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Analisi casi processuali: ottenere la sospensione integrale dell’atto impugnato nel corso del giudizio.

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Nel presente articolo facciamo riferimento ad un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, la quale, in accoglimento del ricorso da noi proposto, ha da ultimo annullato integralmente l’avviso di accertamento notificato al contribuente.

La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza o dell’atto principale.  Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, non dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate negli atti processuali, ma da quelle sviluppate in una fase intermedia, ossia in relazione alla fase cautelare (dove si demanda la sospensione degli effetti dell’atto). Nel giudizio tributario infatti è fondamentale, prima ancora di ottenere l’annullamento in esito alla sentenza, far sospendere l’intimazione di immediato pagamento già contenuta nell’avviso, in una fase che è precedente rispetto alla fase di trattazione.

Nel caso in discussione, per aumentare ancora di più le possibilità di ottenere una sospensiva avevamo ritenuto opportuno presentare anche un’ulteriore memoria in riferimento alla sola fase cautelare, ferma restando la possibilità di presentare ulteriori memorie in vista delle trattazione (ad ogni modo, come preannunciato, il processo è oggi concluso in toto, con sentenza di annullamento integrale dell’avviso di accertamento, passata in giudicato).

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“deposita

la seguente memoria ad integrazione di quanto già esposto in sede di ricorso, nonché a precisazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 47 D.lgs. n. 546/1992, avanzata in sede di ricorso.

* * *

1 – PRECISAZIONI IN ORDINE ALL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE EX ART. 47 D.LGS. N. 546/1992.

Ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. n. 546/1992, si chiede a Codesta On.le Commissione Tributaria adita la sospensione cautelare degli effetti esecutivi dell’atto impugnato, sussistendone tutti i requisiti di legge e, più precisamente:

-        quanto al fumus boni iuris, esso appare evidente dall’espositiva contenuta nel ricorso;

               quanto al periculum in mora, in quanto la procedura esecutiva provocherebbe al ricorrente un gravissimo ed irreparabile danno, in considerazione della notevole entità delle somme richieste e non dovute.

Quanto al fumus boni iuris si rammenta che due differenti Direzione Provinciali hanno proceduto a verificare se le movimentazioni bancarie di cui discutiamo siano o meno rappresentative di redditi sottratti ad imposizione: la Direzione Provinciale di Milano e la Direzione Provinciale di Cremona. Senonché l'esito di tale verifica è stato antitetico.

Infatti, la Direzione Provinciale di Milano ha riconosciuto che nessuna delle operazioni di cui trattasi può celare redditi sottratti ad imposizione abbandonando ogni contestazione ipotizzata (documenti nn. X, X e X del ricorso introduttivo).

La Direzione Provinciale di Cremona, invece, ha avanzato nei confronti dell'odierno ricorrente pretese eccedenti i XX.000,00 euro, e ciò unicamente per effetto dell'applicazione della presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, e con acritico rifiuto di valutare le giustificazioni e la documentazione offerta.

Sotto tale ultimo profilo, è stata dimostrata l'assoluta irrilevanza reddituale delle operazioni di cui trattasi:

- in relazione alle movimentazioni di cui al c/c n. XXX acceso presso la BANCA XXX,  si è dimostrato che il versamento assegni circolari per € 150.000,00 del XXXXX (documento n. X del ricorso introduttivo) fu posto in essere da XZ, a copertura della emissione di assegni circolari per un totale complessivo di € 150.000,00 in favore di soggetti terzi (documento n. X del ricorso introduttivo), senza che pertanto il saldo conto in questione fosse effettivamente incrementato; dunque alcuna di tali somme, peraltro versate da XY, è mai entrata nella disponibilità del contribuente;

- in relazione alle movimentazioni di cui al  c/c n. XXX acceso presso la BANCA XXX, si è rilevato che le movimentazioni del XXX (€ 70.000,00), del XXX (€ 54.550,00) e del XXX (€ 18.000,00) risultano chiaramente duplicate, com'è agevole riscontrare dall'analisi degli estratti conto corrente dei relativi periodi temporali (documenti X, X, X del ricorso introduttivo).

