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Estratto: “in caso di omessa dichiarazione dei redditi, come pure in caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione può ricorrere a presunzioni supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, si assoggetterebbe ad imposta il profitto lordo, ma non quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost., restando inapplicabile l'art. 109 Tuir che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico”.

Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale ha accolto le tesi sviluppate nelle controdeduzioni e confermato l’annullamento integrale dell’atto, già da noi ottenuto in primo grado. Atto con cui illegittimamente si disconosceva un ravvedimento, regolarmente operato, demandando in pagamento oltre 600.000,00 euro di maggiori sanzioni (che, come statuito da entrambe le sentenze, non erano invece in nessun modo dovute).

La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.  Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate, accolte in sentenza, e che hanno condotto in secondo grado alla conferma dell’annullamento integrale dell’atto dell’Agenzia delle Entrate.

Estratto: “deve essere condiviso anche in questa sede l'orientamento espresso nelle recenti pronunce della Suprema Corte sopra richiamate e, quindi, dichiarata la nullità del mandato conferito a avvocati del libero foro in mancanza di una apposita, specifica delibera sottoposta agli organi di vigilanza con riferimento a questo giudizio di rinvio che l'Ente della Riscossione avrebbe potuto riassumere avvalendosi di suoi dipendenti, come indicato dalla normativa di riferimento e come puntualmente affermato dalla Cassazione nelle citate pronunce”.

In questo articolo ripercorriamo 6 punti ispirati da “Five Stars”, scritto da Carmine Gallo, che possono aiutarci nel nostro lavoro volto ad affinare, perfezionare ed incrementare, giorno dopo giorno, le nostre capacità di argomentazione, comunicazione, negoziazione e persuasione.

Nel presente articolo facciamo riferimento ad un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, la quale, in accoglimento del ricorso da noi proposto, ha da ultimo annullato integralmente l’avviso di accertamento notificato al contribuente.

MassimaLa professione del medico di base è una prestazione di lavoro parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa ed il suo compenso è determinato dal numero di pazienti assistiti che non può superare un determinato tetto massimo. Da ciò discende che la professione di medico, in regime di convenzione con l'azienda sanitaria locale, non realizza la soggettività passiva ai fini Irap ancorché lo stesso impieghi una dipendente part-time con le mansioni di segretaria, il cui impiego non può influire sul reddito del medico di base”.

Estratto: “Il trust è un insieme di beni e rapporti giuridici tra soggetti, e ciò in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105). Non è un ente autonomo a sé stante ed è, quindi, privo di soggettività giuridica; di conseguenza non può essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee. (…) il trust non può stare in giudizio autonomamente, e quale ulteriore conseguenza, va escluso che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti e tanto meno destinatario di un avviso di liquidazione che abbia ad oggetto i medesimi”.

In questo articolo ripercorriamo 6 punti ispirati da “Language Intelligence”, scritto da Joseph J. Romm, che possono aiutarci nel nostro lavoro volto ad affinare, perfezionare ed incrementare, giorno dopo giorno, le nostre capacità di argomentazione, comunicazione, negoziazione e persuasione.

Massima: “In tema di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, sia le disposizioni istitutive contenute nella legge finanziaria n. 296/2006 sia il D.M. attuativo del 19 febbraio 2007, non escludono dalla fruibilità della detrazione le società immobiliari di gestione che, peraltro, possono assumere la veste di utilizzatore di bene immobile acquisito in leasing per successiva locazione (ex art. 2 lett. b) del citato decreto ministeriale). L'agevolazione fiscale è da riconoscere in ragione del favor che il legislatore attribuisce ai costi di riqualificazione energetica degli edifici che consentono risparmi di forniture da fonti a rilevante impatto ambientale; peraltro, sotto il profilo ermeneutico, la continua reiterazione delle proroghe per la detraibilità degli interventi ne ha trasformato la disciplina da transitoria ed eccezionale a vero e proprio strumento di politica economica tesa a favorire la creazione di un'edilizia sostenibile e rispettosa dell'ambiente”.

Estratto: a mente dell'art. 7 L.212/2000 nonché del rimando ivi sancito all'art. 3 L.241/1990, gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione amministrativa. Orbene, l'Ufficio stesso, nella propria memoria integrativa, riconosce come il provvedimento di sospensione recasse presupposti normativi errati. All'accertamento dell'erroneità dei presupposti normativi indicati nell'atto impugnato dalla contribuente deve necessariamente conseguire la conferma dell'illegittimità dello stesso”.