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OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO AI FINI DELLA PRONUNCIA. CASSATA LA SENTENZA IMPUGNATA DAL CONTRIBUENTE

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OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO AI FINI DELLA PRONUNCIA. CASSATA LA SENTENZA IMPUGNATA DAL CONTRIBUENTE.

Estratto:  “I fatti offerti in giudizio dalla contribuente relativamente all'annualità 2004 (quali l'avvenuta consegna della licenza commerciale e il distacco dell'energia elettrica presso i locali delle impresa) appaiono, infatti, decisivi per un'eventuale diversa soluzione della controversia e non risultano esaminati dal Giudice di appello”.

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Civile, Sez. 5, ordinanza Num. 7282 del 16 marzo 2020.

Rilevato che:

nella controversia originata dall'impugnazione da parte della C. I.  s.r.l. di avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP dell'anno di imposta 2004, la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dalla Società avverso la prima decisione di rigetto del ricorso introduttivo.

In particolare, il Giudice di appello -premesso che, nella specie, si era in presenza di un accertamento analitico induttivo, seppur fondato per la determinazione dei ricavi ad un indice previsto dagli studi di settore- rilevava che per tale tipo di accertamento non era prevista l'obbligatorietà del contraddittorio con il contribuente.

Aggiungeva che la contribuente avrebbe ben potuto far valere le proprie ragioni, anche successivamente, producendo documentazione, ma a tale adempimento non aveva assolto, neppure, nel corso del giudizio.

Avverso la sentenza ricorre su tre motivi la Società cui resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Considerato che:

1.con il primo motivo la Società deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio laddove la C.T.R. non aveva tenuto conto delle seguenti circostanze di fatto dedotte dalla contribuente: l'anno 2004, cui si riferiva l'accertamento impugnato, aveva riguardato l'ultimo esercizio dell'impresa, come attestato dal deposito della licenza commerciale avvenuto il 15 settembre 2004 e dal distacco dell'energia elettrica avvenuto il 12 aprile 2004; l'entità ridotta dello scostamento del tutto ragionevole per un'impresa i fase preliquidatoria; l'irrilevanza della presunta irregolarità nella tenuta del libro degli inventari;

2 con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di legge (art.39, comma 1, lett.d) d.P.R. n.600/1973) laddove la C.T.R. aveva ritenuto che, nel caso in specie non fosse necessario il previo espletamento del contraddittorio, con il contribuente;

3 con il terzo motivo si deduce, infine, la violazione e falsa applicazione dell'art.12, comma 7, legge n.212/2000 laddove

l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso prima dello spirare del termine dilatorio previsto dalla norma invocata.

4.Per ragioni di ordine logico giuridico delle questioni prospettata tale ultimo motivo va trattato da primo ed è inammissibile.

La questione, infatti, nel silenzio sul punto della sentenza impugnata e nell'assoluta carenza di specificità del ricorso, deve ritenersi inammissibilmente introdotta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità e, peraltro, come riportato nello stesso ricorso, la verifica non ebbe luogo nei locali dell'impresa;

5 la censura, veicolata con il secondo motivo è invece infondata.

In materia sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali con la sentenza n. 24823 del 09/12/2015 hanno statuito che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito»;

5.1 nella specie, pur vertendosi anche di IVA, la doglianza della contribuente è rimasta generica mancando qualsiasi concreta prospettazione in ordine alle ragioni che la contribuente avrebbe potuto fare valere in sede di contraddittorio;

6 va, invece, affermata la fondatezza del primo motivo. I fatti offerti in giudizio dalla contribuente relativamente all'annualità 2004 (quali l'avvenuta consegna della licenza commerciale e il distacco dell'energia elettrica presso i locali delle impresa) appaiono, infatti, decisivi per un'eventuale diversa soluzione della controversia e non risultano esaminati dal Giudice di appello;

7 conclusivamente, pertanto, in accoglimento del solo primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito che provvederà al riesame e a regolare le spese del giudizio di legittimità.

                                                       P.Q.M.

 Accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2019.

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