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I GIUDICI DI SECONDA ISTANZA HANNO ESPRESSAMENTE DELINEATO IL PERCORSO LOGICO POSTO A FONDAMENTO DELLA SENTENZA. L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DOVRÀ PAGARE LE SPESE DEL GIUDIZIO.

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I GIUDICI DI SECONDA ISTANZA HANNO ESPRESSAMENTE DELINEATO IL PERCORSO LOGICO POSTO A FONDAMENTO DELLA SENTENZA. L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DOVRÀ PAGARE LE SPESE DEL GIUDIZIO.

Estratto: (...) in considerazione del fatto che la motivazione circa il fatto controverso principale (occultamento di un maggior corrispettivo delle vendite) è articolata sulla base di una pluralità di fatti secondari, ritenuti o meno significativi ai sensi dell'art.2727 segg. c.c., difetta nel motivo l'illustrazione della decisività di uno o più dei fatti secondari medesimi al fine di poter ritenere raggiunta la prova presuntiva in ordine all'unico fatto principale, tenuto conto che l'apprezzamento di tale sufficienza degli indizi è istituzionalmente rimessa all'apprezzamento del Giudice di merito ed inibita a quello di legittimità cfr. la già citata Cass. SU n.24148/2013).

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Civile, Sez. 5, ordinanza  Num. 7277  del 16 marzo 2020

Rilevato che:

La s.r.l. I.B., esercente in Curno attività immobiliare, impugnava innanzi alla CTP di Bergamo l'avviso di accertamento N.R0A0XXX00262/XXXX, notificatole dall'Agenzia delle Entrate di Bergamo 1, con il quale questa, sulla scorta di una serie di elementi ritenuti significativi, aveva contestato gravi incongruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli dei valori commerciali normali degli immobili venduti o comunque a quelli ricavabili dai mutui accesi per l'acquisto, ed aveva accertato per l'esercizio 2005, maggiori ricavi per €.372.175,58, richiedendo maggiori IRES, IVA ed IRAP, ed irrogando le connesse sanzioni.

Nel contraddittorio con l'Agenzia resistente, l'adìta CTP pronunciava sentenza n.94/01/2010, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso, pur ritenendo validi gli elementi indiziari sui quali si fondava l'accertamento, riduceva il valore imponibile sulla scorta dì più prudenziali stime, ricavate da listini prodotti dalla stessa Agenzia.

Sull'appello principale della Società ed appello incidentale dell'Agenzia, detta decisione, è stata riformata dalla CTR della Lombardia con la sentenza oggi impugnata, con la quale, accolto l'appello principale e respinto quello incidentale, ha annullato l'avviso impugnato compensando le spese del giudizio.

Il Giudice d'appello, sulla scorta delle argomentazioni difensive della Società contribuente, ha ritenuto non idonei gli elementi indiziari indicati dall'Agenzia a sostegno dell'occultamento dei maggiori ricavi ritratti dalle vendite oggetto di accertamento; in particolare ritenendo che: la pratica di prezzi di vendita al di sotto dei valori commerciali ordinari fosse, nel periodo in considerazione, da iscriversi in un contesto di scarsa liquidità delle imprese e di forte concorrenza; l'Agenzia non aveva riscontrato irregolarità alcuna nella contabilità della Società; i valori immobiliari dei listini OMI erano inattendibili quali elementi di comparazione, ove utilizzati da soli, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n.223/2006; analoga inidoneità era da attribuire all'importo dei mutui stipulati per gli

acquisti, stante l'incidenza sugli stessi di rapporti tra banca e clienti, relativi alla fiducia ed alle garanzie da questi offerte.

L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di detta sentenza, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 12.06.2012 e depositato l'11.11.2013, articolando quattro motivi di censura.

La Immobiliare B. resiste con controricorso.

Considerate, che: L'Agenzia denuncia, con il primo motivo di ricorso, insufficiente motivazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art.360 co.1 n.5 c.p.c. circa la decisiva circostanza che l'Ufficio non avrebbe fornito un quadro indiziario, adeguato a costituire prova dell'occultamento dei maggiori ricavi oggetto d'accertamento: la formale regolarità della contabilità non osta all'accertamento ai sensi degli artt.39 DPR n.600 del 1973 e 54 del DPR n.633 del 1972, così come la corrispondenza tra flussi bancari della società e prezzi indicati nei preliminari di acquisto, essendo ben difficile che proventi non denunciati risultassero da flussi tracciabili; l'argomento circa la dipendenza dell'importo dei mutui da speciali rapporti o garanzie tra banca e cliente sarebbe privo c:i ogni riscontro probatorio e contrasterebbe con giurisprudenza di legittimità che imporrebbe una motivazione particolarmente stringente circa l'inidoneità indiziante del fatto noto (importo del mutuo); omessa motivazione circa le dedotte vendite di due dei nove immobili oggetto di accertamento nel corso del 2006 a prezzi notevolmente superiori. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'art.360 co.1 n.4 c.p.c., a causa della totale incomprensibilità del seguente specifico enunciato conclusivo della motivazione:" In conclusione, nel decorso del tempo giurisdizionale con effetto retroattivo ai sensi del novellato art.115 c.p.c., sarebbe stata opportuna altresì l'instaurazione di un preventivo contraddittorio con la contribuente".

