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Confermata l’iniziale erroneità della rideterminazione induttiva dei ricavi del bar, anche avuto riguardo al consumo di caffè. Respinto il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate.

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Estratto: “il giudice di merito ha rideterminato complessivamente il reddito del contribuente, valutando autonomamente le risultanze probatorie offerte dalle parti e rimodulato il reddito dell'esercizio, deducendo poi di conseguenza il quantum di spettanza di ogni singolo socio, riscrivendo integralmente il quantum perceptum da ciascuno. Coerente quindi con il dato normativo e adeguatamente motivato l'operare del giudice di merito, esente da censure di legittimità”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 2622 del 30 gennaio 2019

RILEVATO

Per il ricorso r.g.n. 3744/2012 la controversia riguarda la rideterminazione del reddito del socio della P. & C. snc in proporzione della quota detenuta nella società titolare di bar e soggetta ad accertamento per l'anno di imposta 2004. Impugnava il contribuente sostenendo l'erroneità del metodo di accertamento, operato con ricostruzioni viziate dei fatti, segnatamente della mancata emissione di scontrini ed otteneva parziale accoglimento delle proprie ragioni presso la CTP. Per contro, l'appello dell'Ufficio era rigettato dalla CTR nel merito. Ricorre quindi l'Ufficio con cinque motivi, mentre è rimasto intimato il contribuente. Per il ricorso r.g.n. 3745/2012 la controversia riguarda l'accertamento della soc. P. & C. s.n.c., nonché dei singoli soci coobbligati. I giudizi di merito sono stati parzialmente favorevoli ai contribuenti e ricorre l'Ufficio con sette motivi di ricorso (avvisando fin d'ora che due distinti motivi sono indicati con il numero 4).

