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Nulla la cartella che riporta una data errata in riferimento al giorno di notifica dell’atto presupposto. Confermato l’annullamento della cartella. Agenzia condannata a rimborsare le spese processuali.

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Estratto: “L'Agenzia non coglie la ratio decídendi del secondo giudice, il quale non è entrato nel merito della maturata decadenza perché in via preliminare ed assorbente ha ritenuto nulla (illegittima) la cartella per difetto di un elemento essenziale e cioè la corretta indicazione della data di notifica dell'atto presupposto. Questa affermazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nella cartella devono essere riportati gli elementi essenziali minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 15467 del 7 giugno 2019

RILEVATO CHE:

1- A. ha opposto una cartella di pagamento per la somma di euro 35.726,49 emessa sul presupposto che un precedente pagamento rateale, relativo ai redditi assoggettati a tassazione separata, effettuato il 17.12.2010, sia tardivo e cioè eseguito oltre i 30 giorni dalla comunicazione del conteggio finale notificato da parte della Agenzia delle entrate. Il contribuente contesta la tardività del pagamento e che la data di notificazione della comunicazione del conteggio finale sia quella indicata dalla Agenzia nella cartella opposta (15.11.2010).

2.- La CTP di Torino ha accolto le ragioni del contribuente e il giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo l'appello dell'Agenzia. 3.- Ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi. La società resiste con controricorso e deposita memoria.

CONSIDERATO CHE:

4.- Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 in relazione all'art. 3 bis del D.Igs n. 426/1997. La CTR, esaminata la notifica della comunicazione del conteggio finale, ed in particolare la cartolina postale della spedizione A/R, ha rilevato che la data del 15.11.2010 indicata dall'Agenzia in cartella è la data della spedizione del plico, mentre la data di ricezione e quindi della notifica è il 16.11.2010. Ciò premesso la CTR osserva che l'Agenzia delle entrate ha emesso la cartella sul presupposto che la notifica sia avvenuta il 15.11.2010 e pertanto detta cartella è da ritenere illegittima. L'Agenzia lamenta l'errore del giudice d'appello, che pur rilevando che l'atto presupposto era stato notificato il 16.11.2010 e non il 15.11.2010 come indicato in cartella, avrebbe dovuto comunque rilevare che il termine di decadenza di trenta giorni era maturato, perché il pagamento è avvenuto (fatto pacifico) il 17.12.2010. La stessa censura è proposta con il secondo motivo di ricorso sotto il profilo di omesso esame di un fatto decisivo. Il contribuente oppone la nullità della cartella per difetto di un elemento essenziale (e cioè la corretta data della notifica) e deduce che a fronte di una obiettiva incertezza sulla decorrenza del termine, egli ha comunque pagato l'intera somma dovuta e in particolare ha pagato la prima rata entro quello che egli riteneva essere l'ultimo giorno utile, in base alle informazioni disponibili (17.12.2010).

4.14 due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché il ricorso è inammissibile. L'Agenzia non coglie la ratio decídendi del secondo giudice, il quale non è entrato nel merito della maturata decadenza perché in via preliminare ed assorbente ha ritenuto nulla (illegittima) la cartella per difetto di un elemento essenziale e cioè la corretta indicazione della data di notifica dell'atto presupposto. Questa affermazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nella cartella devono essere riportati gli elementi essenziali minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito (Cass. civ. 2553/2019). Peraltro, l'Agenzia non specifica neppure nei motivi di ricorso se nell'atto di appello essa abbia esplicitamente richiesto alla Commissione di eseguire l'accertamento della intervenuta decadenza in base a possibili date alternative di notifica dell'atto presupposto e pertanto anche sotto questo profilo, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità. Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della Agenzia delle entrate, parte ricorrente, liquidando come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge. Roma, camera di consiglio del 16 aprile 2019.

 

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