Estratto: “la pronuncia del giudice del gravarne ha definito la questione facendo riferimento alla circostanza, ritenuta fondamentale, che nessuna prova era stato posta alla sua attenzione al fine di ritenere la natura simulatoria del mandato a vendere; la stessa, quindi, ha tenuto conto dell'esistenza delle procure a vendere e, sulla base delle stesse, ha ritenuto che, implicitamente, non potesse trovare accoglimento la tesi difensiva della ricorrente, implicante una diversa qualificazione giuridica all'operazione posta in essere; non è dato ravvisarsi, quindi, una illogicità o contraddittorietà della motivazione, né può ritenersi che la pronuncia sia priva di motivazione”.
Estratto: “La CTR non ha fatto corretta applicazione della norma in questione laddove, pur avendo accertato che il contratto prevedeva il trasferimento al cessionario non solo della clientela, con i connessi obblighi di fare, non fare o permettere, ma anche il complesso di beni idonei allo svolgimento dell'attività (quali organizzazione, conoscenze, procedure, contratti, personale e comunque il know-how della struttura ceduta) ha ritenuto tassabile l'intero importo ricevuto dalla cedente in corrispettivo, anziché unicamente quello imputabile al trasferimento della clientela”.
Estratto: “fermo restando che è incontestata la loro mancata allegazione all'avviso di rettifica, non è revocabile in dubbio che nella descrizione sintetica degli atti utilizzati in termini parametrici non fossero riprodotte le caratteristiche essenziali dei relativi beni, non potendo a tal fine reputarsi sufficiente la mera indicazione dell'ubicazione, della destinazione e della estensione (…). Né, limitatamente all'atto di compravendita comparativo preso in considerazione, sarebbe stato possibile sostenerne la conoscibilità, trattandosi di atto pubblico, atteso che dello stesso non venivano riportati i numeri di repertorio e di raccolta né, addirittura, la data precisa (risultando indicati i soli mese ed anno) ed il nominativo del notaio rogante”.
Estratto: “l'ufficio (pag. 9-14 dell'accertamento) conclude nel senso che l'intera operazione, tra cui il finanziamento, è fittizia e recupera quindi a tassazione il costo come sopravvenienza attiva. Se questo è il fatto contestato nel presente giudizio, su questo la CTR si sofferma ampiamente a pagina 5 e pagina 6 della sentenza, dove fa riferimento anche alla asserita fittizietà del finanziamento. Poiché il motivo è stato dedotto e rubricato ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., il vizio non appare ricorrere sia che lo si intenda come omessa pronuncia, che come mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Estratto: “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, sicché la sua responsabilità è esclusa in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento”.
Nel presente articolo operiamo una breve cornice introduttiva sui concetti di concorrenza fiscale dannosa e sui paradisi fiscali, esaminando in ordine cronologico i vari provvedimenti intervenuti nel tempo a livello internazionale. Saranno anche esaminati i diversi tipi di paradiso fiscale.
Estratto: “la percentuale di ricarico applicata dagli operanti (400%) non era sorretta da alcuna indicazione sulle modalità di calcolo e sulle ragioni della sua determinazione; né il riferimento ad una "media di settore" poteva dirsi dato rilevante, in mancanza di ulteriori elementi, per presumere l'esistenza di attività non dichiarate, non costituendo essa un fatto noto da cui estrapolare la prova presuntiva. Ciò posto, il motivo è fondato. Dal compendio giustificativo sviluppato a supporto della decisione, invero, emerge, da un lato, che i giudici di merito hanno indicato gli elementi da cui hanno tratto il proprio convincimento senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica e, dall'altro, che è lacunosa e carente la valutazione del complesso di elementi dedotti dai contribuenti e delle inferenze logiche che dagli stessi potevano essere desunte, tali da poter astrattamente condurre ad una diversa decisione”.
Estratto: “il principio della inesistenza giuridica della sentenza mancante della sottoscrizione del giudice, sancito dal secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ., è estensibile a tutti gli atti processuali, e, quindi, anche al ricorso per cassazione, che sia privo non solo della indicazione della procura della parte ma anche della sottoscrizione dell'avvocato”.
Estratto: “contesta i presupposti dell'accertamento induttivo, poiché non sarebbe arrivata la richiesta di rendere chiarimenti ed esibire documenti, la cui mancata ottemperanza ha fatto scaturire l'accertamento de quo. Il motivo è fondato ed assorbente, perché dagli atti emerge non esservi proprio certezza (né motivazione) sulla consegna della richiesta di esibizione e/o invito al contraddittorio”.
Estratto: “il giudice di merito ha rideterminato complessivamente il reddito del contribuente, valutando autonomamente le risultanze probatorie offerte dalle parti e rimodulato il reddito dell'esercizio, deducendo poi di conseguenza il quantum di spettanza di ogni singolo socio, riscrivendo integralmente il quantum perceptum da ciascuno. Coerente quindi con il dato normativo e adeguatamente motivato l'operare del giudice di merito, esente da censure di legittimità”.
Estratto: “è invalido, per violazione dell'obbligo di motivazione, l'avviso di accertamento relativo all'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi della plusvalenza realizzata per effetto del trasferimento di una licenza taxi, che operi un mero rinvio, per la determinazione del valore accertato, ad "indagini di mercato svolte attraverso vari operatori dell'informazione specializzati nel settore, nonché ad indagini poste da autorevoli quotidiani economici", senza alcuna allegazione o specifica riproduzione dei documenti richiamati”.
Estratto: “in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali”.
Estratto: “Nella caso in esame la commissione tributaria regionale ha ritenuto, con motivazione sufficiente che si sottrae a censure di sorta, che la ripresa a tassazione fondata sui c.d. studi di settore fosse illegittima, valorizzando la circostanza che uno dei soci - a causa dell'età avanzata - non aveva più ottenuto il rinnovo della licenza di guida per autoveicoli pesanti, mentre l'altro socio si dedicava ad altra attività commerciale; circostanze queste che concorrevano a giustificare la riduzione del fatturato subita dalla società”.
Estratto: “questa Corte ha chiarito che la presunzione di evasione sancita da tale norma (ndr art. 12, secondo comma, del d.l. n. 78 del 2009), in vigore dal 1° luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile. Inoltre una differente interpretazione finirebbe per pregiudicare - in contrasto con gli artt. 3 e 24 cost. - l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione probatoriamente rilevante (v. Cass. n. 2662-18)”.