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Avviso di accertamento nullo se manca l’allegazione degli atti richiamati Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Massima: “L'avviso d'accertamento è illegittimo quando manchi l'allegazione degli atti in esso richiamati; è infatti nullo l'avviso d'accertamento che si fonda su un atto dell'amministrazione finanziaria (PVC) non valutato autonomamente dall'Ufficio e privo dell'allegazione dei documenti posti a suo fondamento, non essendo sufficiente al riguardo la produzione in sede contenziosa degli atti mancanti”.

 

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12,

Sentenza n. 2904/2015 del 30 giugno 2015

Altre massime derivanti dalla pronuncia:

I – “Da tempo nella giurisprudenza di legittimità si è affermato l'orientamento secondo cui in tema di imposte sui redditi, deve ritenersi, in base al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 art. 42 commi 1 e 3 ,che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono nulli tutte le volte che gli avvisi nei quali si concretizzano non risultino sottoscritti dal capo dell'Ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato dal reggente di questo. (conf. Cass. 14942/2013)”.

II – “È da ritenersi decaduto dalla potestà accertativa l'Ufficio che notifichi l'avviso d'accertamento successivamente al termine ordinario di decadenza dalla potestà impositiva. L'operato dell'Ufficio è altresì da ritenersi tardivo o quanto meno non tempestivo in riferimento all’inoltro della denuncia ai fini del raddoppio dei termini, qualora tale atto non abbia preceduto l'emissione dell'avviso di accertamento e sia stato ivi allegato”.

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