Estratto: “L'assenza di una sufficiente motivazione in ordine alla irrilevanza del dato fattuale dedotto dalla contribuente relativo al minor valore dei beni acquistati, così come risultante dalla relativa fattura e accertato dall'Ufficio, e, conseguentemente, al valore delle rimanenze finali, costituisce una lacuna tale da inficiare la coerenza dell'argomentazione sotto il profilo logico-giuridico, in quanto relativa a circostanze astrattamente idonee a condurre ad una diversa valutazione in ordine alla legittimità dell'atto impugnato”.
Estratto: “nella vicenda in esame il fatto storico è costituito dall'esistenza del potere di gestione del consiglio di amministrazione della società da parte del contribuente e dei relativi poteri che ne derivavano rispetto alla fornitura di dati erronei poi confluiti nelle dichiarazioni doganali; - tale fatto, peraltro, è stato espressamente considerato dalla CTR che sul punto ha motivato che l'Ufficio «non ha fornito alcuna prova che dia atto che il sig. R. abbia trasmesso i dati poi risultati sbagliati o che avrebbe dovuto sapere della loro erroneità, posto che nell'ambito societario non è compito del rappresentante legale fornire i dati per la compilazione delle dichiarazioni in dogana”.
Estratto: “è illogico affermare applicabili in misura proporzionale le imposte, dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili, già al momento del conferimento dei beni in trust, perché a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza - che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali- si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari (così la sentenza n.25478/2015; negli stessi termini le sentenze n.25479/2015, n.25480/2015, n.975/2018 e n.13141/2018). Quanto evidenziato ha, per chiare ragioni, valenza per trust autodichiarati e per trust non autodichiarati”.
Estratto: “Dal riconoscimento della titolarità del socio a far valere il diritto al rimborso del credito Iva, invece, deriva altresì la fondatezza della pretesa. L'Agenzia delle entrate, infatti, non ha in alcun modo contestato la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto invocato, limitandosi solo - sia nell'atto di diniego, sia nel corso del giudizio - a negare la legittimazione del ricorrente. Occorre osservare, del resto, che, da un lato, è irrilevante la mancata iscrizione del credito Iva nel bilancio finale di liquidazione”.
All’interno della rubrica dedicata all’argomentazione processuale ed alla persuasione in generale prosegue il ciclo di interviste a studiosi della persuasione e della argomentazione, da chi la insegna nelle aule universitarie, a chi si prefigge di insegnarla a politici, imprenditori e top managers, e chi ne ha scritto best sellers. Oggi parliamo con Francesca Cilento e Alessandra Grassi.
Estratto: “Né la sanzione della illegittimità dell'avviso per il mancato rispetto del termine dilatorio dei sessanta giorni può essere irrogata solo qualora il contribuente dimostri che il minor termine gli ha precluso di predisporre una adeguata e specifica linea difensiva. Tale termine deve essere, infatti, rispettato a prescindere dalla allegazione da parte del contribuente di avere subito uno specifico nocumento alla propria difesa”.
Estratto: “è illogico" affermare applicabili le imposte proporzionali, dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili, già al momento del conferimento dei beni in trust, perché a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza -che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali- si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari”.
Estratto: “l'affermazione della commissione tributaria regionale in esame non viola detti criteri applicativi non essendovi alcuna regola di esperienza che consenta di correlare la differenza reddituale dei due correntisti in un determinato periodo di tempo e la riferibilità delle somme annotate sul conto al termine di quel periodo ad uno solo di essi. Basta considerare, in proposito, che le fonti della provvista possono non essere state costituite affatto dai redditi dei correntisti o essere state costituite dai redditi ma anche da sostanze di altra natura. La presunzione, fondata sul fatto stesso della cointestazione del conto -ed alla quale si correla il disposto dell'art. 1298 c.c. (richiamato dalla commissione regionale)- secondo cui le somme annotate su conto cointestato devono essere ritenute comuni ai due correntisti in parti uguali fino a prova del contrario non è stata superata”.
Estratto: “l'atto di costituzione del trust, l'atto segregativo, non esprime, di per se stesso, capacità contributiva ex art. 53 Cost., né per il disponente, la cui utilità, rappresentata dall'effetto di separazione dei beni (con limitazione della regola generale di cui all'articolo 2740 codice civile), peraltro correlata ad una autorestrizione del potere di disposizione, non si sostanzia in un incremento di forza economica, né per il trustee, stante il già segnato carattere solo formale, transitorio, vincolato e strumentale del suo acquisto; una vera manifestazione di forza economica e di capacità contributiva prende consistenza solo quando la funzione del trust viene attuata”.
Estratto: “ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed ictu oculi, ma richieda l'accesso ad elementi extratestuali o anche l'esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative, l'amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio, nei 60 giorni, dell'avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso di accertamento - per un'imposta che, a quel punto, avrà necessariamente natura complementare - nei confronti delle parti contraenti”.
Estratto: “L'Agenzia non coglie la ratio decídendi del secondo giudice, il quale non è entrato nel merito della maturata decadenza perché in via preliminare ed assorbente ha ritenuto nulla (illegittima) la cartella per difetto di un elemento essenziale e cioè la corretta indicazione della data di notifica dell'atto presupposto. Questa affermazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nella cartella devono essere riportati gli elementi essenziali minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito”.
L’Agenzia delle Entrate sembrerebbe aver intravisto (ma ad oggi la mia è solo un’ipotesi) un modo “facile” e “redditizio” per contestare agli youtuber “presunte” evasioni di imposta (e specialmente omesso versamento IVA, che sopra alcune soglie comporta anche riflessi penali), e così aumentare in maniera significativa gli incassi derivanti dagli accertamenti fiscali.
All’interno della rubrica dedicata all’argomentazione processuale ed alla persuasione in generale prosegue il ciclo di interviste a studiosi della persuasione e della argomentazione, da chi la insegna nelle aule universitarie, a chi si prefigge di insegnarla a politici, imprenditori e top managers, e chi ne ha scritto best sellers. Oggi parliamo con Michele Bresciani.