LA CORTE DI CASSAZIONE HA ACCOLTO IL RICORSO PROPOSTO DAL RICORRENTE ANCORCHÉ PER RAGIONI DIVERSE DA QUELLE DA LUI SOSTENUTE
IL GIUDICE DI MERITO HA ERRATO A NON VERIFICARE IL SODDISFACIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL FISCO. ACCOLTO IL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ
SUL PRINCIPIO COMUNITARIO DELLA NEUTRALITÀ DELL'IVA. UN CASO IN CUI I GIUDICI HANNO DATO RAGIONE AI CONTRIBUENTI.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.: LA CORTE DI CASSAZIONE ACCOGLIE IL MOTIVO DI RICORSO CENSURATO DAI RICORRENTI.
CAUSE DI ESENZIONE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE: L'INCERTEZZA NORMATIVA OGGETTIVA.
VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE. CONDIZIONI E LIMITI. UN CASO IN CUI I GIUDICI HANNO RIGETTATO IL RICORSO DEL FISCO PER AVER OMESSO DI RIPORTARE NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE COSTITUENDOSI IN GIUDIZIO HA OMESSO IL DEPOSITO DELLA PROVA DELLA SPEDIZIONE DELL'APPELLO PROPOSTO. I GIUDICI HANNO VALUTATO IL RICORSO INAMMISSIBILE.
ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA TRIBUTARIA- IN PARTICOLARE DELL'ARTICOLO 36 bis DPR 600/1973. ACCOLTO IL RICORSO DELLA SOCIETÀ
OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO AI FINI DELLA PRONUNCIA. CASSATA LA SENTENZA IMPUGNATA DAL CONTRIBUENTE.
OMISSIONE DEL CONTRADDITORIO NEI CONFRONTI DEI SOCI LITICONSORTI NECESSARI. ANNULLATE LE SENTENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO.
I GIUDICI DI SECONDA ISTANZA HANNO ESPRESSAMENTE DELINEATO IL PERCORSO LOGICO POSTO A FONDAMENTO DELLA SENTENZA. L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DOVRÀ PAGARE LE SPESE DEL GIUDIZIO.
DISCONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA: LIMITI. UN CASO IN CUI I GIUDICI HANNO DATO RAGIONE AL CONTRIBUENTE.
LA SENTENZA IMPUGNATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE É STATA ADEGUATAMENTE MOTIVATA. RESPINTO IL RICORSO.
DECADENZA DEL POTERE DI ACCERTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE DA PARTE DEI GIUDICI. RIGETTATO IL RICORSO DEL FISCO.