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OMISSIONE DEL CONTRADDITORIO NEI CONFRONTI DEI SOCI LITICONSORTI NECESSARI. ANNULLATE LE SENTENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO

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OMISSIONE DEL CONTRADDITORIO NEI CONFRONTI DEI SOCI LITICONSORTI NECESSARI. ANNULLATE LE SENTENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO.

Estratto: “la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto (cfr. Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), con possibile riunione sanante in appello (Cass. n. 3789 del 15/02/2018), ma non in sede di legittimità (Cass. n. 13595 del 30/05/2017)”.

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Civile , Sez. 5, ordinanza  Num. 7278 del 16 marzo 2020.

                                         RILEVATO CHE

1. con la sentenza n. 09/30/12 del 09/02/2012, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) rigettava l'appello

proposto dalla S.P. e M.D. s.n.c. (di seguito SM s.n.c.) avverso la sentenza n. 92/01/09 della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento a fini IRAP ed IVA con il quale, relativamente all'anno 2004, erano stati accertati maggiori ricavi; 1.1. la CTR motivava il rigetto dell'appello evidenziando, per quanto interessa in questa sede, che l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società di persone «non determina la nullità della relativa pronuncia, anche perché, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale i limiti del giudicato comportano che la pronuncia emessa nei confronti della società di persone non può essere opposta al socio, perché ciò comporterebbe una lesione del suo diritto di difesa costituzionalmente protetto dall'art. 24 della Costituzione»;

2. SM s.n.c. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. l'Agenzia delle entrate depositava atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa.                                                     CONSIDERATO CHE

1. con l'unico motivo di ricorso SM s.n.c. deduce la violazione dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, evidentemente in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando la violazione, da parte della CTR, del litisconsorzio necessario nei confronti dei soci della società ricorrente, mai chiamati in giudizio nemmeno in primo grado;

2. il motivo è fondato; 2.1. è noto che «l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e

di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo» (così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza della S.C. è pacifica: si vedano a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito: cfr. Cass. n. 9527 del 11/05/2016); 2.2. il litisconsorzio non viene meno allorquando, come in ipotesi, si discuta di IRAP e IVA (si veda l'epigrafe della sentenza impugnata): da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass. S.U. n. 10145 del 20/06/2012; Cass. n. 29128 del 13/11/2018; Cass. n. 19599 del 24/07/2018; Cass. n. 13767 del 31/07/2012); dall'altro, se è vero che in tema di IVA non si pone un problema di litisconsorzio, è altrettanto vero che allorquando l'Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l'IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione (Cass. n. 6303 del 14/03/2018; Cass. n. 21340 del 21/10/2015; Cass. n. 26071 del 30/12/2015);

2.3. la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto (cfr. Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), con possibile riunione sanante in appello (Cass. n. 3789 del 15/02/2018), ma non in sede di legittimità (Cass. n. 13595 del 30/05/2017);

2.4. la CTR, non disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci sebbene sollecitata in tal senso, ha, pertanto, disatteso il consolidato orientamento della Corte, con conseguente nullità della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, anche questa intervenuta nei soli confronti di SM s.n.c.;

3. in conclusione, il motivo va accolto e va dichiarata la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, con conseguente rinvio alla CTP di Massa Carrara, in diversa composizione, perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi e alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

                                                       P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la nullità delle sentenze di primo e secondo grado; rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, in diversa composizione, perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi e alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 26 giugno 2019.

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