Estratto: “la CTR ha commesso un errore giuridico laddove ha reputato legittimo l'accertamento relativo all'annualità 2002, senza considerare che, per effetto del giudicato che aveva annullato l'atto impositivo relativo al 2003, era venuto meno il presupposto normativo dell'accertamento sintetico (mediante redditometro), costituito, appunto, dalla non congruità del reddito dichiarato per almeno due periodi d'imposta”.