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Pagamento della registrazione delle sentenze in caso di compensazione di spese legali

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In caso di registrazione di una sentenza che ha disposto la compensazione delle spese processuali sorge il dubbio se tale compensazione si estende in modo automatico anche a quelle relative alla registrazione della sentenza. In questo articolo cercheremo, appunto, di capire come comportarsi quando bisogna procedere alla registrazione di un atto giudiziario che ha disposto la compensazione delle spese. Ciò permetterà di capire anche come tutelarsi nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate richieda il pagamento dell’imposta di registrazione rispetto ad una simile sentenza. Emergerà, infine, che nell'ipotesi in cui venga disposto il compenso delle spese processuali l'obbligo di pagamento per la registrazione della relativa sentenza incombe su entrambe le parti processuali.

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La normativa prevede per i provvedimenti giudiziari il pagamento dell’imposta di registro il cui ammontare è determinato o in misura fissa o in percentuale in base al valore della causa o dell’oggetto dello stesso provvedimento. Infatti, l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 “Atti dell’autorità giudiziaria” così recita: “Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi ed i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato”.

Giova richiamare in tema di registrazione di atti giudiziari l'articolo 57 del DPR 131/1986 che dispone il principio di solidarietà passiva con l'effetto che il soggetto non soccombente che vi provvede ha il diritto di ripetere quanto versato dal soggetto soccombente. Infatti, è da tale norma che discende l'obbligo solidale delle parti processuali di pagare le spese di registrazione della sentenza, e non dalla compensazione delle spese processuali, in quanto all'Agenzia delle Entrate non "interessa" se sussista in merito la soccombenza di una parte rispetto ad un'altra. Pertanto, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 54 T.U.R., l'ente finanziario potrà rivolgersi contemporaneamente alle due o più parti in causa notificandogli un avviso di liquidazione con il quale si richiede il versamento dell'imposta dovuta entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del relativo avviso.

In questo caso, proprio mediante la sentenza registrata si può agire nei confronti del debitore per veder rimborsata la somma pagata, in quanto avendo disposto il pagamento integrale delle spese processuali in capo ad una parte, questa deve provvedere anche al pagamento della tassa di registrazione che è considerata spesa di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.

La Cassazione Civile, sez. V, ord. n. 29158/2018, a tal proposito chiarisce che "l'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell'imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento".

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Atti esenti dall'imposta di registro

Per alcuni atti giudiziari non è previsto il pagamento dell'imposta di registro, come riportato in differenti fonti. A titolo di esempio si citano alcuni di questi provvedimenti: la tabella allegata al TUR (gli atti della Corte Costituzionale, delle Commissioni Tributarie, del contenzioso elettorale, ecc.); in leggi speciali (nel DPR n. 115/2002 art. 73 co. 2 bis: provvedimenti della Corte di Cassazione; accordi di negoziazione assistita in materia familiare ai sensi dell’art. 19, L. n. 74/1987); gli atti, i documenti e i provvedimenti inerenti alle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli atti concernenti le opposizioni agli atti esecutivi e i lodi pronunciati nelle stesse materie (art. 10 della Tabella); articolo 46, legge n. 374 del 1991 (legge istitutiva del Giudice di pace) che prevede per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa del Giudice di pace, il cui valore non ecceda Euro 1.033, che gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono esenti da imposta di registro e soggetti solo al pagamento del contributo unificato

 

Spese processuali compensate: chi paga la registrazione della sentenza?

Il problema sorge quando il giudice compensa le spese processuali, non stabilendo che le stesse vanno pagate solo da chi ha perso. Pertanto, nel caso in cui il giudice dispone una soccombenza reciproca, ovviamente una conseguenza è che le spese di registrazione siano effettuate da entrambe le parti. Inoltre, nel caso in cui il pagamento venga effettuato da una sola parte, questa può poi richiedere all'altra parte il rimborso del 50% della somma indicata, in quanto la compensazione delle spese processuali si estende automaticamente anche a quelle relative alla registrazione della sentenza.

Alla luce di quanto detto si richiama una pronuncia giurisprudenziale la numero 14192 del 27/06/2011 che afferma: "La pronuncia di integrale compensazione delle spese di causa, resa dal giudice, non può estendersi alle spese di registrazione della sentenza, (ancorchè qualificabili come giudiziali), in considerazione della mancanza di potere decisionale rispetto a tale rapporto successivo alla pronuncia stessa e della carenza di elementi di valu-tazione in proposito, e, pertanto, non implica che dette spese di registrazione rimangono a carico della parte anticipataria, con la conseguenza che le spese medesime non si sottraggono alla regola della solidarietà passiva dei contendenti, con divisione nei rapporti interni per quote uguali. Pertanto, qualora una delle parti abbia chiesto la registrazione della sentenza ed abbia pagato la relativa imposta (dovuta anche nel caso in cui la decisione sia ancora impugnabile), ovvero l'abbia pagata per esserne stato richiesto dall'ufficio, essa ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dall'altra con l'azione di regresso".

Ed ancora la sentenza n. 1198 del 27 gennaio 2012 afferma che : " ...  la sentenza non costituisce titolo esecutivo, quanto alle spese di registrazione che la parte abbia sostenuto successivamente alla pronuncia, e tali spese non sono incluse nell'eventuale provvedimento di compensazione contenuto nella sentenza, ma vanno ripartite fra le parti in base ai principi del diritto civile e tributario circa la responsabilità solidale delle parti contendenti nei confronti del fisco. Ne consegue che la parte che abbia sostenuto le spese di registrazione ha il diritto di ripeterne l'importo dalla controparte - sia pur nella misura risultante dalla ripartizione delle spese contenuta nella sentenza impugnata - solo in presenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso fra condebitori solidali (cfr., oltre alle sentenze erroneamente citate dalla ricorrente in suo favore, Cass. civ. Sez. 1, 21 febbraio 2001 n. 2500; Cass. civ. Sez. 2, 16 giugno 2008 n. 16212 e 27 giugno 2011 n. 14192). Ne consegue che la parte che abbia sostenuto le spese di registrazione ha il diritto di ripeterne l'importo dalla controparte - sia pur nella misura risultante dalla ripartizione contenuta nella sentenza - solo in presenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso fra condebitori solidali, primo fra tutti la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di cui si chiede il rimborso".

In caso ti dovessi ritrovare nella situazione descritta è sempre consigliabile richiedere un parere ad un professionista per evitare di procedere da soli e di poter, inevitabilmente, sbagliare.

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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un avvocato che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti.

 

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