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Estratto: “il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito di impresa, ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (…) in tema di IVA, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa”.

Estratto: “rappresenta principio ormai consolidato (…) quello per cui l'I.V.A. conseguente all'importazione costituisce un tributo interno non assimilabile ai dazi, sebbene con essi condivida il fatto di trarre origine dall'importazione nell'Unione e dall'introduzione nel circuito economico degli Stati membri, sicché può essere assolta mediante il meccanismo contabile del reverse charge, che non configura di per sé un congegno elusivo o frodatorio”.

Estratto: “fondato il profilo della censura de qua che concerne l'IRAP, dovendosi dare seguito all'ulteriore principio di diritto per il quale «In tema di accertamento, il cd. "raddoppio dei termini", previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali» (Cass. n. 10483 del 03/05/2018)”.

Estratto: “il giudice d'appello ha correttamente posto a carico del contribuente l'onere della prova nella materia che occupa (indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti) e contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio, ha esaustivamente indicato, con specifico richiamo alla documentazione allegata, gli elementi di fatto (fattura n. XX del XXX - fattura n. XX bis del XXX - contratto d'appalto), dai quali ha desunto la effettività delle operazioni fatturate”.

Estratto: “ha del tutto omesso di esaminare le allegazioni difensive della società, supportate da produzione documentale, in ordine al fatto che l'effettiva amministrazione di XXX Holding si svolgeva in Olanda, ove avevano luogo i consigli di amministrazione e le assemblee dei soci e dove la società aveva la materiale disponibilità dei locali necessari ai fini dello svolgimento delle attività di amministrazione e gestione”.

Estratto: “La parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso”.

Estratto: “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente, sottolineando, quindi, non tanto la necessità di elementi ulteriori che corroborino lo scostamento dal valore dichiarato, quanto la necessità di valutazione di elementi contrari in contraddittorio con il contribuente”.

Estratto: “Tale motivazione, che non appare in realtà rispondere al motivo come è stato formulato in questa parte, non dà comunque conto della ragione per cui la tesi del contribuente non può essere condivisa, e quindi, limitandosi ad affermare la conclusione senza manifestare il ragionamento che ne è alla base, è comunque insufficiente. (…) Anche su questi aspetti, non si ritrova nulla in motivazione, se non direttamente la conclusione”.

Estratto: “in tema di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, la relativa procedura costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati — meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale reddittività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente”.