Estratto: “dalla documentazione prodotta dalla controricorrente, in particolare dalle visure relative alle società in esame, si evince che la A. s.p.a. ha iniziato la propria attività nel 1978, mentre la A. Vita s.p.a. ha iniziato la propria attività nel 1991, e che le stesse hanno diverso numero di codice fiscale e partita IVA; parte ricorrente, dinanzi alla eccezione proposta dalla controricorrente, non ha addotto alcuna argomentazione diretta a contrastare le risultanze documentali sopra indicate; ne consegue che la controricorrente è soggetto diverso da quello nei confronti del quale è stata fatta valere la pretesa impositiva e che ha preso parte ai giudizi tributari di primo e secondo grado, sicché la notifica del presente ricorso è da considerarsi inammissibile in quanto effettuata nei confronti di soggetto che non è il legittimo contraddittore”.
Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale ha annullato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale a carico di un avvocato, con cui si intimava il pagamento di ingenti somme sulla base del redditometro.
Tuttavia, la prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.
Infatti, procederemo, come in precedenti occasioni, ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza (di cui citiamo gli estremi in calce per chi voglia analizzarne il contenuto), ma dalla prospettiva difensiva, analizzando le argomentazioni sviluppate nella memoria da noi predisposta.
Si nota, infine, che nel caso di specie la stessa Agenzia delle Entrate, riconoscendo implicitamente la bontà della pronuncia, ha ritenuto di non appellare la sentenza di secondo grado, che è divenuta definitiva senza necessità di difendere gli interessi dei contribuenti anche in Cassazione.