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Analisi casi processuali – conferma dell'annullamento dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate emesso nei confronti di un avvocato Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale ha annullato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale a carico di un avvocato, con cui si intimava il pagamento di ingenti somme sulla base del redditometro.

Tuttavia, la prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.

Infatti, procederemo, come in precedenti occasioni, ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza (di cui citiamo gli estremi in calce per chi voglia analizzarne il contenuto), ma dalla prospettiva difensiva, analizzando le argomentazioni sviluppate nella memoria da noi predisposta.

Si nota, infine, che nel caso di specie la stessa Agenzia delle Entrate, riconoscendo implicitamente la bontà della pronuncia, ha ritenuto di non appellare la sentenza di secondo grado, che è divenuta definitiva senza necessità di difendere gli interessi dei contribuenti anche in Cassazione.

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“1 – Sulla correttezza della sentenza di prime cure – sulla temerarietà dell’atto di appello dell’Ufficio.

L'Agenzia delle Entrate, con la formazione dell’avviso di accertamento, correttamente annullato in primo grado, ha presunto, per il tramite del c.d. redditometro (rectius: incrementi patrimoniali ex art. 38, commi 4 e ss. del D.P.R. n. 600/1973), che il contribuente abbia percepito compensi di lavoro autonomo, nel periodo d’imposta XXX, anno in cui il contribuente era ancora un giovane praticante, aspirante avvocato, per un totale reddituale di quasi 28.000,00 euro (circa 2.300 euro al mese di media).

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha operato una ripresa che prende le mosse dalle spese presuntivamente sostenute per il mantenimento di un immobile nonché di un auto in comproprietà col padre (Lancia immatricolata nel ’97, del valore attuale di 1000-2000 euro, dai verificatori considerata “veicolo di lusso”), che peraltro - come risulta dalla documentazione - era utilizzata in via esclusiva dal padre nell’anno di cui trattasi, nonché sulla base dell’acquisto (900,00 euro) di uno scooter usato, acquisto intervenuto anni più tardi. 

Si vedrà, e ciò è apertamente confermato dalla sentenza dei giudici di prime cure, che: 

- la documentazione prova chiaramente l’esistenza di legittime preesistenti disponibilità idonee a sostenere le spese nell’anno XXX, derivanti da redditi di lavoro subordinato percepiti nei precedenti anni e dismissioni immobiliari (la percezione del prezzo è dunque finanche cristallizzata in atti pubblici), il tutto per oltre XX.000,00 euro (documenti nn. X e X; nella legittima disponibilità del contribuente come in più occasioni comunicato all’Ufficio: documenti nn. X, X ed X del fascicolo di primo grado); 

- la documentazione prova che tali legittime disponibilità sono state messe a disposizione del contribuente, in parte, addirittura con precisi, specifici ed inconfutabili, accrediti su conto corrente da parte dei genitori (documenti nn. X, X e X; già documenti nn. X, X, X e X del fascicolo di primo grado); 

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Peraltro, la presunzione erariale si è sempre mossa in netto e lampante contrasto con le massime di esperienza (che nel nostro ordinamento costituiscono prova (1)) e con qualsiasi criterio di verosimiglianza.

Infatti, innanzitutto è fatto notorio e confermato dalle massime di comune esperienza che il periodo di formazione (rectius praticantato) di un soggetto che aspiri a diventare avvocato si svolge, per prassi, com’è noto, a titolo gratuito o con la percezione di rimborsi spese di importo assolutamente limitato.

Anzi, la prassi è talmente radicata che, qualora tale periodo di formazione si svolga presso l’Avvocatura dello Stato o presso i Tribunali, è lo stesso apparato statale a non riconoscere alcun rimborso spese ed alcun compenso ai praticanti.

Orbene, sinceramente, presumere che l’allora dott. XXX, guadagnasse a titolo di compensi professionali, “da praticante”, circa 2.300,00 al mese, risulta del tutto implausibile ed incongruente rispetto alla prassi professionale ed al periodo formativo, e contrario alle massime di comune esperienza.

Inoltre, come preannunciato, il contribuente ben ha potuto sostenere le proprie spese di vita nel periodo di cui trattasi, grazie a pregresse disponibilità; disponibilità, queste ultime, del tutto legittime e ben note all’Amministrazione Finanziaria (cfr. documenti nn. X, X ed X del fascicolo di primo grado).