Venendo al merito delle singole movimentazioni, si è evidenziato ulteriormente quanto segue:

a) giroconto da parte di XZ per € 29.000,00 del XXX (documento n. XX del ricorso introduttivo): movimentazione posta in essere dal fratello del ricorrente per coprire l'importo di interessi e competenze maturati al 31 dicembre XXX per un totale di € 28.986,53. In mancanza, si sarebbe superato l'importo dell'affidamento concesso (movimentato per € 1.499.256,47 prima della maturazione di tali interessi e competenze);

b) versamento assegno bancario per € 70.000,00 del XXX (documento n. X del ricorso introduttivo): movimentazione posta in essere da XY per coprire l'importo di interessi e competenze maturati al XXX per un totale di € 20.534,44, nonché il versamento di € 50.000,00 effettuato in data XXX in favore di GAMMA S.r.l. a titolo di finanziamento soci. In mancanza, anche in tal caso si sarebbe superato l'importo dell'affidamento concesso (movimentato per € 1.499.243 prima della maturazione di tali interessi e competenze e del finanziamento soci in favore di GAMMA S.r.l.);

c) versamento assegno bancario per € 54.550,00 del XXX (documento n. X del ricorso introduttivo): posto in essere per coprire l'importo di interessi e competenze maturati al XXX, nonché i movimenti in dare del periodo 1° luglio XXX – 30 settembre XXX, per un totale di € 53.259,65. In mancanza, anche in tal caso si sarebbe superato l'importo dell'affidamento concesso (movimentato per € 1.499.271,04);

d) versamento assegno bancario per € 18.000,00 del XXX (documento n. X del ricorso introduttivo): posto in essere per coprire l'importo di interessi e competenze maturati al XXX per € 18.708,26. In mancanza, anche in tal caso si sarebbe superato l'importo dell'affidamento concesso (movimentato per € 1.498.520,69 prima della maturazione di tali interessi e competenze).

Tale operazioni non assumono dunque alcuna rilevanza dal punto di vista reddituale (certamente non si tratta - né si può trattare - di redditi percepiti e non dichiarati dal ricorrente, come vorrebbe l'assioma erariale).

Infine, quanto al versamento, ammontante ad euro 6.250,00, effettuato sul conto corrente n. XXX acceso presso la XXX e cointestato al contribuente, al fratello di questi e a due altri soci, si è dimostrato che tale movimentazione fu l'unica contestata dalla Direzione Provinciale di Milano (la quale ha esaminato gli stessi conti e le stesse operazioni) nei confronti del fratello del ricorrente (documento n. X del ricorso introduttivo), senonché l'Agenzia delle Entrate di Milano già in sede pre-contenziosa, recependo il reclamo del contribuente, ha deciso di abbandonare (documento n. X del ricorso introduttivo) anche questa contestazione (unico movimento dalla stessa contestato).

Così invece non ha fatto la Direzione Provinciale di Cremona, nonostante il contribuente abbia fornito la prova che trattavasi di versamenti (ciascuno appunto di euro 6.250,00) posti in essere dai co-intestatari del conto per coprire il versamento soci effettuato in medesima data in favore di GAMMA S.r.l. (documenti nn. XX e XX del ricorso introduttivo), e dunque l'importo versato non ha dato luogo ad alcun reddito imponibile in capo al XXX RICORRENTE né agli altri cointestatari del conto, nonché di essere in possesso di redditi dichiarati ampiamente sufficienti a giustificare un simile versamento  (documento nn. XX e XX del ricorso introduttivo).

In definitiva, è lampante a solo scorrere le giustificazioni e la documentazione prodotta che le movimentazioni non hanno dato luogo ad alcun reddito imponibile in capo al XXX RICCORENTE e ciò anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600/1973; per l'effetto, emerge con solare evidenza l'assoluta infondatezza ed illegittimità dell'avviso impugnato.

Quanto al periculum in mora, si rammenta che con l'avviso de quo, viene richiesto al contribuente, persona fisica, il pagamento di oltre 70.000,00 euro.

