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NULLITÀ DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE E DELLA CARTELLA ESATTORIALE PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE. UN CASO.

L'OPERAZIONE ECONOMICA RIENTRAVA NEL PROGRAMMA APPROVATO DALL'AUTORITÀ GOVERNATIVA. RIGETTATO IL RICORSO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO.

CONTRIBUTI DI BONIFICA. LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SI É PRONUNCIATA IN CONTRASTO  CON L'ORIENTAMENTO PREVALENTE SUL PUNTO. ACCOLTO IL RICORSO DEL CONTRIBUENTE.

È EMENDABILE LA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE  RELATIVA AL QUADRO CC? UNA RECENTISSIMA SENTENZA FA CHIAREZZA.

ERRONEA TRASCRIZIONE DI DATI NELLA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE. SI TRATTA DI ERRORE MATERIALE. RIGETTATO IL RICORSO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

IL SINDACATO DELLA CASSAZIONE RISPETTO ALLA SENTENZA IMPUGNATA. IL LIMITE NELLA VALUTAZIONE DI LEGITTIMITÀ DEI PROFILI LOGICO-GIURIDICI.

NOTIFICAZIONE A MEZZO DI SERVIZIO POSTALE. UN CASO DI IRREPERIBILITÀ RELATIVA. I GIUDICI DI SECONDO GRADO HANNO ERRATO NEL RITENERE PERFEZIONATA LA NOTIFICA DELL'INVITO CON LA COMPIUTA GIACENZA.

MOTIVAZIONE CARENTE. ACCOLTI IL SECONDO E IL QUARTO MOTIVO PROPOSTI DALLE RICORRENTI.

L'IDONEITÀ DELLA PERIZIA DI PARTE SPROVVISTA DI VALORE PROBATORIO A FONDARE LA DECISIONE DEL GIUDICE.  LA CASSAZIONE DÀ RAGIONE ALLA CONTRIBUENTE.

PROPORRE UN “NON MOTIVO” ALLA CORTE DI CASSAZIONE. RIGETTATO IL RICORSO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.