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NULLITA’ DEL REDDITOMETRO SENZA CONTRADDITTORIO Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Massima: L’accertamento sintetico da “redditometro”, essendo fondato su presunzioni semplici, ancorché gravi, precise e concordanti, fornisce solamente una prima stima del reddito attribuibile alle persone fisiche sulla base delle informazioni inerenti la disponibilità di beni e servizi che, di per sé, non possono che dare luogo a una misura astrattamente indicativa della capacità contributiva e, come tale, il suo risultato deve necessariamente essere corretto nel corso del contraddittorio al fine di contestualizzarlo, senza il quale l’accertamento sintetico non può che ritenersi nullo (nel caso di specie, un contribuente persona fisica riceveva quattro avvisi di accertamento ai fini IRPEF e addizionali per gli anni di imposta 2005-2006-2007-2008, conseguenti a “redditometro” definito dall’Ufficio per incrementi patrimoniali intervenuti nel 2009”.

“Il ricorrente presentava ricorsi in Ctp, lamentando la nullità degli avvisi impugnati, tra l’altro, per assenza di contraddittorio preventivo e legittimità delle somme contestate poiché rivenienti da documentate disponibilità patrimoniali del marito. La Ctp respingeva i ricorsi e conseguentemente il ricorrente presentava appello in Ctr che, differentemente, accoglieva le doglianze dell’appellante. In particolare, la commissione adita annullava gli avvisi in quanto l’Ufficio non aveva dato corso ad un contraddittorio preventivo che avrebbe consentito di contestualizzare la situazione reale e specifica del contribuente, aggiustando i risultati dello strumento di accertamento standardizzato che non può che fornire una prima stima del reddito del contribuente che rappresenta un’astratta indicazione della capacità contributiva. Inoltre, il ricorrente ben documenta il fatto che la propria capacità di spese derivava da disponibilità finanziaria del coniuge convivente)”. 

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, 

Sentenza n. 1289/2015 del 30 marzo 2015 

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