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Estratto: “la CTR ha commesso un errore giuridico laddove ha reputato legittimo l'accertamento relativo all'annualità 2002, senza considerare che, per effetto del giudicato che aveva annullato l'atto impositivo relativo al 2003, era venuto meno il presupposto normativo dell'accertamento sintetico (mediante redditometro), costituito, appunto, dalla non congruità del reddito dichiarato per almeno due periodi d'imposta”.

Estratto: “riguardo al rilievo da attribuire alle disponibilità finanziaria derivanti da successione ereditaria - sulla base delle quali la CTR ha ritenuto che il contribuente avesse fornito adeguata prova contraria rispetto alla presunzione riveniente dal redditometro. Tale apprezzamento di fatto è riservato al giudice di merito e non è soggetto a sindacato in sede di legittimità”.

Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale ha annullato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale a carico di un avvocato, con cui si intimava il pagamento di ingenti somme sulla base del redditometro.

Tuttavia, la prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.

Infatti, procederemo, come in precedenti occasioni, ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza (di cui citiamo gli estremi in calce per chi voglia analizzarne il contenuto), ma dalla prospettiva difensiva, analizzando le argomentazioni sviluppate nella memoria da noi predisposta.

Si nota, infine, che nel caso di specie la stessa Agenzia delle Entrate, riconoscendo implicitamente la bontà della pronuncia, ha ritenuto di non appellare la sentenza di secondo grado, che è divenuta definitiva senza necessità di difendere gli interessi dei contribuenti anche in Cassazione.

All'interno delle pronunce giurisprudenziali oggi commentate si riconosce che, ai fini dell'annullamento di un accertamento redditometrico, è sufficiente che il contribuente provi la precedente sussistenza di disponibilità rispetto al periodo d'imposta mentre non è necessario che lo stesso dimostri l'utilizzo esattamente di tali disponibilità per sostenere le spese alla base dell'accertamento redditometrico.

Massima: L’accertamento sintetico da “redditometro”, essendo fondato su presunzioni semplici, ancorché gravi, precise e concordanti, fornisce solamente una prima stima del reddito attribuibile alle persone fisiche sulla base delle informazioni inerenti la disponibilità di beni e servizi che, di per sé, non possono che dare luogo a una misura astrattamente indicativa della capacità contributiva e, come tale, il suo risultato deve necessariamente essere corretto nel corso del contraddittorio al fine di contestualizzarlo, senza il quale l’accertamento sintetico non può che ritenersi nullo (nel caso di specie, un contribuente persona fisica riceveva quattro avvisi di accertamento ai fini IRPEF e addizionali per gli anni di imposta 2005-2006-2007-2008, conseguenti a “redditometro” definito dall’Ufficio per incrementi patrimoniali intervenuti nel 2009”.