Estratto: “l'atto di diniego non era sufficientemente motivato in quanto non erano stati indicati espressamente i criteri di calcolo sulla cui base l'ufficio aveva ritenuto di non potere riconoscere il diritto alla compensazione del credito iva”.
Estratto: "in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, che fonda la gradualità dell'iscrizione a ruolo, deve essere interpretato estensivamente, includendo nel relativo ambito di applicazione anche la riscossione degli avvisi di recupero di credito d'imposta; infatti la "ratio" della disposizione, ossia il contemperamento delle contrapposte esigenze del Fisco, di celere riscossione dei tributi e del contribuente, di non anticipare il pagamento di somme che potrebbero non essere dovute, non può che operare sia con riferimento agli atti di accertamento di imponibile, che con riferimento alla riscossione degli avvisi di recupero dei crediti d'imposta, in quanto questi contribuiscono a definire l'entità della somma concretamente dovuta dal contribuente".
In caso di registrazione di una sentenza che ha disposto la compensazione delle spese processuali sorge il dubbio se tale compensazione si estende in modo automatico anche a quelle relative alla registrazione della sentenza. In questo articolo cercheremo, appunto, di capire come comportarsi quando bisogna procedere alla registrazione di un atto giudiziario che ha disposto la compensazione delle spese. Ciò permetterà di capire anche come tutelarsi nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate richieda il pagamento dell’imposta di registrazione rispetto ad una simile sentenza. Emergerà, infine, che nell'ipotesi in cui venga disposto il compenso delle spese processuali l'obbligo di pagamento per la registrazione della relativa sentenza incombe su entrambe le parti processuali.
Sei stato accusato di indebita compensazione? Temi che simili accuse possano essere mosse nei tuoi confronti?
In questo articolo ti spieghiamo di cosa si tratta e vediamo insieme alcuni (fra tanti) motivi per cui potresti ottenere l'assoluzione.
Estratto: “Questa Corte, anche di recente, ha affermato che in tema di spese processuali il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito”.