Estratto: “Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la sentenza impugnata contiene l'esposizione delle ragioni per cui è stata ritenuta l'insussistenza del presupposto impositivo, avendo i giudici di merito rilevato che la locazione di uno studio, l'utilizzazione di beni strumentali minimi e la presenza di una segretaria a tempo parziale non integrano l'esercizio di una attività autonomamente organizzata richiesto dall'art.3 del d.lgs. 446 del 1997 per l'assoggettamento all'Irap. La motivazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte”.
Estratto: “In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del Dlgs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo”.
Estratto: “con riguardo ad uguale fattispecie (studio legale che si avvale di un dipendente con mansioni di segreteria), questa Corte ha stabilito che il presupposto della "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con generiche mansioni esecutive”.
Estratto: “mentre per il ricorrente, ai fini del deposito del ricorso, vale la data di consegna del plico all'ufficio postale, per il calcolo dei venti giorni dall'ultima notifica, vale la data di ricezione dell'ultima notifica alla parte contro cui il ricorso è diretto. Ciò posto, nel caso in esame il ricorso per cassazione risulta spedito a mezzo posta in data 28.4.2014 e ricevuto dal destinatario in data 30.4.2014 mentre il deposito del ricorso è avvenuto in data 21.5.2014 oltre il termine dei 20 giorni previsto dalla norma dalla data di effettiva recezione della notifica. Ogni altra considerazione relativa al merito resta assorbita e va dichiarata l'improcedibilità del ricorso”.
Estratto: “Questa Corte ha costantemente affermato che in tema d'imposte sui redditi, l'art. 37-bis, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede un rigoroso procedimento d'instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di nullità, l'avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite”.
Estratto: “sicché l'inerenza non può essere esclusa solo in virtù di un giudizio sulla congruità del costo, salvo dimostrazione da parte dell'amministrazione finanziaria della macroscopica antieconomicità della operazione, che costituisce elemento sintomatico dell'assenza di correlazione della stessa con l'esercizio dell'attività imprenditoriale (Sez. 5, 28 dicembre 2018, n. 33574 e Sez. 5, 17 luglio 2018, n. 18904, in tema di IVA; Sez. 5, 21 novembre 2018, n. 30030, in tema di imposte dirette, nonché Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27786); iii) la presunzione di veridicità di quanto rappresentato dalle fatture vale qualora le stesse siano redatte in conformità ai requisiti di cui all'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.
Qualche settimana fa ho intervistato Michele Bresciani, autore di libri dedicati alla comunicazione, docente in corsi riguardanti l’ambito della comunicazione persuasiva. Dai tanti spunti affiorati nel corso delle chiacchierate con Michele, che mi hanno incuriosito oltre che colpito, emerge questa serie di articoli, in cui Michele, pensando proprio a noi avvocati, ci racconterà degli aneddoti e condividerà alcune riflessioni, che possono spingerci ad osservare meglio degli aspetti comunicativi utili per gli avvocati. L'articolo di oggi è intitolato: "La comunicazione non verbale. La nostra postura influenza il nostro comportamento in aula?"
Estratto: “ritiene il Collegio di dover condividere un orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 781/2011 - Cass. n. 16434/2015), secondo il quale, in materia di contributi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, occorre distinguere, ai fini della disciplina fiscale applicabile, tra i presupposti d'imposta venuti in essere a norma dell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R., nel testo vigente al 31/12/1997 e le modificazioni intervenute su tale disposizione a partire dal 1/01/1998 (norma vigente in riferimento alla fattispecie concreta che qui interessa); 6. infatti nel testo dell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R., vigente a partire dal 1/1/1998, si è specificato che i proventi in denaro conseguiti a titolo di contributi rappresentano sopravvenienze attive, "esclusi quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili" (vale a dire i contributi in conto impianti) indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato”.
Estratto: “le significative divergenze non possono ricavate da precise soglie quantitative fisse di scostamento, ma comportano una valutazione multifattoriale (situazione economica e storia commerciale del contribuente, situazione del mercato e del settore di operatività) non disgiunta da opportuni termini di raffronto”.
Estratto: “non può Equitalia giovarsi del gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado. 6.2. Se è vero, infatti, che, essendo state entrambe parti del giudizio di primo grado, a ciascuna doveva riconoscersi il diritto all'impugnazione della sentenza resa dalla CTP (cfr. Cass. 7 maggio 2014, n. 9762), nondimeno l'effetto devolutivo conseguente all'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è rimasto circoscritto alla sola contestazione del proprio difetto di legittimazione passiva, a ciò conseguendo, in difetto d'impugnazione sul punto da parte di Equitalia che ne aveva interesse, la formazione del giudicato interno sul rilevato difetto di notifica della cartella al contribuente”.
Estratto: “le risposte rese dalle autorità doganale all'esito della procedura di cooperazione amministrativa, pur potendo essere poste alla base della rettifica della dichiarazione doganale nel senso di non riconoscere l'esenzione daziaria o il trattamento daziario preferenziale e pur assumendo valore nel conseguente giudizio tributario, possono essere contestate dal contribuente”.
Estratto: “la questione proposta dalla controversia è essenzialmente se la vendita di area già edificata possa rientrare -a fronte di una riqualificazione operata dall'Ufficio sulla scorta di elementi presuntivi- nelle ipotesi, sicuramente tassative, previste dall'art. 81, comma 1, lett. b) T.U.I.R. (ora 67), il quale assoggetta a tassazione separata, quali "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione". Al quesito, questa Corte ha già di recente fornito, in fattispecie analoga, soluzione negativa”.
Estratto: “Secondo la Corte, «lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali - eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore», il cui apporto, «mediato o generico», all'attività svolta dal contribuente si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive”.
Estratto: “in sede di legittimità è anche stato tracciato il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi. Esso deve essere fondato su deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, ma sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo il diritto del contribuente a fornire la prova contraria”.