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L'art. 10-quater del D.lgs. 74/2000 prevede che è punito con la reclusione fino a due anni “chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio del 1997, n. 241, i crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro”.
Inoltre, il comma 2 dispone che è punito fino a sei anni “chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione (…) crediti inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro”.
Chi può commettere in concreto il reato?
Si ritiene trattarsi di un reato proprio, che quindi può essere commesso esclusivamente dal contribuente che nel pagare le imposte, attraverso il Modello F24, ponga in essere delle compensazioni, ex art. 17 del D.lgs. 241/97, che non gli spettano, per importi superiori a 50.000 euro (per periodo d'imposta).
La condotta:
Il delitto di indebita compensazione si realizza a seguito della compilazione del Modello F24, con 'indicazione di inesistenti o non spettanti crediti da portare in compensazione e con la sua presentazione o invio per il pagamento di quanto ivi indicato.
Cosa si intende per “crediti inesistenti”?
Secondo la dottrina sono quei crediti del tutto fittizi, frutto di una propria creazione da parte del contribuente (esempio: credito IVA derivante da fatture per operazioni inesistenti).
E per “crediti non spettanti”?
Anche qui gioca un ruolo fondamentale la dottrina che, in materia, qualifica non spettanti quei crediti che pur esistenti, non sono però suscettibili di compensazione in quanto non sussistono i relativi requisiti previsti.
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Se sei già stato accusato o hai fondato timore che possano accusarti di indebita compensazione, dai un'occhiata a questi 3 motivi per cui potresti essere assolto:
1) Compensazione di contributi previdenziali
La Corte di Cassazione con sentenza numero 38042/2019, ha affermato che l'imprenditore che compensa indebitamente i contributi previdenziali non commette reato ai sensi dell'art. 10-quater del D.lgs. 74/2000.
Infatti, i giudici hanno precisato che tale articolo è diretto a sanzionare esclusivamente le violazioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, con la conseguente esclusione dal reato delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
2) Il reato deriva dal comportamento colposo del professionista incaricato. Assoluzione per l'imprenditore.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 26236/2018, si è pronunciata sul ricorso di un imprenditore, che era stato condannato per il reato di cui all'art. 10-quater, poiché in qualità di amministratore di una società, non aveva versato le somme dovute a titolo di imposta, utilizzando, nei modelli di pagamento F24 relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010, compensazioni per crediti inesistenti o non spettanti, per un valore superiore alla soglia di 50.000 euro previsto dalla legge.
Nel corso del giudizio di merito, si è ritenuto integrato il reato a titolo di dolo eventuale.
Per i giudici di merito, l'imprenditore risultava a conoscenza e pienamente consapevole della cattiva gestione della contabilità svolta dal proprio commercialista e di come questo non registrava le fatture che gli faceva recapitare.
La difesa dell'imprenditore, con ricorso in Cassazione, denunciava la sentenza impugnata proprio nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il dolo eventuale, rilevando come i giudici di merito avessero fatto cattiva applicazione dei principi in materia di dolo, ormai condivisi dalla giurisprudenza.
Il ricorrente, in particolare, ha esposto come, sebbene a conoscenza del fatto che il commercialista non registrava tutte le fatture, dall'altra, era del tutto ignaro che le stesse fossero portate in compensazione.
Inoltre, elemento sintomatico della volontà di non aderire alla condotta del commercialista, il ricorrente sottolineava di aver provveduto a revocargli il mandato, affidandosi ad altro professionista
La Cassazione ha condiviso le difese del ricorrente e ha specificato che il reato in commento è integrato anche nel caso di dolo eventuale, per la cui integrazione occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente abbia voluto la condotta.
In questa fattispecie, la Cassazione ha evidenziato come nessun collegamento logico possa ravvisarsi tra il saper che il commercialista non annota le fatture e il rappresentarsi anche l'indebita compensazione del credito fiscale.
La Cassazione ha concluso affermando che non essendo stata provata la volontà e la rappresentazione del fatto su un aspetto cardine della fattispecie incriminatrice, deve essere annullata la sentenza impugnata.
3) Non c'è la prova della avvenuta compensazione
Con la pronuncia n. 15236/2015 la Corte di Cassazione ha assolto l'imputato, condannato in secondo grado, accusato, fra gli altri, del reato di indebita compensazione.
La difesa del ricorrente censurava la sentenza impugnata in quanto non vi era stata alcuna compensazione attiva, né era mai stato predisposto alcun F24.
La Corte di Cassazione ha annullato definitivamente la condanna a carico dell'imputato non sussistendo il reato di indebita compensazione, affermando che non è sufficiente ad integrare il reato un mancato versamento ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente giustificato da una avvenuta compensazione tra le somme dovute all'erario e crediti verso il contribuente, non spettanti o inesistenti.
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Questi sono solo alcuni motivi di assoluzione dal reato di indebita compensazione, tuttavia l'elenco non è per niente esaustivo e le variabili da considerare sono molte di più. Per approfondire puoi ricercare tra le tante sentenze e ricorsi pubblicati sul nostro sito o chiedere l'intervento di un avvocato tributarista esperto proprio in questi temi per trovare la soluzione migliore possibile in relazione al tuo personale caso.
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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un giurista che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.
Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti.
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