Infine con il terzo ed il quarto motivo deduce violazione del combinato disposto degli artt.39 coi° lett.d DPR n.600/1973 e 54 co.2° DPR n.633/1972 nonché falsa applicazione dell'art.12 co.7° Legge n.212 del 2000, in riferimento all'art.360 co.1° n.3 c.p.c. o, rispettivamente, omessa motivazione ai sensi dell'art.360 co.1° n.5 c.p.c., circa l'affermazione che dove.,se ritenersi contenuta nel già riportato enunciato motivazionale, dell'esistenza di un obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo, o perché l'accertamento non è stato preceduto dalla redazione di alcun processo verbale, ovvero perché non è indicata la fonte di prova dalla quale tale presupposto risulterebbe.

Il primo motivo è inammissibile.

E' noto, come da ultimo affermato da Cass. SU 25.10.2013 n.24148, che "La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati". Orbene, sia dalla lettura della sentenza che dall'esposizione degli argomenti di contrasto contenuta nell'illustrazione del motivo, si evince chiaramente che la CTR ha esplicato, per ciascun elemento indiziario addotto nell'atto di accertamento e valorizzato dai primi Giudici, una argomentata adesione a:le tesi esposte dall'appellante principale, sufficiente ad individuare il procedimento logico che ne ha determinato il convincimento. D'altro canto è evidente che lo stesso motivo è impostato su una sequenza di controargomentazioni alle ragioni esposte nella sentenza impugnata, dirette o a negarne la valenza attribuita, ovvero a sostenere una concludenza nel senso contrario a quello postulato dal Giudice dell'appello; sicchè appare ancor più chiaro che la censura è diretta ad ottenere una diversa valutazione degli elementi indiziari controversi.

Peraltro proprio in considerazione del fatto che la motivazione circa il fatto controverso principale (occultamento di un maggior corrispettivo delle vendite) è articolata sulla base di una pluralità di fatti secondari, ritenuti o meno significativi ai sensi dell'art.2727 segg. c.c., difetta nel motivo l'illustrazione della decisività di uno o più dei fatti secondari medesimi al fine di poter ritenere raggiunta la prova presuntiva in ordine all'unico fatto principale, tenuto conto che l'apprezzamento di tale sufficienza degli indizi è istituzionalmente rimessa all'apprezzamento del Giudice di merito ed inibita a quello di legittimità cfr. la già citata Cass. SU n.24148/2013).

Tale ultima considerazione è sufficiente a far ritenere irrilevante anche la dedotta omessa motivazione circa un ulteriore fatto secondario (la rivendita di alcuni immobili a prezzi maggiorati), non essendo stata esposta l'autonoma decisività nel complessivo apprezzamento rimesso al Giudice del merito.

Quanto al secondo motivo, lo stesso appare inammissibile per la totale irrilevanza dell'enunciato oggetto di censura a modificare la ratio decidendi o ad integrarne una autonoma: sotto quest'ultimo profilo sembra a questa Corte (come peraltro ipotizzato dalla medesima Agenzia ricorrente) che l'enunciato medesimo sia del tutto privo di senso logico compiuto; sotto il primo profilo l'affermazione della mera opportunità dell'instaurazione del contraddittorio preventivo non potrebbe che essere intesa quale argomento di rafforzamento della ratio decidendi emergente dalla già riportata motivazione, la cui rimozione non inciderebbe sulla sufficienza di quest'ultima. In ragione della ritenuta inammissibilità del precedente motivo gli ulteriori due motivi, che hanno ad oggetto l'obbligatorietà o meno del contraddittorio preventivo o la sufficiente motivazione circa la sua attivazione, restano quindi assorbiti.

                                                         P. Q. M

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso ed assorbiti gli ulteriori due. Condanna l'Agenzia al rimborso in favore della ricorrente delle spese di questo giudizio, che liquida in  euro 7.800,00. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2019.

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