CONSIDERATO

Per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, occorre disporre la riunione al giudizio r.g. n. 3744/2012 del giudizio r.g. n. 3745/2012. Con il primo motivo del ricorso sub r.g.n. 3744/2012 e con il primo motivo del ricorso sub r.g.n. 3745/2012 il patrono erariale lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 14, comma primo, d.lgs. n. 546/1992, nonché degli articoli 101 e 111 comma secondo della Costituzione in parametro all'art. 360, comma primo n. 4 cod. proc. civ., sostanzialmente denunciando la violazione del litisconsorzio necessario fra società di persone e soci in tema di accertamento fiscale. Sul punto questa Corte è intervenuta più volte a Sezioni Unite, affinando il tema del litisconsorzio per giungere alla conclusione che non è necessario dichiarare la nullità del giudizio quando è possibile ricostituire il litisconsorzio nei successivi gradi di merito o di legittimità. Più precisamente, occorre rammentare che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come "In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. S.U. 3830/2010, Cass. 3789/2018). Nel caso di specie ricorrono i requisiti previsti per disporre la riunione a ricostituzione del litisconsorzio. Per l'effetto, sono disattesi i motivi di doglianza che attengono a tale profilo processuale e si possono esaminare i motivi di ricorso che attengono agli ulteriori profili di legittimità delle sentenze gravate. Con il secondo motivo del ricorso sub r.g.n. 3744/2012 e con il terzo motivo del ricorso sub. r.g.n. 3745/2012 si lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in parametro all'art. 360, comma primo, n. 4 stesso codice di rito. Nella sostanza si contesta la mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato ove nel grado d'appello l'Ufficio aveva affermato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, a nulla rilevando 'che l'impresa fosse risultata congrua con gli studi di settore, mentre su tale assunto la CTR non ha preso posizione. Lo stesso argomento viene proposto con il (secondo) motivo sub n. 4 del ricorso r.g.n. 3745/2012, come vizio di insufficiente motivazione in parametro all'art. 360, comma primo, n. 5 codice di rito, per non aver spiegato in base a quali ragioni non vi sarebbero i presupposti per l'intervento induttivo di cui all'art. 39 appena citato. Il motivo è posto in forma ipotetica e quindi, di per sé, si configura inammissibile. Tuttavia, da tale aspetto si può prescindere, data l'infondatezza. Invero, nessuna delle due sentenze gravate con i ricorsi qui riuniti appoggia la ratio decidendi su tale momento. In altri termini nelle sentenze gravate non sono revocati in dubbio i presupposti di intervento dell'Ufficio anche in presenza di impresa congrua con gli studi di settore, per contro, la CTR ha apprezzato diversamente le emergenze probatorie e rideterminato in ribasso l'accertamento operato dall'Ufficio, il cui potere di iniziativa non è oggetto di discussione. I motivi sono quindi infondati e debbono essere disattesi. Con il terzo motivo del ricorso r.g.n. 3744/2012 si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d.P.R. n. 917/1986 in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3. Nella sostanza, si lamenta che nel rideterminare l'ammontare del reddito del socio, la CTR gli abbia attribuito una frazione del reddito accertato in capo alla società esattamente commisurato alla percentuale della sua partecipazione al capitale sociale: avendo il socio il 30% del capitale sociale ed essendo stato rideterminato il reddito della società in €.60.000,00, sono stati impuntati come reddito del socio €.18.000,00. A parere dell'Ufficio, invece, la norma dev'essere interpretata nel senso di aggiungere al reddito dichiarato dal socio, il maggior reddito accertato in capo alla società, per cui alla somma già dichiarata dal socio in €.15.652,00 andava sommato il 30% del maggior reddito accertato in capo alla società, ovvero il 30% di €.14.061,00 che è la differenza fra €.60.000,00 accertati ed €.45.939,00 dichiarati dalla società. In tal modo il reddito del contribuente doveva essere pari a €.19.870,00 [=15.652,00 + (14.061,00x30%)]. Lo stesso vizio viene proposto come numero 3 bis del medesimo ricorso r.g.n.3744/2012 quale diverso profilo di doglianza per insufficiente motivazione in parametro all'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.. In realtà, il giudice di merito ha rideterminato complessivamente il reddito del contribuente, valutando autonomamente le risultanze probatorie offerte dalle parti e rimodulato il reddito dell'esercizio, deducendo poi di conseguenza il quantum di spettanza di ogni singolo socio, riscrivendo integralmente il quantum perceptum da ciascuno. Coerente quindi con il dato normativo e adeguatamente motivato l'operare del giudice di merito, esente da censure di legittimità, per aver applicato al socio la percentuale di attribuzione sul (nuovo e diverso) ammontare accertato in capo alla società. I motivi sono quindi infondati e debbono essere disattesi. Con il quarto motivo del ricorso r.g.n. 3744/2012, nonché con il (primo) quarto motivo del ricorso r.g.n. 3745/2012 si lamenta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in parametro all'art. 360, comma primo, n. 5 de codice di rito. Nella sostanza, la difesa erariale riporta, anche ai fini dell'autosufficienza dei motivi, i passaggi degli atti precedenti ove ha posto le questioni dei calcoli che reggono il procedimento induttivo di conduzione dal fatto noto (materia prima, giacenze) ai pasti erogati e agli incassi realizzati, per poi lamentare che a fronte di tale rigore argomentativo non ci sia adeguata motivazione nell'invalidarne i risultati. In verità, la questione è trattata nella prima pagina e nei primi due capoversi della seconda pagina della sentenza n. 240/07/2010, relativa al ricorso r.g.n. 3745/2012, ove si dà atto del rapporto, per esempio, di tre caffe per un pasto di sei persone. Tale argomentazione si riflette anche sulla sentenza relativa alla posizione del socio, che ne viene di riflesso (sent. n. 247/07/2010, ric. r.g.n. 3744/2012). La motivazione supera il vaglio di legittimità e l'argomentare della CTR sfugge alle censure proprie dei profili di gravame. I motivi sono quindi infondati e vanno disattesi. Residuano ora da esaminare i motivi 2, 2 bis e 2 ter del ricorso r.g.n. 3745/2012, attinenti alla motivazione della sentenza. Con il motivo n. 2 si lamenta nullità della sentenza per violazione degli art. 111, comma sesto, Costituzione; art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ., art. 36 d.lgs. n. 546/1992, perché priva di motivazione o motivata solo per relationem, in parametro all'art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., poiché non vi sarebbe argomentazione logica propria, ma apodittico riferimento alla sentenza di prime cure. Con il motivo n. 2 bis si lamenta contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio in parametro all'art. 360, comma primo, n. 5 stesso codice di rito, poiché la sentenza gravata, da un lato ritiene non sufficientemente motivata la sentenza di primo grado, dall'altro ritiene di poterla confermare in ragione delle risultanze probatorie emerse in quella discussione. Con il motivo n. 2 ter si lamenta ancora insufficiente motivazione in parametro all'art. 360, comma primo, n. 5 codice di rito, poiché la sentenza non darebbe conto di quali sarebbero gli elementi contabili cui la sentenza di primo grado ha dato rilievo in discussione e ritenuti rilevanti dalla CTR per superare la riconosciuta insufficienza di motivazione. I motivi possono essere trattati insieme, vertendosi su di un unico, ancorché articolato, profilo. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass V, 24313/2018). Tale non è a fattispecie in oggetto ove l'insieme delle sue sentenze evidenzia la puntuale presa di posizione sui presupposti dell'accertamento analitico, la valutazione autonoma dei dati in rapporto alla sentenza di primo grado, nonché un apprezzamento autonomo della sentenza di primo grado, ai cui tratti fondamentali si fa rinvio, dando atto che vi sia stato bilanciamento valutativo degli apporti probatori delle parti, nel rispetto del contraddittorio e dell'onere di porre a fondamento della decisione i fatti provati o non contestati dalle parti. I motivi sono quindi infondati e vanno disattesi. In definitiva, i ricorsi sono infondati e debbono essere rigettati. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese in assenza di attività difensiva delle parti contribuenti.

P.Q.M.

La Corte riunisce al presente il giudizio sub r.g.n. 3745/2012 e li rigetta entrambi. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018.

 

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