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In questa guida analizzeremo insieme 3 (tra tante altre) sentenze che si sono concluse con l'annullamento degli avvisi di accertamento basati sul richiamo della normativa antielusiva riguardante i prezzi di trasferimento.

Estratto: “la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell'amministrazione finanziaria. 1.1. Il motivo è fondato”.

Estratto: “i costi sostenuti dalla Banca per il pagamento di somme, a titolo di transazione con i propri clienti, per prevenire l'instaurazione di controversie attinenti alla pretesa responsabilità precontrattuale o contrattuale dell'istituto di credito nell'espletamento dei servizi finanziari (obbligazioni Cirio e bond argentini) sono inerenti all'esercizio dell'impresa e, quindi, deducibili ai sensi dell'art. 109 comma 5 d.p.r. 917/1986". "I costi relativi alla acquisizione e all'utilizzo del diritto di superficie per 72 anni di un immobile da parte di una banca, nel caso di pagamento differito, sono deducibili”.

Estratto: “alla luce del radicato e condiviso indirizzo di questa Corte, riaffermato anche di recente (ex multis: Cass. 15/03/2019, n 7389; 11/05/2018, n. 11507; 30/10/2018, n. 27583; 28/11/2018, n. 30769), sulla scia dei princìpi espressi dalle Sezioni unite (Cass. Sez. Un 30/06/2016, n.13378) che, occupandosi del tema del decidere, hanno chiarito che: «In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria»

Estratto: “questa Corte ritiene (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4510 del 21/03/2012) che l'ingiunzione prevista dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e l'abrogazione, ad opera dell'art. 130 dello stesso d.P.R., delle disposizioni che regolavano la riscossione coattiva mediante rinvio al r.d. 14 aprile 1910, n. 639 - ha conservato una precipua funzione accertativa, costituendo un atto complesso, che è rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale esecuzione forzata, e che integra, nell'ambito del giudizio di opposizione, gli estremi della domanda, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi, di veder riconosciuto il diritto di recupero così azionato; - pertanto, la successiva attività di riscossione a tal atto connessa e da esso derivante presuppone necessariamente la presenza dell'ingiunzione in parola, quale fase avente natura impositiva che deve precedere quella di mera riscossione che si manifesta con la notifica della cartella di pagamento”.

Estratto: “con riferimento agli acquisti intracomunitari, il principio fondamentale di neutralità dell'I.v.a. esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata, nonostante l'inadempimento di taluni obblighi formali, se sono soddisfatti tutti gli obblighi sostanziali, di cui le violazioni formali non impediscano la prova certa, sicchè il diritto alla detrazione non può essere negato nei casi in cui, pur non avendo l'operatore nazionale applicato la procedura d'inversione contabile (reverse charge) ed in particolare avendo omesso la doppia registrazione delle fatture integrate o autofatture nei registri di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23 e 25, è, comunque, dimostrato, o non controverso, che gli acquisti siano fatti da un soggetto passivo i.v.a. e che le merci siano finalizzate a proprie operazioni imponibili (cfr. Cass. 9 marzo 2016, n. 4612; Cass. 14 aprile 2015, n. 7576”.

Estratto: “questa Corte ha affermato che "in tema di imposta di registro, l'art. 32 del d.P.R. n.131 del 1986 deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita "per persona da nominare", la nomina tardiva determina unicamente l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa sia nei confronti dell'originario promissario acquirente che del terzo nominato tardivamente, mentre l'imposta dì registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo graverà esclusivamente sulle parti che hanno stipulato l'atto, restando del tutto estraneo allo stesso il promissario acquirente che ha effettuato, sebbene oltre il termine contrattuale, la nomina del terzo" (Cass. 3176/2018)”.

Estratto: “l'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 62 del d.lgs 546/92, stabilisce, nella formulazione come modificata dall'art. 46, legge 18.06.2009, n. 69 applicabile, ai sensi dell'art. 58 della stessa legge, ai giudizi instaurati -come quello di specie- a decorrere dal 04.07.2009, che "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"; ai sensi dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, se il decorso del termine processuale ha inizio durante il periodo di sospensione feriale, esso è differito alla fine di detto periodo ossia, secondo la disciplina applicabile al caso di specie (antecedente alla riforma introdotta dall'art.16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla I. n. 162 del 2014, che l'ha fissato dall'i al 31 agosto.), al 16 settembre 2012; per pubblicazione della sentenza si intende il deposito in cancelleria; come si evince dagli atti di causa, la sentenza impugnata è stata depositata il 20 luglio 2012 e la notifica del ricorso in appello è avvenuta il 6 marzo 2013, ossia entro il termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., cadente il 7 marzo 2013”.

Estratto: “il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre -in aderenza al dato normativo testuale- dalla data di esecuzione dei versamenti (in acconto), qualora essi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, la facoltà di richiederne il rimborso sin da tale momento; diversamente, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare complessivo del tributo che risulti dovuto al momento del saldo (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2533 del 01/02/2018; Sez. 5, Sentenza n. 5653 del 12/03/2014)”.

Estratto: “le quotazioni OMI sono solo uno strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, idoneo a condurre ad indicazioni di valori di larga massima (Cass. ord. n. 25707 del 21/12/2015); i giudici di appello avrebbero dovuto annullare l'avviso in quanto fondato esclusivamente sulle quotazioni OMI e non procedere alla rideterminazione del valore delle porzioni immobiliari compravendute tenendo comunque fermo, come valore di base, quello ritratto dalle suddette quotazioni”.