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Confermata l’annullamento dell’illegittima iscrizione ipotecaria che seguiva alle cartelle. L’impugnazione dell’Agente della Riscossione che aveva iscritto l’ipoteca illegittima viene dichiarato inammissibile.   Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 28545 del 6 novembre 2019

Ritenuto in fatto

D. impugnava di fronte alla CTP di Roma l'iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia S.p.A. per il mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali per un debito complessivo di euro 7.500 circa e chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento dell'iscrizione. La CTP accoglieva il ricorso rilevando l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per importi inferiori a euro 8.000, l'illegittimità delle iscrizioni per crediti inerenti tasse automobilistiche, e l'illegittimità delle iscrizioni per violazione dell'art. 50, c. 2 DPR n.602/63.

Proponeva appello Equitalia S.p.A. confermando le contestazioni già sollevate in primo grado e in particolare l'inammissibilità del ricorso perché tardivo. La CTR del Lazio rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado ribadendo l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per essere l'importo del debito inferiore a euro 8.000. Equitalia S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Controdeduce la contribuente chiedendo il rigetto del ricorso. Il PG ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto.

Ragioni della decisione

1. La ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 21 D.Lgs. 546/92. Sostiene al riguardo che l'iscrizione ipotecaria era stata notificata il 31 gennaio 2008 mentre il ricorso introduttivo è stato presentato il 25 ottobre 2011, cioè ben oltre il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione dell'atto ai sensi del citato art. 21. Controdeduce la contribuente chiedendo il rigetto del ricorso. Sostiene di aver avuto contezza dell'esistenza del provvedimento di iscrizione ipotecaria soltanto il 10 giugno 2011 e di aver presentato ricorso alla CTP di Roma il 16 novembre 2011 chiedendo l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle cartelle di pagamento che ne costituivano il presupposto; sottolinea che la CTR, dopo un breve cenno alla produzione documentale di Equitalia relativa alla notifica, ha ritenuto assorbente il motivo dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria trattandosi di credito inferiore alla soglia minima ad euro 8.000.

Il ricorso è inammissibile. Secondo quanto stabilito da Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013 n. 17931: "Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge". La censura proposta nel ricorso in esame è stata dedotta sotto il profilo della violazione di legge prevista dall'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto il ricorso originario era stato proposto tardivamente e come tale era inammissibile. Sul punto, già oggetto di motivo di appello, non si rinviene alcuna decisione della CTR, che si limita ad accennare alla produzione in appello della "copia della notifica al contribuente" e rileva che comunque Equitalia "tenuto conto che il valore delle iscrizioni a ruolo era inferiore a euro 8.000,00 non avrebbe dovuto iscrivere ipoteca sull'immobile in oggetto, pur in presenza delle notifiche pregresse". L'omesso esame dello specifico motivo proposto dell'inammissibilità del ricorso originario per tardività avrebbe dovuto comportare la censura della nullità della decisione ai sensi dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., censura che nel caso in esame non si rinviene. Sotto tale profilo il gravame è inammissibile. Inoltre la motivazione sostanziale adottata dalla CTR sopra riportata evidenzia come il giudice di appello abbia respinto il ricorso sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio (e cioè che l'ipoteca prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera la soglia degli ottomila euro), conformemente all'orientamento già espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26242 del 2014. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Equitalia a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in euro 1.600,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 8 maggio 2019.

 

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