Estratto: “mentre per il ricorrente, ai fini del deposito del ricorso, vale la data di consegna del plico all'ufficio postale, per il calcolo dei venti giorni dall'ultima notifica, vale la data di ricezione dell'ultima notifica alla parte contro cui il ricorso è diretto. Ciò posto, nel caso in esame il ricorso per cassazione risulta spedito a mezzo posta in data 28.4.2014 e ricevuto dal destinatario in data 30.4.2014 mentre il deposito del ricorso è avvenuto in data 21.5.2014 oltre il termine dei 20 giorni previsto dalla norma dalla data di effettiva recezione della notifica. Ogni altra considerazione relativa al merito resta assorbita e va dichiarata l'improcedibilità del ricorso”.