Il periculum in mora, dunque, emerge in re ipsa stante l'entità delle somme pretese in pagamento ad una persona fisica, quand'anche secondo il meccanismo della riscossione frazionata in corso di giudizio.

D'altronde, dall'ultima dichiarazione dei redditi del contribuente (documento n. XX) emerge che lo stesso manifesta oggi una capacità contributiva, in termini di reddito imponibile, di 19.291,00 euro l'anno.

L'ingente pretesa di cui all'impugnato avviso non può, quindi, che implicare un danno grave ed irreparabile per il contribuente.

Ciò, per ulteriormente attestare la gravità ed irreparabilità dei danni che il contribuente subirebbe nella denegata ipotesi in cui codesta Onorevole Commissione Tributaria Provinciale ritenesse di non dover concedere l'invocata sospensione degli effetti esecutivi dell'avviso di accertamento.

Ed ancora, considerato che la pretesa impositiva non corrisponde alla manifestazione di capacità contributiva del soggetto, si rileva come il meccanismo della riscossione provvisoria – se effettuato nelle more del giudizio – si trasformerebbe in uno strumento di prelievo che svilirebbe il principio della capacità contributiva al quale il sistema tributario italiano non può mai rinunciare in nessuna occasione.

In altri termini, in caso di riscossione provvisoria, il contribuente si troverebbe senz'altro privato dei mezzi economici per il soddisfacimento dei propri bisogni e, quindi, al rischio di subire un danno grave ed irreparabile.

D'altronde, sulla scia di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale espresso alla luce del rito processual-tributario, il pericolo del danno grave ed irreparabile (cd. periculum in mora) può essere valutato anche in funzione della situazione economico-finanziaria del soggetto d’imposta che, in quanto persona fisica (peraltro oggi non in possesso di redditi di rilievo), sicuramente non è in grado di sostenere, senza gravi conseguenze, l'esborso delle somme richieste in pagamento.

Il contribuente non possiede disponibilità sufficienti a soddisfare in via provvisoria le infondate richieste erariali nelle more del giudizio, senza vedersi privato di risorse necessarie a sé ed alla propria famiglia, e quindi senza vedersi arrecare un danno grave ed irreparabile.

Senza considerare, che la bontà delle ragioni del contribuente è già stata confermata dalla Direzione Provinciale di Milano, la quale ha esaminato gli stessi identici conti corrente e le stesse movimentazioni bancarie in sede di verifica della posizione fiscale di un altro dei cointestatari, giungendo alla conclusione che nessuna di questa assume alcuna rilevanza reddituale (documenti nn. X e X del ricorso introduttivo).

Rammentiamo infine che i conti corrente di cui trattasi sono stati sottoposti a verifica dalla Direzione Provinciale di Cremona, altresì, in relazione al periodo d'imposta XXX, e questa stessa terza sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, con sentenza n. XXX del XXX, ha annullato integralmente, in accoglimento della domanda del ricorrente, il relativo avviso di accertamento, condannando peraltro l'Ufficio finanziario a rifondere le spese del giudizio liquidate in euro 1.200,00 (documento n. XX).

Dunque, sussistono chiaramente tutti i presupposti per concedere al contribuente la sospensione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. n. 546/1992.

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Per quanto sopra esposto, si chiede che codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale di Cremona voglia accogliere le richieste avanzate col ricorso e, per quanto più specificatamente attiene alla richiesta cautelare, disporre nelle more del presente giudizio, la sospensione dell'atto impugnato ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. n. 546/1992.

Per mera conoscenza e cortesia si trasmette copia della presente memoria anche alla Direzione Provinciale di Cremona, affinché la stessa voglia valutare di procedere sin dal ricevimento della stessa e senza ulteriori indugi, all'annullamento totale del proprio atto impositivo, in quanto chiaramente infondato ed illegittimo per come dimostrato all'interno del ricorso introduttivo, per l'effetto limitando il propagarsi di ulteriori danni in capo al contribuente, già costretto a sostenere ingiustamente onerose spese di lite.

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