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Annullato l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate fondato sul vecchio redditometro. Mancavano i presupposti. Ricorso accolto. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “la CTR ha commesso un errore giuridico laddove ha reputato legittimo l'accertamento relativo all'annualità 2002, senza considerare che, per effetto del giudicato che aveva annullato l'atto impositivo relativo al 2003, era venuto meno il presupposto normativo dell'accertamento sintetico (mediante redditometro), costituito, appunto, dalla non congruità del reddito dichiarato per almeno due periodi d'imposta”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 24700 del 3 ottobre 2019

Rilevato che:

1. con distinti ricorsi alla CTP di Bari, L. impugnò due avvisi di accertamento che rettificavano, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, i redditi dichiarati per le annualità 2002 e 2003; la CTP barese, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 39/22/10, li accolse; 2. la CTR della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame dell'Ufficio - riguardante esclusivamente l'atto impositivo relativo al periodo d'imposta 2002, atteso che, per quello relativo all'annualità 2003, l'Ufficio aveva prestato acquiescenza - rilevando, innanzitutto, che il giudice di primo grado, a causa di una fallace ricostruzione dei fatti, aveva erroneamente escluso che fosse stata superata la soglia di procedibilità prevista in caso di accertamento sintetico del reddito (consistente nello scostamento del reddito complessivo netto accertabile per almeno un quarto da quello dichiarato); in secondo luogo, la CTR ha ravvisato la correttezza del ricorso agli indici sintetici di maggiore capacità contributiva previsti dal c.d. redditometro, che non erano stati contraddetti dalle "prove esibite" dall'appellato;

3. il contribuente ricorre, con un unico motivo, per la cassazione di questa sentenza della CTR; l'Agenzia resiste con controricorso;

Considerato che:

1. con l'unico motivo del ricorso, denunciando, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, il ricorrente censura la decisione impugnata che, nell'accogliere l'appello dell'Ufficio in relazione all'accertamento relativo al 2002, dopo avere dato atto che l'annullamento dell'atto impositivo relativo al 2003 era coperto da giudicato, non ha considerato che, in base alla norma appena citata, l'Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente quando il reddito dichiarato non risulta congruo per due o più periodi d'imposta, presupposto accertativo - quest'ultimo - venuto meno per effetto dell'annullamento, ormai definitivo, dell'accertamento per l'anno d'imposta 2003;

1.1.il motivo è fondato; l'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, in tema di accertamento sintetico, nella formulazione ratione temporis vigente, così recita: «L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.»; tale essendo il quadro normativo di riferimento, la CTR ha commesso un errore giuridico laddove ha reputato legittimo l'accertamento relativo all'annualità 2002, senza considerare che, per effetto del giudicato che aveva annullato l'atto impositivo relativo al 2003, era venuto meno il presupposto normativo dell'accertamento sintetico (mediante redditometro), costituito, appunto, dalla non congruità del reddito dichiarato per almeno due periodi d'imposta (conf. Cass. 25/05/2018, n. 13234); 2. ne consegue che, accolto l'unico motivo del ricorso, la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente; 3. è congruo compensare, tra le parti/le spese dei gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna l'Agenzia delle entrate a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.400,00, a titolo di compenso, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

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