslativo di diritto reale immobiliare ove l'alienante abbia dichiarato l'accettazione tacita di eredità, la trascrizione di questa deve ritenersi direttamente conseguente rispetto all'atto traslativo, posto che la trascrizione medesima, in forza dell'art. 2648, comma 3 e.e., viene richiesta sulla base dell'atto che ha importato l'accettazione tacita. Ne consegue la esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, posto che il presupposto di imposta di cui all'art. 10, comma 1 e 2 cit., non è dato dalla accettazione dell'eredità, che in se è antecedente rispetto all'atto di disposizione del diritto ereditato, quanto dalla trascrizione di questa che è possibile in ragione di quanto dichiarato dall'erede nell'atto traslativo del diritto reale e, pertanto, è conseguente a questo”.
Estratto: “Nel caso di specie l'Ufficio risulta avere omesso di procedere a(...)verifica con riferimento alla documentazione allegata all'istanza di autotutela proposta dalla contribuente per contestare l'accertamento, comprensiva del bilancio di esercizio della società conduttrice S.P.D. srl regolarmente depositato, costituente un ulteriore elemento atto a suffragare, valutato nel contesto degli altri elementi precisi e concordanti, la rilevanza probatoria e l'efficacia ai fini fiscali dell'intervenuto accordo di riduzione del canone di locazione”.
Estratto: “il contribuente professionista svolge la propria attività di medico legale, effettuando perizie per l'autorità giudiziaria e per enti assicurativi o studi legali, senza un'organizzazione eccedente quella minima indispensabile per l'attività stessa, in assenza di lavoratori dipendenti, avvalendosi, in via saltuaria ed occasionale, di collaboratori esterni ed, in caso di perizie per conto dell'autorità giudiziaria, utilizzando beni strumentali indispensabili, quali un automezzo, necessario per le vacazioni tra i vari distretti dei tribunali, un computer ed una fotocamera, indispensabili per documentare gli accertamenti medico - legali effettuati, nonchè mobili d'ufficio minimali; ciò risulta dai quadri documentali già allegati e versati in causa dal contribuente, relativamente agli anni in accertamento, 2013 e 2014, ai compensi percepiti, ai costi di lavoro dipendente, pari a zero, stante la già menzionata assenza dello stesso, alle spese mensili dello studio ed agli ammortamenti, dati ed elementi tutti non contestati fondatamente e soprattutto con controprove da parte dell'Agenzia e ritenuti dalla Commissione, anche nella presente sede d'appello, non eccedenti l'indispensabilità per lo svolgimento dell'attività menzionata.”.
Estratto: “In realtà, il metodo, per come applicato, risulta oggettivamente avulso e disancorato dalle effettive circostanze fattuali, presupposto della fattispecie concreta, come dedotte dalle parti, limitandosi l'Ufficio ad affermare di averle considerate, affermazione priva della concreta dimostrazione e comunque smentita dalla lettura del contenuto dell'atto di rettifica e liquidazione. In altri termini, è corretto affermare, come rileva la sentenza impugnata, che l'Ufficio ha erroneamente impiegato una metodologia basata sul solo fatturato, applicando ad esso una percentuale astratta ed uniforme del 20%, che trascura gli elementi differenziali dei 4 punti vendita in esame, senza tenere in considerazione la incidenza dei costi e quindi la situazione reddituale, che caratterizza l'azienda oggetto di valutazione”.
Estratto: “In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale".