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L’Agenzia delle Entrate non deposita nei termini il ricorso: dichiarata l’improcedibilità. Anche l’Agenzia delle Entrate deve rispettare i termini previsti dalla legge. Erario pagherà le spese processuali.

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Estratto: “mentre per il ricorrente, ai fini del deposito del ricorso, vale la data di consegna del plico all'ufficio postale, per il calcolo dei venti giorni dall'ultima notifica, vale la data di ricezione dell'ultima notifica alla parte contro cui il ricorso è diretto. Ciò posto, nel caso in esame il ricorso per cassazione risulta spedito a mezzo posta in data 28.4.2014 e ricevuto dal destinatario in data 30.4.2014 mentre il deposito del ricorso è avvenuto in data 21.5.2014 oltre il termine dei 20 giorni previsto dalla norma dalla data di effettiva recezione della notifica. Ogni altra considerazione relativa al merito resta assorbita e va dichiarata l'improcedibilità del ricorso”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 16555 del 20 giugno 2019

FATTO

P., titolare di alcune unità immobiliari gravate da diverse ipoteche iscritte presso i servizi di pubblicità immobiliare di S. e di G., proponeva ricorso avanti alla CTP di Siena avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia del territorio in relazione all'istanza di rimborso avanzata dal contribuente in merito alla doppia imposizione proporzionale richiesta dall'Ufficio in ordine alla cancellazione di alcune ipoteche effettuata in due diverse sedi sulla base di due atti di assenso. Con sentenza nr 47/2012 la CTP accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo il silenzio rifiuto mantenuto dall'amministrazione alla luce del principio stabilito per le iscrizioni ipotecarie dall'art 4, comma 1, del DPR 1990 nr 347 applicabile per analogia alla fattispecie in oggetto. Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia del territorio cui resisteva con comparsa di costituzione ed appello incidentale il contribuente. Con sentenza nrnr 171/2013 la CTR Firenze rigettava l'appello principale e quello incidentale. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia dell'Entrate sulla base di due motivi cui resiste P. All'udienza di discussione del 8.5.2019 il procuratore del controricorrente ha sollevato l'eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione dell'art 369 c.p.c. formulando conclusioni scritte allegate al verbale di causa.

DIRITTO

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione opposta dal controricorrente in ragione del mancato deposito dell'atto nel termine di 20 giorni previsto dall'art 369 c.p.c., questione che può essere rilevata d'ufficio trattandosi di un requisito prescritto a pena di procedibilità. L'eccezione è fondata.

Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui ai fini della verifica dell'osservanza del termine previsto dall'art. 369 cod. proc. civ. per il deposito del ricorso per cassazione, nel caso in cui la notificazione abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, occorre avere riguardo alla data di ricezione dell'atto da parte dell'ultimo destinatario, non potendo trovare applicazione il principio, affermatosi per effetto della parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c., e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, (cfr. Corte cos., sent. n. 477 del 2002), secondo cui per il notificante la notificazione deve considerarsi perfezionata con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Detto principio è infatti riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per quest'ultimo, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all'ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, come per il deposito del ricorso per cassazione e del controricorso, dovendo in tal caso intendersi, come si ricava dal tenore testuale dell'art. 369 c.p.c., che la stessa si sia perfezionata per entrambe le parti al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario, contro cui l'impugnazione è rivolta (cfr. Cass nr 817/2017; Cass. n. 9861 del 7/05/2014; Cass. n. 10837 del 11/05/2007;Cass. n. 24346 del 29/10/2007 ). In definitiva, mentre per il ricorrente, ai fini del deposito del ricorso, vale la data di consegna del plico all'ufficio postale, per il calcolo dei venti giorni dall'ultima notifica, vale la data di ricezione dell'ultima notifica alla parte contro cui il ricorso è diretto. Ciò posto, nel caso in esame il ricorso per cassazione risulta spedito a mezzo posta in data 28.4.2014 e ricevuto dal destinatario in data 30.4.2014 mentre il deposito del ricorso è avvenuto in data 21.5.2014 oltre il termine dei 20 giorni previsto dalla norma dalla data di effettiva recezione della notifica. Ogni altra considerazione relativa al merito resta assorbita e va dichiarata l'improcedibilità del ricorso. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali della presente fase che si liquidano in complessivi € 5.000,00 oltre agli accessori di legge ed al 15% per spese generali con distrazione a favore del procuratore antistatario. Roma 8.5.2019.

 

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