Scrivici per investire in una consulenza compilando il modulo contatti (CLICCA QUI)

 

Email Segretaria@networkdlp.it

 

 

Estratto: “ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed ictu oculi, ma richieda l'accesso ad elementi extratestuali o anche l'esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico-interpretative, l'amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio, nei 60 giorni, dell'avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso di accertamento - per un'imposta che, a quel punto, avrà necessariamente natura complementare - nei confronti delle parti contraenti”.

Estratto: “L'Agenzia non coglie la ratio decídendi del secondo giudice, il quale non è entrato nel merito della maturata decadenza perché in via preliminare ed assorbente ha ritenuto nulla (illegittima) la cartella per difetto di un elemento essenziale e cioè la corretta indicazione della data di notifica dell'atto presupposto. Questa affermazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale nella cartella devono essere riportati gli elementi essenziali minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito”.

L’Agenzia delle Entrate sembrerebbe aver intravisto (ma ad oggi la mia è solo un’ipotesi) un modo “facile” e “redditizio” per contestare agli youtuber “presunte” evasioni di imposta (e specialmente omesso versamento IVA, che sopra alcune soglie comporta anche riflessi penali), e così aumentare in maniera significativa gli incassi derivanti dagli accertamenti fiscali.

All’interno della rubrica dedicata all’argomentazione processuale ed alla persuasione in generale prosegue il ciclo di interviste a studiosi della persuasione e della argomentazione, da chi la insegna nelle aule universitarie, a chi si prefigge di insegnarla a politici, imprenditori e top managers, e chi ne ha scritto best sellers. Oggi parliamo con Michele Bresciani.

Estratto: “il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito di impresa, ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (…) in tema di IVA, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa”.

Estratto: “rappresenta principio ormai consolidato (…) quello per cui l'I.V.A. conseguente all'importazione costituisce un tributo interno non assimilabile ai dazi, sebbene con essi condivida il fatto di trarre origine dall'importazione nell'Unione e dall'introduzione nel circuito economico degli Stati membri, sicché può essere assolta mediante il meccanismo contabile del reverse charge, che non configura di per sé un congegno elusivo o frodatorio”.

Estratto: “fondato il profilo della censura de qua che concerne l'IRAP, dovendosi dare seguito all'ulteriore principio di diritto per il quale «In tema di accertamento, il cd. "raddoppio dei termini", previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali» (Cass. n. 10483 del 03/05/2018)”.

Estratto: “il giudice d'appello ha correttamente posto a carico del contribuente l'onere della prova nella materia che occupa (indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti) e contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio, ha esaustivamente indicato, con specifico richiamo alla documentazione allegata, gli elementi di fatto (fattura n. XX del XXX - fattura n. XX bis del XXX - contratto d'appalto), dai quali ha desunto la effettività delle operazioni fatturate”.

Estratto: “ha del tutto omesso di esaminare le allegazioni difensive della società, supportate da produzione documentale, in ordine al fatto che l'effettiva amministrazione di XXX Holding si svolgeva in Olanda, ove avevano luogo i consigli di amministrazione e le assemblee dei soci e dove la società aveva la materiale disponibilità dei locali necessari ai fini dello svolgimento delle attività di amministrazione e gestione”.

Estratto: “La parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso”.