Estratto: “il fatto storico delle condizioni di salute del socio CA e la loro influenza sulla produttività dell'impresa non è sostanzialmente stato preso in considerazione della CTR, per quanto dalla stessa sentenza emerga che esso era stato dedotto fin dal primo grado. La veridicità storica delle precarie condizioni di salute di CA è confermata anche dal fatto che nelle more del giudizio egli è deceduto, tanto che lo stesso è stato proseguito dai suoi eredi. Si tratta certamente di un fatto potenzialmente decisivo, perché è evidente che le condizioni di salute dell'imprenditore possono incidere sulla redditività dell'azienda, per cui l'omessa analisi di questo fatto - che emerge dalla lettura della sentenza impugnata - integra il vizio dedotto”.
Estratto: “Tale tecnica motivazionale si espone senz'altro al vizio dedotto di nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'ad 132 c.p.c., come già evidenziato da questa Corte, quanto meno nella sentenza a Sezioni Unite n. 22232 del 2016, in cui è stato affermato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo" quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento”.
Estratto: “la CTR, nel convalidare l'operato dell'Ufficio, affermando che aveva non solo legittimamente dedotto attraverso presunzioni l'esistenza di maggiori ricavi, ma anche correttamente determinato il maggior reddito del contribuente mediante l'utilizzo di una percentuale di ricarico la cui individuazione, in realtà, era carente dell'indicazione dei criteri seguiti e di obiettivi e leggibili parametri di riferimento, ha finito per violare le regole del ragionamento presuntivo ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., oltre a quelle sulla ripartizione dell'onere della prova sul punto specifico in esame”.
Estratto: “la CTR non ha fatto corretta applicazione del descritto criterio di riparto dell'onere della prova, tra Amministrazione finanziaria e contribuente, in quanto, senza prima verificare se l'Ufficio avesse dimostrato, anche per presunzioni, che la società acquirente era a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere, con la diligenza qualificata richiesta all'imprenditore, che l'operazione s'iscriveva in un'evasione fiscale, ha posto contra legem a carico della cessionaria il peso di dimostrare di avere agito in assenza di una simile consapevolezza”.
Estratto: “l'esposizione di un credito d'imposta in dichiarazione fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, atteggiandosi quale formale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l'ordinario termine prescrizionale”.
In questo articolo ci occuperemo di un aspetto procedurale, ovvero cosa accade se l'Agenzia delle Entrate non rispetta il termine previsto per il deposito di documenti e di memorie e le conseguenze che si hanno sul piano probatorio.
Estratto: “La stessa CTR, invece, ha ignorato (non essendovi alcun elemento atto a dimostrare un loro esame con implicito rigetto della loro valenza dimostrativa) gli altri elementi fattuali sopra indicati, che il contribuente aveva offerto alla valutazione dei giudicanti al fine di identificare tipologia, quantità e valore dei beni strumentali e, per tale via, dimostrare la loro non eccedenza rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio della propria attività lavorativa”.
Estratto: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, I. n. 212/00 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale”.
Estratto: “Tale operazione di rideterminazione della corretta entità del tributo non può avvenire sulla base di un inesistente potere di equità sostitutiva, ma, in applicazione della regola generale della pronuncia secondo diritto, deve essere corredata da una motivazione contenente l'esposizione delle circostanze di fatto, desunte dalle risultanze probatorie in atti, e delle ragioni di diritto poste alla base della rideterminazione dell'imponibile”.
Potresti pensare che, non avendo mai evaso, non ti potrà mai essere contestato alcunché o arrivare un avviso di accertamento o che ci sono “pesci” più grossi da cui andranno a chiedere spiegazioni prima di te. In realtà, esaminando quel che accade nei processi, si scopre che non è affatto così.
Estratto: “Si tratta, quindi, di attività cui la legge ritiene immanente la finalità solidaristica, e che, dunque, si ritengono idonee a perseguirla indipendentemente dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari. Ciò in quanto relativamente alla tutela valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ovvero della natura e dell'ambiente il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa”.
Estratto: “la nozione di inerenza da ultimo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che la collega alla esistenza di un nesso funzionale tra costo o spesa e l'attività dell'impresa nel suo complesso, ritenendo sussistente l'inerenza "anche per i costi relativi ad iniziative che si collocano in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione dell'attività imprenditoriale", ovvero quando i costi si pongono "in correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili”.
Estratto: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (S.U. n.12108 del 2009; S.U. n.9451 del 2016) non integra il requisito della autonoma organizzazione il possesso di beni strumentali corrispondenti al minimo indispensabile (quali i beni indicati nella sentenza impugnata) e l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Poiché gli elementi di fatto evidenziati dal giudice di merito nella sentenza impugnata realizzano la fattispecie dell'attività di medico di base svolta senza il presupposto della autonomia organizzativa, non appare necessario compiere ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente”.