Infatti, era noto all’Amministrazione Finanziaria (2) che:

1) il signor XXX ha legittimamente percepito € XX.XXX,00, a titolo di redditi di lavoro dipendente, nel periodo XXX-XXX, dichiarati e regolarmente sottoposti ad imposizione (documento n. X);

2) lo stesso ha percepito € XX.XXX,00 a fronte di cessioni immobiliari poste in essere nel periodo XXX-XXX, e ciò è inequivocabilmente provato dai relativi rogiti notarili (documento n. X);

3) addirittura, vi è la prova del versamento su conto corrente, di parte tali somme, dai genitori del contribuente all’allora praticante, per ben XX.XXX,00, proprio nell’anno di imposta di cui discutiamo (documenti n. X, X e X).

Peraltro di tali dati, elementi e documenti si dava altresì atto all’interno del contraddittorio intervenuto con l’Ufficio, a seguito di risposta al questionario, di istanza di autotutela e dappoi di accertamento con adesione (documenti nn. X, X ed X del fascicolo di primo grado). Quindi vi erano elementi certi ed inconfutabili sulla provenienza di tali disponibilità, ascritte dall’Ufficio a compensi in nero.

***

Orbene, la sentenza pretestuosamente impugnata dalla Direzione, ben analizza tali aspetti, statuendo in parte motiva quanto segue: “La Commissione, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di poter accogliere il ricorso presentato dal contribuente. Occorre rilevare che l'Ufficio ha accertato un maggior imponibile a carico del ricorrente sulla base dell'applicazione della disciplina dettata dall'art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. 600/73. L'applicazione di detta disciplina ha evidenziato una incongruità tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto desumibile dalla posizione patrimoniale del medesimo tenuto conto del possesso dei beni, delle spese sostenute e delle quote di incrementi patrimoniali. A tale incongruità la legge attribuisce valore di presunzione semplice che può essere superata dal contribuente stesso fornendo la prova contraria, in presenza di situazioni che giustifichino i dati reddituali in possesso dell'Ufficio. Tale disciplina ha più volte superato il vaglio della Corte Costituzionale, nelle varie versioni che si sono succedute nel tempo proprio in ragione della possibilità per il contribuente di provare la propria posizione reddituale e contrastare le pretese dell'Agenzia delle Entrate basate sui parametri ministeriali.

Per quanto attiene l'anno XXX, escluso per la determinazione del reddito l'acquisto dell'immobile in XXX, Via XXX, riconducibile al padre del- ricorrente, resta solo l'utilizzo della autovettura Lancia K, in comproprietà con il padre medesimo, due polizze assicurative e, quale incremento patrimoniale, l'acquisto di uno scooter usato.

Dall’altro lato dalla documentazione bancaria prodotta emerge che, nell’anno in esame, i genitori del ricorrente abbiano trasferito sul conto corrente di quest’ultimo una somma rilevante (€ XX.XXX,00) che ha permesso al contribuente medesimo di sostenere il tenore di vita contestato e che rende, quindi, congrua la sua posizione reddituale. 

In ragione di quanto sopra si ritiene che, per l’anno XXX, il ricorrente abbia offerto idonee spiegazioni circa la propria posizione reddituale e abbia adeguatamente illustrato i motivi che rendono inadeguato l’importo reddituale così come calcolato dall’Ufficio sulla base dei parametri ministeriali. Pertanto, la Commissione accoglie il ricorso”. 

La sentenza – lineare e ben motivata – correttamente quindi valorizza parte dei numerosi elementi documentali offerti, frazione di per sé già sufficiente per superare ampiamente la presunzione dell’Ufficio. 

L’appello appare del tutto pretestuoso ed infondato, nella parte in cui insiste nel contestare al signor XXX la percezione di ulteriori redditi non dichiarati nonostante l’invincibile prova documentale e cartolare dell’accredito e delle precedenti disponibilità notevolmente più che sufficienti a sostenere le spese di cui discutiamo (senza considerare che, come visto, l’Ufficio presume, in parte a ritroso la produzione del reddito sulla base dell’acquisto di uno scooter usato nel XXX (nota: acquisto operato a distanza di anni dall’anno di imposta accertato), ed in parte attribuendo allo stesso le spese dell’auto usata dal padre). 

La ricostruzione e le disponibilità del contribuente sono provate e non contestate. 

Provato e non contestato infatti è che nel XXX sono stati “ereditati” dagli anni precedenti € XX.XXX,00, derivanti da quanto percepito come reddito di lavoro dipendente nel periodo XX-XX (€ XX.XXX,00: documento n. X) e per dismissioni immobiliari poste in essere nel XX-XX (€ XX.XXX,00: documento n. X), redditi già soggetti ad imposizione e/o esclusi legalmente dalla formazione della base imponibile. 

