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IL RICORSO PROPOSTO DAL FISCO É INAMMISSIBILE PER MANCANZA DI AUTOSUFFICIENZA DELLA CENSURA. UN CASO

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IL RICORSO PROPOSTO DAL FISCO  É INAMMISSIBILE PER MANCANZA DI AUTOSUFFICIENZA DELLA CENSURA. UN CASO

Estratto: “Il ricorso è inammissibile perché fondato su ragioni che tendono a provocare una valutazione delle fonti di prova (nella specie indiziarie) diversa da quella, in parte qua conforme, resa nei due gradi del giudizio di merito. Invero l'Agenzia ricorrente, pur indicando una serie di elementi lato sensu incidenti sulla valutazione di possibile fondatezza dell'accertamento, non ne ha descritto in modo adeguato la decisività nel bilanciamento valutativo operato dai giudici di merito, raffrontandoli con gli altri offerti dalla controparte e, soprattutto, con quelli che erano stati tenuti presenti dalla CTP prima e dalla CTR poi per differenziare le decisioni relative alle diverse vendite”.

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Civile, Sez. , ordinanza Num. 6541 del 9 marzo 2020.

Rilevato che: La s.r.l. P.F.P., esercente la attività immobiliare in Bergamo, impugnava innanzi alla CTP della stessa città l'avviso di accertamento N.R0A0XXX00398/20XX, notificatile dall'Agenzia delle Entrate di Bergamo 1, con il quale questa, sulla scorta di una serie di elementi ritenuti significativi, aveva contestato gravi incongruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli dei valori commerciali normali degli immobili venduti o comunque a quelli ricavabili dai mutui accesi per l'acquisto, ed aveva accertato per l'esercizio 2005, maggiori ricavi rispettivamente per €.925.836,00, richiedendo maggiori IRES, IVA ed IRAP, ed irrogando le connesse sanzioni.

Nel contraddittorio con l'Agenzia resistente, l'adita CTP con sentenza N.82/02/2009 accoglieva il ricorso relativamente alle riprese fiscali sugli immobili di Fornovo S. Giovanni, San Giovanni Bianco e Cologno sul Serio, mentre confermava le riprese relative agli immobili siti nei comuni di Castione della Presolana e di Pedrengo.

Su appello dell'Agenzia, detta decisione, è stata confermata dalla CTR della Lombardia Sez. Stacc. di Brescia, con la sentenza oggi impugnata.

Il Giudice d'appello, ha ritenuto che la sentenza appellata avesse "compiuto un dettagliato esame di tutta la controversia , arrivando a confermare l'operato dell'Ufficio in due comuni ed accogliendo invece la richiesta del contribuente sugli altri tre comuni"; e che a fronte di tale analitica disamina "L'appello dell'Ufficio appare inconsistente e non chiaro, limitandosi a ripetere quanto già affermato in primo grado e non tenendo conto della varie osservazioni e precisazioni avanzate dal contribuente".

L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di detta sentenza, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 31.05.2012 e depositato nel 2013, articolando un unico motivo di censura.

La Società intimata non si è costituita.

Considerato che: L'Agenzia denuncia insufficiente motivazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art.360 co.1 n.5 c.p.c. circa la decisiva circostanza dell'occultamento dei maggiori ricavi oggetto d'accertamento, in ordine alla cui congruità la Società non aveva fornito alcun significativo elemento probatorio: dopo avere riprodotto le censure articolate con l'appello in relazione alle singole vendite i cui ricavi erano stati ripresi a tassazione, sostiene che i Giudici d'appello non si sono espressi sulle specifiche allegazioni, ciascuna delle quali sarebbe stata decisiva per le ragioni che sinteticamente riporta in ricorso (pag.14); e che tale statuizione non sarebbe neppure integrabile con la motivazione della sentenza della CTP, sofferente della medesima genericità e carenza di descrizione del percorso logico-giuridico seguito.

Il ricorso è inammissibile perché fondato su ragioni che tendono a provocare una valutazione delle fonti di prova (nella specie indiziarie) diversa da quella, in parte qua conforme, resa nei due gradi del giudizio di merito.

Invero l'Agenzia ricorrente, pur indicando una serie di elementi lato sensu incidenti sulla valutazione di possibile fondatezza dell'accertamento, non ne ha descritto in modo adeguato la decisività nel bilanciamento valutativo operato dai giudici di merito, raffrontandoli con gli altri offerti dalla controparte e, soprattutto, con quelli che erano stati tenuti presenti dalla CTP prima e dalla CTR poi per differenziare le decisioni relative alle diverse vendite.

D'altronde la medesima ricorrente non ha indicato sotto quale profilo la complessiva valutazione degli elementi indiziari offerti hinc et inde sia viziata da scorrettezza giuridica o incoerenza logico-formale, che rappresentano gli unici parametri di giudizio attraverso i quali la Corte può censurare la valutazione probatoria operata dal Giudice del merito (cfr. Cass. sez.V ord. 4.08.2017 n.19547; Cass. sez.V 26.02.2009 n.4589).

Sotto diverso profilo va evidenziato come l'Agenzia ricorrente non solo non abbia provato di aver dedotto anche in appello specifica doglianza circa gli elementi indiziari ricavabili dai dati contabili della dichiarazione dei redditi, ma neppure evidenzia analiticamente di quali dati si trattava e quale fosse il risultato inferenziale ricavabile; e parimenti, in relazione agli altri elementi della cui inadeguata motivazione si duole, non è dato comprendere

né se ed in base a quali considerazioni i giudici del merito non li avrebbero tenuti presenti nel loro libero apprezzamento, né quali conseguenze inferenziali se ne sarebbero dovute ricavare e quale decisiva incidenza esse avrebbero potuto produrre nell'apprezzamento medesimo.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; tuttavia non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione della Società intimata.

                                                       P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2019.

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