E come detto è addirittura provato e non contestato il versamento da parte dei genitori di parte di tali somme proprio sul conto del contribuente, per oltre XX.XXX,00 euro (documenti nn. X, X e X). 

Dunque, è pacifico che i genitori del contribuente, trasferitosi il figlio a XXX dalla natia XXX (XX) per svolgere la pratica forense ed intraprendere la carriera di avvocato, provvedevano periodicamente ad alimentare il conto del contribuente a mezzo di versamenti attingendo da tali preesistenti disponibilità. 

Dell'esistenza di tali versamenti, l'Ufficio ha avuto debita e tempestiva notizia: l'estratto conto fu prodotto già in sede di istanza di annullamento in via di autotutela, vi sono le distinte di versamento, vi è addirittura dichiarazione con la quale l'istituto di credito ha confermato che i genitori del contribuente hanno versato € XX.XXX,00 sul conto di quest'ultimo (documenti nn. X, X e X). 

***

Ora, la provenienza delle somme dai precedenti redditi di lavoro dipendente e dalle precedenti dismissioni immobiliari è stata evidenziata sin da subito all’Ufficio, che oggi, pretendendo di non considerare tali elementi e documentazione, contesta la sentenza, sostenendo che i genitori non avevano redditi sufficienti per effettuare il versamento. 

Eppure il contribuente ha dimostrato che gli stessi potevano attingere a ben dimostrate pregresse disponibilità per oltre XX.XXX,00 euro (documenti nn. X e X), da cui attingere per effettuare i versamenti che hanno reso possibili le ordinarie spese di vita all’allora praticante avvocato, signor XXX. 

Il tutto, ricordando ancora una volta, che la tesi Erariale comunque si mostrava del tutto implausibile ed inverosimile sin dal principio: secondo l’implicito assioma erariale il giovane praticante percepiva mediamente compensi per circa 2.300,00 euro al mese. 

Tesi che ha dell’assurdo e contrasta con qualsiasi massima di esperienza. 

Tesi che non corrisponde, e non potrebbe mai corrispondere, alla reale dinamica degli eventi. 

***

La documentazione è stata giustamente valorizzata in primo grado, ed è corretto l’annullamento delle pretese erariali, che si sono sempre mostrate assolutamente errate, illegittime e massimamente ingiuste (stiamo parlando di un esborso complessivo, in relazione al XX, per oltre XX.000,00 euro!!!). 

Peraltro, è documentato che era il padre del contribuente, comproprietario del veicolo, ad aver egli in uso l'autovettura Lancia K e di averne sopportato le relative spese di gestione e manutenzione (documento n. X; già documento n. X del fascicolo di primo grado). 

Tale documentazione, attestando la non disponibilità da parte del contribuente della Lancia K anche nel X, non può che far venir meno il presupposto per poter utilizzare tale elemento della determinazione in via sintetica di maggiori redditi. 

Non sussiste in definitiva alcuno degli elementi valorizzati dall'Ufficio ai fini del presente accertamento sintetico, in quanto da un lato talune spese di manutenzione sono a carico di altri contribuenti (nella specie il padre del contribuente, per quanto attiene la Lancia K), mentre altre (spese di manutenzione dell'immobile) sono pienamente giustificabili alla luce delle disponibilità non imponibili in capo al contribuente (derivanti dai redditi percepiti negli anni precedenti messi a disposizione in buona parte addirittura con specifici, dimostrati ed incontestabili accrediti su conto corrente: documenti X, X e X). 

In definitiva, da qualsiasi profilo si esamini l’accertamento, questo si mostra limpidamente errato, infondato ed illegittimo. 

Non esiste alcun presupposto di fatto e di diritto che possa legittimare l’appello dell’Ufficio, la cui proposizione si mostra pretestuosa, e costringe ingiustamente il contribuente a sostenere costi di difesa per resistere ad una pretesa che si mostrava infondata sin dal semplice esame della documentazione inizialmente trasmessa. 

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(OMISSIS)

1. Ai sensi dell’art. 115 c.p.c. le massime di comune esperienza ed i fatti notori costituiscono piena prova nel nostro ordinamento; la loro violazione peraltro è riconosciuta talmente grave da poter costituire motivo di censura, in ogni grado di giudizio e finanche in Cassazione (ex pluribus Cass. n. 22022/2010). 

2. Che ha sempre posseduto le relative dichiarazioni e documentazione e di tutto ciò si dà atto nei verbali di contraddittorio e nelle istanze di autotutela presentate: documenti nn. X, X ed X del fascicolo di primo grado. 

 

La causa è stata definita con accoglimento del ricorso dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, n. 490/2017, passata in giudicato.

 

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